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Con la Legge n. 7416 sono state apportate alcune modifiche alla Legge sulla disciplina del commercio elettronico. Salvo diversa previsione della Legge, tali modifiche entreranno in vigore il 1 gennaio 2023.
La Legge n. 7416 ha apportato alcune modifiche alla Legge sulla disciplina del commercio elettronico. Salvo diversa previsione della Legge, tali modifiche entreranno in vigore il 1 gennaio 2023. Con la modifica sono stati introdotti numerosi obblighi a carico dei prestatori intermediari di servizi di commercio elettronico e dei prestatori di servizi di commercio elettronico introdotti nella Legge, e i comportamenti contrari a tali obblighi sono stati assoggettati a sanzioni amministrative pecuniarie fino a venti milioni di lire turche.
Secondo la Legge, per prestatore intermediario di servizi di commercio elettronico si intende il prestatore di servizi che conclude contratti o riceve ordini per la fornitura dei propri beni o servizi in un marketplace di commercio elettronico o nel proprio ambiente di commercio elettronico; per prestatore di servizi di commercio elettronico si intende il prestatore di servizi che conclude contratti o riceve ordini per la fornitura dei propri beni o servizi in un marketplace di commercio elettronico o nel proprio ambiente di commercio elettronico.
Per le società che forniscono l'infrastruttura del commercio elettronico e per le società che prestano servizi, per le quali tali modifiche legislative rivestono grande importanza, i processi di adeguamento si concludono il 1 gennaio 2023, il 1 luglio 2023 e il 1 gennaio 2024. Il testo della Legge n. 7416 è riportato nel seguito del nostro articolo.
Nella Legge sulla disciplina del commercio elettronico
Legge concernente l'apporto di modifiche
Legge n. 7416 | Data di approvazione: 1/7/2022 |
ARTICOLO 1- All'articolo 1 della Legge sulla disciplina del commercio elettronico n. 6563 del 23/10/2014 è stato aggiunto il seguente comma.
"(3) Ai fini dell'applicazione della presente Legge non sono considerati prestatori intermediari di servizi di commercio elettronico né prestatori di servizi di commercio elettronico: i soggetti la cui costituzione e le cui attività sono disciplinate dalla Legge sulle Agenzie di Viaggio e sull'Associazione delle Agenzie di Viaggio n. 1618 del 14/9/1972, dalla Legge sull'Aviazione Civile turca n. 2920 del 14/10/1983, dalla Legge sul Sistema di Risparmio e Investimento Pensionistico Individuale n. 4632 del 28/3/2001, dalla Legge Bancaria n. 5411 del 19/10/2005, dalla Legge sulle Assicurazioni n. 5684 del 3/6/2007, dalla Legge sulle Società di Leasing Finanziario, Factoring, Finanziamento e Finanziamento del Risparmio n. 6361 del 21/11/2012, dalla Legge sul Mercato dei Capitali n. 6362 del 6/12/2012, dalla Legge sui Sistemi di Pagamento e di Regolamento dei Titoli, sui Servizi di Pagamento e sugli Istituti di Moneta Elettronica n. 6493 del 20/6/2013 e dalla Legge sulle Comunicazioni Elettroniche n. 5809 del 5/11/2018, i quali, essendo autorizzati ai sensi di tali leggi, operano esclusivamente nelle materie per le quali sono autorizzati; i soggetti definiti alla lettera (ç) del primo comma dell'articolo 3 della Legge sulla Regolamentazione delle Imposte, dei Fondi e delle Quote prelevati sui Proventi dei Giochi di Sorte n. 5602 del 14/3/2007; nonché i soggetti che operano esclusivamente nel settore dei giochi di sorte e delle scommesse nell'ambito dell'autorizzazione da essi rilasciata."
ARTICOLO 2- Nella lettera (e) del primo comma dell'articolo 2 della Legge n. 6563 l'espressione "Dogane e" è stata soppressa dal testo dell'articolo e al comma sono state aggiunte le seguenti lettere.
"f) Prestatore intermediario di servizi di commercio elettronico: il prestatore intermediario di servizi che consente la conclusione di contratti o l'effettuazione di ordini per la fornitura di beni o servizi dei prestatori di servizi di commercio elettronico in un marketplace di commercio elettronico,
g) Prestatore di servizi di commercio elettronico: il prestatore di servizi che conclude contratti o riceve ordini per la fornitura dei propri beni o servizi in un marketplace di commercio elettronico o nel proprio ambiente di commercio elettronico,
ğ) Ambiente di commercio elettronico: le piattaforme, quali sito internet, sito mobile o applicazione mobile, sulle quali viene svolta l'attività di commercio elettronico,
h) Marketplace di commercio elettronico: l'ambiente di commercio elettronico nel quale il prestatore intermediario di servizi di commercio elettronico offre i propri servizi di intermediazione,
ı) Sistema Informativo del Commercio Elettronico (ETBİS): il sistema informativo istituito dal Ministero allo scopo di registrare i prestatori di servizi di commercio elettronico e i prestatori intermediari di servizi di commercio elettronico, raccogliere i dati del commercio elettronico ed elaborare tali dati per produrre informazioni statistiche, e che consente di effettuare registrazioni e comunicazioni nell'ambito della presente Legge,
i) Volume netto di transazioni: esclusi gli annullamenti e i resi, la somma dei valori delle fatture definitive o dei documenti sostitutivi della fattura che devono essere emessi per i contratti conclusi e gli ordini effettuati in un determinato periodo, per il prestatore intermediario di servizi di commercio elettronico attraverso i marketplace di commercio elettronico in cui offre servizi di intermediazione, e per il prestatore di servizi di commercio elettronico attraverso i propri ambienti di commercio elettronico che non abbiano la qualità di marketplace di commercio elettronico,
j) Integrità economica: il fatto che una persona detenga, direttamente o indirettamente, almeno il venticinque per cento delle quote di una società commerciale ovvero la maggioranza dei diritti di voto o una quota che le consenta di adottare le decisioni idonee a gestirla; abbia il diritto, in base all'atto costitutivo della società, di nominare un numero di membri che costituisca la maggioranza in grado di deliberare nell'organo di gestione; oltre ai propri diritti di voto, in forza di un contratto, da sola o insieme ad altri soci, rappresenti la maggioranza dei diritti di voto; tenga una società commerciale sotto il proprio dominio in forza di un contratto; ovvero, in dipendenza di tali ipotesi, il rapporto tra tutte le società commerciali collegate a tale persona e le imprese appartenenti alla stessa, o la gestione di più società commerciali da parte della stessa persona o delle stesse persone, indipendentemente dal fatto che siano soci,"
ARTICOLO 3- L'articolo 9 della Legge n. 6563 è stato modificato, unitamente alla rubrica, come segue.
"Contenuti illeciti
ARTICOLO 9- (1) Salvo diversa disposizione di altre leggi, il prestatore intermediario di servizi non è responsabile degli aspetti illeciti relativi ai contenuti offerti dal prestatore di servizi e ai beni o servizi oggetto dei contenuti.
(2) Qualora il prestatore intermediario di servizi di commercio elettronico venga a conoscenza dell'illiceità del contenuto offerto dal prestatore di servizi di commercio elettronico, rimuove senza indugio tale contenuto dalla pubblicazione e comunica l'aspetto illecito alle competenti istituzioni e organizzazioni pubbliche.
(3) Su reclamo del titolare del diritto fondato su informazioni e documenti relativi alla violazione di un diritto di proprietà intellettuale e industriale, il prestatore intermediario di servizi di commercio elettronico rimuove dalla pubblicazione il prodotto del prestatore di servizi di commercio elettronico oggetto del reclamo e ne informa quest'ultimo e il titolare del diritto. A seguito della presentazione al prestatore intermediario di servizi di commercio elettronico, da parte del prestatore di servizi di commercio elettronico, di un'opposizione fondata su informazioni e documenti che dimostrano il contrario di quanto lamentato, il prodotto oggetto del reclamo viene nuovamente pubblicato. Il reclamo e l'opposizione contengono le generalità e l'indirizzo completi degli interessati, le informazioni sul prodotto oggetto della controversia, le motivazioni relative alla necessità di rimuovere o di pubblicare il prodotto, nonché gli altri elementi determinati con regolamento. Resta salvo il diritto degli interessati di adire le autorità giudiziarie e amministrative secondo le disposizioni generali."
ARTICOLO 4- L'articolo 10 della Legge n. 6563 è stato abrogato.
ARTICOLO 5- Il primo comma dell'articolo 11 della Legge n. 6563 è stato modificato come segue; dopo il primo comma è stato aggiunto all'articolo il seguente secondo comma e i commi esistenti sono stati rinumerati di conseguenza; nell'attuale secondo comma l'espressione "personale ispettivo incaricato" è stata modificata in "personale incaricato dell'ispezione"; e al comma, dopo l'espressione "in relazione a", sono stati aggiunti l'espressione "compresi quelli conservati in formato elettronico" e il seguente periodo, nonché all'articolo i seguenti commi.
"(1) Il Ministero ha il potere di garantire l'attuazione della presente Legge e lo sviluppo del commercio elettronico, di tutelare un contesto concorrenziale efficace ed equo, di emanare disposizioni sulle attività dei prestatori di servizi e dei prestatori intermediari di servizi e di determinare gli elementi che devono obbligatoriamente figurare nel contratto di intermediazione."
"(2) Il Ministero ha il potere di effettuare ispezioni al fine di garantire l'attuazione della presente Legge e di rendere noti gli esiti delle ispezioni, di nominare periti nelle situazioni che richiedono una competenza specialistica o conoscenze tecniche nel corso dell'ispezione, nonché di determinare con regolamento le procedure e i principi relativi ai diritti e agli obblighi dei periti e alla loro nomina. L'importo del compenso da corrispondere al perito è determinato congiuntamente dal Ministero e dal Ministero del Tesoro e delle Finanze, e tale compenso è coperto con lo stanziamento da inserire nel bilancio del Ministero."
"Il prestatore intermediario di servizi e il prestatore di servizi sono tenuti a conservare per dieci anni, a decorrere dalla data in cui l'attività o l'operazione è stata compiuta, le informazioni, i documenti, i libri e le registrazioni elettroniche relativi alle proprie attività e operazioni rientranti nell'ambito di applicazione della presente Legge."
"(6) Il Ministero ha il potere di determinare le procedure e i principi relativi all'applicazione ai prestatori intermediari di servizi degli obblighi disciplinati dagli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
(7) Il Ministero ha il potere di acquisire dall'Autorità per le Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione le informazioni sugli abbonati, persone fisiche o giuridiche, che inviano comunicazioni elettroniche commerciali tramite chiamata vocale e messaggio breve."
ARTICOLO 6- Il primo comma dell'articolo 12 della Legge n. 6563 è stato modificato come segue, dopo il secondo comma sono stati aggiunti all'articolo i seguenti commi e l'attuale terzo comma è stato rinumerato di conseguenza.
"(1) Con riguardo alla presente Legge;
a) ai prestatori di servizi e ai prestatori intermediari di servizi che violano gli obblighi di cui all'articolo 3, gli obblighi di cui alla lettera (a) del primo comma dell'articolo 4, il primo comma dell'articolo 6 o il primo comma dell'articolo 7, da mille a cinquemila lire turche,
b) ai prestatori di servizi e ai prestatori intermediari di servizi che violano gli obblighi di cui alla lettera (b) del primo comma o al secondo comma dell'articolo 4, alla lettera (a) del primo comma dell'articolo 5 o al secondo e al terzo comma dell'articolo 7, da mille a diecimila lire turche,
c) ai prestatori di servizi e ai prestatori intermediari di servizi che violano gli obblighi di cui alla lettera (b) del primo comma dell'articolo 5 e al secondo e al terzo comma dell'articolo 8, da duemila a quindicimila lire turche,
ç) ai prestatori intermediari di servizi di commercio elettronico che violano il secondo e il terzo comma dell'articolo 9, la lettera (ç) del secondo comma dell'articolo aggiuntivo 1 e la lettera (c) del primo comma dell'articolo aggiuntivo 2, e ai prestatori di servizi di commercio elettronico che violano il primo comma dell'articolo aggiuntivo 3, per ciascuna violazione, da diecimila a centomila lire turche,
d) a coloro che non si conformano alle disposizioni secondarie adottate dal Ministero nell'ambito del primo comma dell'articolo 11, per ciascuna violazione, da diecimila a centomila lire turche,
e) a coloro che violano il terzo comma dell'articolo 11, da cinquantamila a duecentocinquantamila lire turche,
f) alle persone fisiche e alle persone giuridiche di diritto privato che violano il quarto comma dell'articolo 11, da cinquantamila a duecentocinquantamila lire turche,
g) ai prestatori intermediari di servizi di commercio elettronico che violano il primo comma dell'articolo aggiuntivo 1, per ciascun prestatore di servizi di commercio elettronico nei cui confronti sia stata posta in essere la pratica sleale, da diecimila a centomila lire turche,
ğ) ai prestatori intermediari di servizi di commercio elettronico che violano la lettera (a) del secondo comma dell'articolo aggiuntivo 1, per ciascun prestatore di servizi di commercio elettronico al quale il pagamento non sia stato effettuato nei termini, in misura non inferiore a diecimila lire turche, pari all'importo non pagato in caso di ritardi fino a trenta giorni e al doppio dell'importo non pagato nei termini in caso di ritardi superiori a trenta giorni,
h) ai prestatori intermediari di servizi di commercio elettronico che violano la lettera (b) del secondo comma dell'articolo aggiuntivo 1 e la lettera (b) del secondo comma dell'articolo aggiuntivo 2, per ciascun prestatore di servizi di commercio elettronico, cinquecentomila lire turche,
ı) ai prestatori intermediari di servizi di commercio elettronico che violano la lettera (c) del secondo comma dell'articolo aggiuntivo 1 e non eliminano la violazione nonostante l'avvertimento del Ministero, per ciascuna violazione, diecimila lire turche,
i) ai prestatori intermediari di servizi di commercio elettronico che violano la lettera (d) del secondo comma dell'articolo aggiuntivo 1, dieci volte l'importo indebitamente percepito,
j) ai prestatori intermediari di servizi di commercio elettronico che violano la lettera (e) del secondo comma dell'articolo aggiuntivo 1, per ciascun prestatore di servizi di commercio elettronico nei cui confronti sia stata posta in essere la pratica sleale, trecentomila lire turche,
k) ai prestatori intermediari di servizi di commercio elettronico che violano la lettera (a) del primo comma dell'articolo aggiuntivo 2, nella misura del cinque per cento dell'importo netto delle vendite dell'anno solare precedente a quello in cui si è verificata la violazione,
l) ai prestatori intermediari di servizi di commercio elettronico che violano la lettera (b) del primo comma e la lettera (f) del secondo comma dell'articolo aggiuntivo 2, in misura non inferiore a centomila lire turche, nella misura del cinque per diecimila dell'importo netto delle vendite dell'anno solare precedente a quello in cui si è verificata la violazione,
m) ai prestatori intermediari di servizi di commercio elettronico che violano la lettera (ç) del primo comma dell'articolo aggiuntivo 2, per ciascuna violazione, diecimila lire turche,
n) ai prestatori intermediari di servizi di commercio elettronico che violano la lettera (a) del secondo comma dell'articolo aggiuntivo 2, fino al dieci per cento dell'importo netto delle vendite dell'anno solare precedente a quello in cui si è verificata la violazione,
o) ai prestatori intermediari di servizi di commercio elettronico e ai prestatori di servizi di commercio elettronico che violano la lettera (c) del secondo comma dell'articolo aggiuntivo 2, dieci milioni di lire turche,
ö) ai prestatori intermediari di servizi di commercio elettronico e ai prestatori di servizi di commercio elettronico che violano le lettere (ç) e (d) del secondo comma dell'articolo aggiuntivo 2, per ciascuna comunicazione non effettuata nei termini, un milione di lire turche,
p) ai prestatori intermediari di servizi di commercio elettronico e ai prestatori di servizi di commercio elettronico che violano la lettera (e) del secondo comma dell'articolo aggiuntivo 2, un milione di lire turche,
r) ai prestatori intermediari di servizi di commercio elettronico, ai prestatori di servizi di commercio elettronico e a coloro che mettono a disposizione un ambiente elettronico per la pubblicazione di annunci di beni o servizi che violano le lettere (a) e (b) del terzo comma e il dodicesimo comma dell'articolo aggiuntivo 2 e il settimo comma dell'articolo aggiuntivo 3, dieci volte l'importo eccedente il limite, a condizione che non sia inferiore al dieci per cento del limite massimo determinato ai sensi delle predette disposizioni,
s) ai prestatori intermediari di servizi di commercio elettronico che violano la lettera (c) del terzo comma dell'articolo aggiuntivo 2, per ciascun prestatore di servizi di commercio elettronico nei cui confronti sia stata posta in essere la pratica sleale, duecentocinquantamila lire turche,
ş) ai prestatori intermediari di servizi di commercio elettronico e ai prestatori di servizi di commercio elettronico che violano la lettera (ç) del quarto comma dell'articolo aggiuntivo 2, venti milioni di lire turche,
viene irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria."
"(3) Ai prestatori intermediari di servizi di commercio elettronico e ai prestatori di servizi di commercio elettronico che violano le lettere (a) e (b) del quarto comma dell'articolo aggiuntivo 2 e il primo comma dell'articolo aggiuntivo 4 della presente Legge, nonché ai prestatori intermediari di servizi di commercio elettronico che violano la lettera (c) del quarto comma dell'articolo aggiuntivo 2, è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di dieci milioni di lire turche e viene concesso un termine di sessanta giorni per eliminare la violazione. Qualora la violazione non venga eliminata entro tale termine, è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di venti milioni di lire turche e viene concesso un termine di trenta giorni per eliminare la violazione. Qualora la violazione non venga eliminata entro il termine concesso, è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di quaranta milioni di lire turche e viene concesso un termine di quindici giorni per eliminare la violazione. Nella comunicazione relativa alla concessione di tale termine viene precisato che, qualora la violazione non venga eliminata entro il termine di quindici giorni, il Ministero può disporre la rimozione dei contenuti e/o il blocco dell'accesso. A decorrere da tale comunicazione sono svolte esclusivamente le attività e le operazioni relative a ordini passati. Qualora la violazione non venga eliminata entro il termine concesso, il Ministero può disporre la rimozione dei contenuti e/o il blocco dell'accesso agli indirizzi internet interessati del prestatore intermediario di servizi di commercio elettronico e/o del prestatore di servizi di commercio elettronico. Tale decisione è trasmessa all'Associazione dei Fornitori di Accesso. Le decisioni di rimozione dei contenuti e/o di blocco dell'accesso trasmesse dall'Associazione ai fornitori di contenuti e di hosting e ai fornitori di accesso interessati sono eseguite immediatamente dai medesimi fornitori di contenuti e di hosting e fornitori di accesso. Contro la decisione di rimozione dei contenuti e/o di blocco dell'accesso è possibile ricorrere al giudice penale di pace (sulh ceza hâkimliği). Contro la decisione emessa dal giudice penale di pace è possibile presentare opposizione ai sensi delle disposizioni del Codice di Procedura Penale n. 5271 del 4/12/2004.
(4) Nonostante l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al primo comma, qualora la violazione non venga fatta cessare entro il termine concesso dal Ministero o la stessa violazione venga ripetuta entro un anno dalla data di notifica della sanzione, è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio della precedente.
(5) Qualora le condotte oggetto delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al primo comma siano poste in essere mediante attività e operazioni volte a indurre in errore il Ministero, le predette sanzioni sono applicate in misura pari a dieci volte.
(6) L'importo complessivo delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo relativo a un anno solare non può superare i cinquecento milioni di lire turche per il prestatore intermediario di servizi o il prestatore di servizi il cui volume netto di transazioni sia inferiore alla soglia monetaria indicata nel primo periodo del quarto comma dell'articolo aggiuntivo 2. La presente disposizione non si applica a coloro nei confronti dei quali è applicata una sanzione amministrativa ai sensi del quinto comma."
ARTICOLO 7- Alla Legge n. 6563 è stato aggiunto il seguente articolo aggiuntivo.
"Pratiche commerciali sleali nel commercio elettronico
ARTICOLO AGGIUNTIVO 1- (1) Nel commercio elettronico non possono essere poste in essere pratiche commerciali sleali. Sono considerate sleali le pratiche del prestatore intermediario di servizi di commercio elettronico che alterano in modo significativo le attività commerciali del prestatore di servizi di commercio elettronico cui offre servizi di intermediazione, ne riducono la capacità di assumere decisioni ragionevoli o lo costringono ad assumere una determinata decisione, inducendolo così a divenire parte di un rapporto commerciale di cui in condizioni normali non sarebbe parte.
(2) Le seguenti pratiche sono considerate in ogni caso pratiche commerciali sleali:
a) Il mancato versamento integrale al prestatore di servizi di commercio elettronico, a fronte della vendita di beni o servizi, del pagamento dovuto entro cinque giorni lavorativi al più tardi dalla data in cui il prezzo di vendita è entrato nella disponibilità del prestatore intermediario di servizi di commercio elettronico e l'ordine è giunto all'acquirente.
b) L'imposizione al prestatore di servizi di commercio elettronico della vendita di beni o servizi in promozione, comprese le modifiche unilaterali del prezzo di vendita da parte del prestatore intermediario di servizi di commercio elettronico.
c) La mancata determinazione delle condizioni del rapporto commerciale con il prestatore di servizi di commercio elettronico mediante un contratto di intermediazione concluso in forma scritta o in ambiente elettronico, ovvero la mancata garanzia che tale contratto sia chiaro, comprensibile e facilmente accessibile al prestatore di servizi di commercio elettronico.
ç) La modifica retroattiva o unilaterale, a svantaggio del prestatore di servizi di commercio elettronico, delle disposizioni del contratto di intermediazione, ovvero l'inserimento nel contratto di intermediazione di qualsiasi disposizione che lo consenta.
d) L'addebito di un corrispettivo al prestatore di servizi di commercio elettronico pur in assenza di qualsiasi servizio prestato, ovvero pur non essendo indicati nel contratto di intermediazione il tipo del servizio prestato e l'importo o l'aliquota del corrispettivo.
e) Il peggioramento della posizione del prestatore di servizi di commercio elettronico nel sistema di classificazione o di raccomandazione, ovvero la limitazione, la sospensione o la cessazione del servizio offerto al prestatore di servizi di commercio elettronico, pur in assenza di qualsiasi criterio oggettivo nel contratto di intermediazione ovvero con la motivazione che questi si sia rivolto a istituzioni pubbliche o ad autorità giudiziarie.
(3) Ai fini dell'applicazione della lettera (a) del secondo comma, i pagamenti effettuati a un prestatore di servizi di pagamento con il quale il prestatore intermediario di servizi di commercio elettronico si trova in integrità economica sono considerati effettuati al prestatore intermediario di servizi di commercio elettronico."
ARTICOLO 8- Alla Legge n. 6563 è stato aggiunto il seguente articolo aggiuntivo.
"Obblighi del prestatore intermediario di servizi di commercio elettronico
ARTICOLO AGGIUNTIVO 2- (1) Il prestatore intermediario di servizi di commercio elettronico è tenuto a rispettare quanto segue:
a) Nei marketplace di commercio elettronico in cui offre servizi di intermediazione, non può porre in vendita né intermediare la vendita di beni recanti il proprio marchio o il marchio di persone con le quali si trova in integrità economica, ovvero di beni per i quali detiene il diritto di utilizzo del marchio. Qualora tali beni siano posti in vendita in un diverso ambiente di commercio elettronico, non può offrire la possibilità di accesso tra tali ambienti né effettuare reciprocamente la promozione degli stessi. La presente disposizione non si applica ai beni recanti il marchio di persone che ricavano più della metà dei ricavi complessivi delle vendite da vendite diverse dal commercio elettronico, né ai beni per i quali detiene il diritto di utilizzo del marchio.
b) Consente al prestatore di servizi di commercio elettronico di riportare nel marketplace di commercio elettronico in cui è effettuata la vendita le informazioni contenute nei documenti che è tenuto a emettere ai sensi della Legge sulla Procedura Tributaria n. 213 del 4/1/1961.
c) Senza avere ottenuto preventivamente, in forma scritta o in ambiente elettronico, una dichiarazione di volontà favorevole del prestatore intermediario di servizi di commercio elettronico o del prestatore di servizi di commercio elettronico, non può svolgere attività di marketing e promozione sui motori di ricerca online utilizzando i loro marchi registrati che costituiscono l'elemento principale dei nomi di dominio registrati presso l'ETBİS.
ç) Il prestatore intermediario di servizi di commercio elettronico verifica i dati identificativi del prestatore di servizi di commercio elettronico sulla base dei documenti acquisiti dallo stesso o dei sistemi elettronici accessibili delle istituzioni competenti.
(2) Il prestatore intermediario di servizi di commercio elettronico il cui volume netto di transazioni in un anno solare supera i dieci miliardi di lire turche è tenuto a rispettare, in aggiunta agli obblighi di cui al primo comma, quanto segue:
a) Utilizza i dati ottenuti dal prestatore di servizi di commercio elettronico e dall'acquirente esclusivamente ai fini dell'offerta dei servizi di intermediazione e non può utilizzarli nella concorrenza con i prestatori di servizi di commercio elettronico nei marketplace di commercio elettronico in cui offre servizi di intermediazione o in altri ambienti di commercio elettronico.
b) Offre al prestatore di servizi di commercio elettronico la possibilità tecnica di trasferire gratuitamente i dati ottenuti in relazione alle proprie vendite e di accedere gratuitamente ed efficacemente a tali dati e ai dati elaborati da essi ricavati.
c) Ad eccezione degli ambienti di commercio elettronico inclusi nel volume netto di transazioni, non può offrire la possibilità di accesso tra i propri ambienti di commercio elettronico né effettuare reciprocamente la promozione degli stessi in tali ambienti.
ç) Ad eccezione delle quote monitorate in forma scritturale in borsa ai sensi dell'articolo 13 della Legge n. 6362, comunica al Ministero, entro un mese dalla data in cui il trasferimento o l'acquisizione che ha determinato il raggiungimento di tali percentuali è stato registrato nel libro dei soci, i trasferimenti o le acquisizioni di quote da parte dei soci della società che raggiungono il cinque per cento e i suoi multipli.
d) In caso di costituzione di una società, di acquisizione delle quote di una società già costituita o di cessione di tali quote, comunica tali operazioni al Ministero entro un mese dall'iscrizione della costituzione nel registro delle imprese nel caso di costituzione, e dalla data in cui il trasferimento è stato registrato nel libro dei soci nel caso di cessione.
e) Trasmette al Ministero, secondo le procedure e i principi determinati dal Ministero, la relazione di revisione predisposta da un organismo di revisione indipendente autorizzato dal Comitato dei Mercati dei Capitali (SPK) ai sensi della Legge n. 6362, che riporta le attività del prestatore intermediario di servizi di commercio elettronico, la struttura gestionale e organizzativa, gli attuali soci e le relative percentuali di partecipazione, le società partecipate e le percentuali di partecipazione detenute presso le stesse, le informazioni sulle persone con le quali si trova in integrità economica, la situazione finanziaria comprensiva del bilancio, la conformità agli obblighi di cui alle lettere (a) e (b) del terzo comma e all'articolo aggiuntivo 4, nonché gli altri elementi determinati con regolamento.
f) Trasmette al Ministero, secondo le procedure e i principi determinati dal Ministero, la relazione contenente le attività volte ad accertare le violazioni della normativa relative ai contenuti forniti dal prestatore di servizi di commercio elettronico e le violazioni accertate a seguito delle stesse.
(3) Il prestatore intermediario di servizi di commercio elettronico il cui volume netto di transazioni in un anno solare supera i trenta miliardi di lire turche e il cui numero di transazioni, esclusi annullamenti e resi, supera le centomila è tenuto a rispettare, in aggiunta agli obblighi di cui al primo e al secondo comma, quanto segue:
a) Con riferimento all'importo del proprio volume netto di transazioni al quale è stato applicato il tasso di variazione medio dodici mesi dell'Indice dei Prezzi al Consumo relativo allo stesso anno solare, può effettuare spese pubblicitarie nell'anno solare successivo fino al due per cento di tale importo per la parte di trenta miliardi di lire turche e fino al tre per mille di tale importo per la parte eccedente i trenta miliardi di lire turche. L'importo così calcolato costituisce il budget pubblicitario complessivo dei prestatori intermediari di servizi di commercio elettronico inclusi nel volume netto di transazioni e dei prestatori di servizi di commercio elettronico che si trovano in integrità economica con essi e operano nel marketplace di commercio elettronico. Tale budget è ripartito tra il prestatore intermediario di servizi di commercio elettronico e i prestatori di servizi di commercio elettronico in proporzione al loro contributo al volume netto di transazioni e può essere utilizzato, in ciascun trimestre di un anno solare, per un massimo di un quarto.
b) Con riferimento all'importo del proprio volume netto di transazioni al quale è stato applicato il tasso di variazione medio dodici mesi dell'Indice dei Prezzi al Consumo relativo allo stesso anno solare, può offrire promozioni, premi, punti, coupon, buoni regalo e agevolazioni analoghe nell'anno solare successivo fino al due per cento di tale importo per la parte di trenta miliardi di lire turche e fino al tre per mille di tale importo per la parte eccedente i trenta miliardi di lire turche. L'importo così calcolato costituisce il budget complessivo di sconto che può essere riconosciuto agli acquirenti e ai prestatori di servizi di commercio elettronico nel marketplace di commercio elettronico dal prestatore intermediario di servizi di commercio elettronico e dalle persone con le quali si trova in integrità economica, e può essere utilizzato, in ciascun trimestre di un anno solare, per un massimo di un quarto. In tale ambito sono valutati anche i costi sostenuti per conto dell'acquirente e del prestatore di servizi di commercio elettronico e i benefici economici a essi assicurati. Il Ministero, questa
Nella Legge sulla disciplina del commercio elettronico
Legge concernente l'apporto di modifiche
Legge n. 7416 | Data di approvazione: 1/7/2022 |
ARTICOLO 1- All'articolo 1 della Legge sulla disciplina del commercio elettronico n. 6563 del 23/10/2014 è stato aggiunto il seguente comma.
"(3) Ai fini dell'applicazione della presente Legge non sono considerati prestatori intermediari di servizi di commercio elettronico né prestatori di servizi di commercio elettronico: i soggetti la cui costituzione e le cui attività sono disciplinate dalla Legge sulle Agenzie di Viaggio e sull'Associazione delle Agenzie di Viaggio n. 1618 del 14/9/1972, dalla Legge sull'Aviazione Civile turca n. 2920 del 14/10/1983, dalla Legge sul Sistema di Risparmio e Investimento Pensionistico Individuale n. 4632 del 28/3/2001, dalla Legge Bancaria n. 5411 del 19/10/2005, dalla Legge sulle Assicurazioni n. 5684 del 3/6/2007, dalla Legge sulle Società di Leasing Finanziario, Factoring, Finanziamento e Finanziamento del Risparmio n. 6361 del 21/11/2012, dalla Legge sul Mercato dei Capitali n. 6362 del 6/12/2012, dalla Legge sui Sistemi di Pagamento e di Regolamento dei Titoli, sui Servizi di Pagamento e sugli Istituti di Moneta Elettronica n. 6493 del 20/6/2013 e dalla Legge sulle Comunicazioni Elettroniche n. 5809 del 5/11/2018, i quali, essendo autorizzati ai sensi di tali leggi, operano esclusivamente nelle materie per le quali sono autorizzati; i soggetti definiti alla lettera (ç) del primo comma dell'articolo 3 della Legge sulla Regolamentazione delle Imposte, dei Fondi e delle Quote prelevati sui Proventi dei Giochi di Sorte n. 5602 del 14/3/2007; nonché i soggetti che operano esclusivamente nel settore dei giochi di sorte e delle scommesse nell'ambito dell'autorizzazione da essi rilasciata."
ARTICOLO 2- Nella lettera (e) del primo comma dell'articolo 2 della Legge n. 6563 l'espressione "Dogane e" è stata soppressa dal testo dell'articolo e al comma sono state aggiunte le seguenti lettere.
"f) Prestatore intermediario di servizi di commercio elettronico: il prestatore intermediario di servizi che consente la conclusione di contratti o l'effettuazione di ordini per la fornitura di beni o servizi dei prestatori di servizi di commercio elettronico in un marketplace di commercio elettronico,
g) Prestatore di servizi di commercio elettronico: il prestatore di servizi che conclude contratti o riceve ordini per la fornitura dei propri beni o servizi in un marketplace di commercio elettronico o nel proprio ambiente di commercio elettronico,
ğ) Ambiente di commercio elettronico: le piattaforme, quali sito internet, sito mobile o applicazione mobile, sulle quali viene svolta l'attività di commercio elettronico,
h) Marketplace di commercio elettronico: l'ambiente di commercio elettronico nel quale il prestatore intermediario di servizi di commercio elettronico offre i propri servizi di intermediazione,
ı) Sistema Informativo del Commercio Elettronico (ETBİS): il sistema informativo istituito dal Ministero allo scopo di registrare i prestatori di servizi di commercio elettronico e i prestatori intermediari di servizi di commercio elettronico, raccogliere i dati del commercio elettronico ed elaborare tali dati per produrre informazioni statistiche, e che consente di effettuare registrazioni e comunicazioni nell'ambito della presente Legge,
i) Volume netto di transazioni: esclusi gli annullamenti e i resi, la somma dei valori delle fatture definitive o dei documenti sostitutivi della fattura che devono essere emessi per i contratti conclusi e gli ordini effettuati in un determinato periodo, per il prestatore intermediario di servizi di commercio elettronico attraverso i marketplace di commercio elettronico in cui offre servizi di intermediazione, e per il prestatore di servizi di commercio elettronico attraverso i propri ambienti di commercio elettronico che non abbiano la qualità di marketplace di commercio elettronico,
j) Integrità economica: il fatto che una persona detenga, direttamente o indirettamente, almeno il venticinque per cento delle quote di una società commerciale ovvero la maggioranza dei diritti di voto o una quota che le consenta di adottare le decisioni idonee a gestirla; abbia il diritto, in base all'atto costitutivo della società, di nominare un numero di membri che costituisca la maggioranza in grado di deliberare nell'organo di gestione; oltre ai propri diritti di voto, in forza di un contratto, da sola o insieme ad altri soci, rappresenti la maggioranza dei diritti di voto; tenga una società commerciale sotto il proprio dominio in forza di un contratto; ovvero, in dipendenza di tali ipotesi, il rapporto tra tutte le società commerciali collegate a tale persona e le imprese appartenenti alla stessa, o la gestione di più società commerciali da parte della stessa persona o delle stesse persone, indipendentemente dal fatto che siano soci,"
ARTICOLO 3- L'articolo 9 della Legge n. 6563 è stato modificato, unitamente alla rubrica, come segue.
"Contenuti illeciti
ARTICOLO 9- (1) Salvo diversa disposizione di altre leggi, il prestatore intermediario di servizi non è responsabile degli aspetti illeciti relativi ai contenuti offerti dal prestatore di servizi e ai beni o servizi oggetto dei contenuti.
(2) Qualora il prestatore intermediario di servizi di commercio elettronico venga a conoscenza dell'illiceità del contenuto offerto dal prestatore di servizi di commercio elettronico, rimuove senza indugio tale contenuto dalla pubblicazione e comunica l'aspetto illecito alle competenti istituzioni e organizzazioni pubbliche.
(3) Su reclamo del titolare del diritto fondato su informazioni e documenti relativi alla violazione di un diritto di proprietà intellettuale e industriale, il prestatore intermediario di servizi di commercio elettronico rimuove dalla pubblicazione il prodotto del prestatore di servizi di commercio elettronico oggetto del reclamo e ne informa quest'ultimo e il titolare del diritto. A seguito della presentazione al prestatore intermediario di servizi di commercio elettronico, da parte del prestatore di servizi di commercio elettronico, di un'opposizione fondata su informazioni e documenti che dimostrano il contrario di quanto lamentato, il prodotto oggetto del reclamo viene nuovamente pubblicato. Il reclamo e l'opposizione contengono le generalità e l'indirizzo completi degli interessati, le informazioni sul prodotto oggetto della controversia, le motivazioni relative alla necessità di rimuovere o di pubblicare il prodotto, nonché gli altri elementi determinati con regolamento. Resta salvo il diritto degli interessati di adire le autorità giudiziarie e amministrative secondo le disposizioni generali."
ARTICOLO 4- L'articolo 10 della Legge n. 6563 è stato abrogato.
ARTICOLO 5- Il primo comma dell'articolo 11 della Legge n. 6563 è stato modificato come segue; dopo il primo comma è stato aggiunto all'articolo il seguente secondo comma e i commi esistenti sono stati rinumerati di conseguenza; nell'attuale secondo comma l'espressione "personale ispettivo incaricato" è stata modificata in "personale incaricato dell'ispezione"; e al comma, dopo l'espressione "in relazione a", sono stati aggiunti l'espressione "compresi quelli conservati in formato elettronico" e il seguente periodo, nonché all'articolo i seguenti commi.
"(1) Il Ministero ha il potere di garantire l'attuazione della presente Legge e lo sviluppo del commercio elettronico, di tutelare un contesto concorrenziale efficace ed equo, di emanare disposizioni sulle attività dei prestatori di servizi e dei prestatori intermediari di servizi e di determinare gli elementi che devono obbligatoriamente figurare nel contratto di intermediazione."
"(2) Il Ministero ha il potere di effettuare ispezioni al fine di garantire l'attuazione della presente Legge e di rendere noti gli esiti delle ispezioni, di nominare periti nelle situazioni che richiedono una competenza specialistica o conoscenze tecniche nel corso dell'ispezione, nonché di determinare con regolamento le procedure e i principi relativi ai diritti e agli obblighi dei periti e alla loro nomina. L'importo del compenso da corrispondere al perito è determinato congiuntamente dal Ministero e dal Ministero del Tesoro e delle Finanze, e tale compenso è coperto con lo stanziamento da inserire nel bilancio del Ministero."
"Il prestatore intermediario di servizi e il prestatore di servizi sono tenuti a conservare per dieci anni, a decorrere dalla data in cui l'attività o l'operazione è stata compiuta, le informazioni, i documenti, i libri e le registrazioni elettroniche relativi alle proprie attività e operazioni rientranti nell'ambito di applicazione della presente Legge."
"(6) Il Ministero ha il potere di determinare le procedure e i principi relativi all'applicazione ai prestatori intermediari di servizi degli obblighi disciplinati dagli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
(7) Il Ministero ha il potere di acquisire dall'Autorità per le Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione le informazioni sugli abbonati, persone fisiche o giuridiche, che inviano comunicazioni elettroniche commerciali tramite chiamata vocale e messaggio breve."
ARTICOLO 6- Il primo comma dell'articolo 12 della Legge n. 6563 è stato modificato come segue, dopo il secondo comma sono stati aggiunti all'articolo i seguenti commi e l'attuale terzo comma è stato rinumerato di conseguenza.
"(1) Con riguardo alla presente Legge;
a) ai prestatori di servizi e ai prestatori intermediari di servizi che violano gli obblighi di cui all'articolo 3, gli obblighi di cui alla lettera (a) del primo comma dell'articolo 4, il primo comma dell'articolo 6 o il primo comma dell'articolo 7, da mille a cinquemila lire turche,
b) ai prestatori di servizi e ai prestatori intermediari di servizi che violano gli obblighi di cui alla lettera (b) del primo comma o al secondo comma dell'articolo 4, alla lettera (a) del primo comma dell'articolo 5 o al secondo e al terzo comma dell'articolo 7, da mille a diecimila lire turche,
c) ai prestatori di servizi e ai prestatori intermediari di servizi che violano gli obblighi di cui alla lettera (b) del primo comma dell'articolo 5 e al secondo e al terzo comma dell'articolo 8, da duemila a quindicimila lire turche,
ç) ai prestatori intermediari di servizi di commercio elettronico che violano il secondo e il terzo comma dell'articolo 9, la lettera (ç) del secondo comma dell'articolo aggiuntivo 1 e la lettera (c) del primo comma dell'articolo aggiuntivo 2, e ai prestatori di servizi di commercio elettronico che violano il primo comma dell'articolo aggiuntivo 3, per ciascuna violazione, da diecimila a centomila lire turche,
d) a coloro che non si conformano alle disposizioni secondarie adottate dal Ministero nell'ambito del primo comma dell'articolo 11, per ciascuna violazione, da diecimila a centomila lire turche,
e) a coloro che violano il terzo comma dell'articolo 11, da cinquantamila a duecentocinquantamila lire turche,
f) alle persone fisiche e alle persone giuridiche di diritto privato che violano il quarto comma dell'articolo 11, da cinquantamila a duecentocinquantamila lire turche,
g) ai prestatori intermediari di servizi di commercio elettronico che violano il primo comma dell'articolo aggiuntivo 1, per ciascun prestatore di servizi di commercio elettronico nei cui confronti sia stata posta in essere la pratica sleale, da diecimila a centomila lire turche,
ğ) ai prestatori intermediari di servizi di commercio elettronico che violano la lettera (a) del secondo comma dell'articolo aggiuntivo 1, per ciascun prestatore di servizi di commercio elettronico al quale il pagamento non sia stato effettuato nei termini, in misura non inferiore a diecimila lire turche, pari all'importo non pagato in caso di ritardi fino a trenta giorni e al doppio dell'importo non pagato nei termini in caso di ritardi superiori a trenta giorni,
h) ai prestatori intermediari di servizi di commercio elettronico che violano la lettera (b) del secondo comma dell'articolo aggiuntivo 1 e la lettera (b) del secondo comma dell'articolo aggiuntivo 2, per ciascun prestatore di servizi di commercio elettronico, cinquecentomila lire turche,
ı) ai prestatori intermediari di servizi di commercio elettronico che violano la lettera (c) del secondo comma dell'articolo aggiuntivo 1 e non eliminano la violazione nonostante l'avvertimento del Ministero, per ciascuna violazione, diecimila lire turche,
i) ai prestatori intermediari di servizi di commercio elettronico che violano la lettera (d) del secondo comma dell'articolo aggiuntivo 1, dieci volte l'importo indebitamente percepito,
j) ai prestatori intermediari di servizi di commercio elettronico che violano la lettera (e) del secondo comma dell'articolo aggiuntivo 1, per ciascun prestatore di servizi di commercio elettronico nei cui confronti sia stata posta in essere la pratica sleale, trecentomila lire turche,
k) ai prestatori intermediari di servizi di commercio elettronico che violano la lettera (a) del primo comma dell'articolo aggiuntivo 2, nella misura del cinque per cento dell'importo netto delle vendite dell'anno solare precedente a quello in cui si è verificata la violazione,
l) ai prestatori intermediari di servizi di commercio elettronico che violano la lettera (b) del primo comma e la lettera (f) del secondo comma dell'articolo aggiuntivo 2, in misura non inferiore a centomila lire turche, nella misura del cinque per diecimila dell'importo netto delle vendite dell'anno solare precedente a quello in cui si è verificata la violazione,
m) ai prestatori intermediari di servizi di commercio elettronico che violano la lettera (ç) del primo comma dell'articolo aggiuntivo 2, per ciascuna violazione, diecimila lire turche,
n) ai prestatori intermediari di servizi di commercio elettronico che violano la lettera (a) del secondo comma dell'articolo aggiuntivo 2, fino al dieci per cento dell'importo netto delle vendite dell'anno solare precedente a quello in cui si è verificata la violazione,
o) ai prestatori intermediari di servizi di commercio elettronico e ai prestatori di servizi di commercio elettronico che violano la lettera (c) del secondo comma dell'articolo aggiuntivo 2, dieci milioni di lire turche,
ö) ai prestatori intermediari di servizi di commercio elettronico e ai prestatori di servizi di commercio elettronico che violano le lettere (ç) e (d) del secondo comma dell'articolo aggiuntivo 2, per ciascuna comunicazione non effettuata nei termini, un milione di lire turche,
p) ai prestatori intermediari di servizi di commercio elettronico e ai prestatori di servizi di commercio elettronico che violano la lettera (e) del secondo comma dell'articolo aggiuntivo 2, un milione di lire turche,
r) ai prestatori intermediari di servizi di commercio elettronico, ai prestatori di servizi di commercio elettronico e a coloro che mettono a disposizione un ambiente elettronico per la pubblicazione di annunci di beni o servizi che violano le lettere (a) e (b) del terzo comma e il dodicesimo comma dell'articolo aggiuntivo 2 e il settimo comma dell'articolo aggiuntivo 3, dieci volte l'importo eccedente il limite, a condizione che non sia inferiore al dieci per cento del limite massimo determinato ai sensi delle predette disposizioni,
s) ai prestatori intermediari di servizi di commercio elettronico che violano la lettera (c) del terzo comma dell'articolo aggiuntivo 2, per ciascun prestatore di servizi di commercio elettronico nei cui confronti sia stata posta in essere la pratica sleale, duecentocinquantamila lire turche,
ş) ai prestatori intermediari di servizi di commercio elettronico e ai prestatori di servizi di commercio elettronico che violano la lettera (ç) del quarto comma dell'articolo aggiuntivo 2, venti milioni di lire turche,
viene irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria."
"(3) Ai prestatori intermediari di servizi di commercio elettronico e ai prestatori di servizi di commercio elettronico che violano le lettere (a) e (b) del quarto comma dell'articolo aggiuntivo 2 e il primo comma dell'articolo aggiuntivo 4 della presente Legge, nonché ai prestatori intermediari di servizi di commercio elettronico che violano la lettera (c) del quarto comma dell'articolo aggiuntivo 2, è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di dieci milioni di lire turche e viene concesso un termine di sessanta giorni per eliminare la violazione. Qualora la violazione non venga eliminata entro tale termine, è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di venti milioni di lire turche e viene concesso un termine di trenta giorni per eliminare la violazione. Qualora la violazione non venga eliminata entro il termine concesso, è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di quaranta milioni di lire turche e viene concesso un termine di quindici giorni per eliminare la violazione. Nella comunicazione relativa alla concessione di tale termine viene precisato che, qualora la violazione non venga eliminata entro il termine di quindici giorni, il Ministero può disporre la rimozione dei contenuti e/o il blocco dell'accesso. A decorrere da tale comunicazione sono svolte esclusivamente le attività e le operazioni relative a ordini passati. Qualora la violazione non venga eliminata entro il termine concesso, il Ministero può disporre la rimozione dei contenuti e/o il blocco dell'accesso agli indirizzi internet interessati del prestatore intermediario di servizi di commercio elettronico e/o del prestatore di servizi di commercio elettronico. Tale decisione è trasmessa all'Associazione dei Fornitori di Accesso. Le decisioni di rimozione dei contenuti e/o di blocco dell'accesso trasmesse dall'Associazione ai fornitori di contenuti e di hosting e ai fornitori di accesso interessati sono eseguite immediatamente dai medesimi fornitori di contenuti e di hosting e fornitori di accesso. Contro la decisione di rimozione dei contenuti e/o di blocco dell'accesso è possibile ricorrere al giudice penale di pace (sulh ceza hâkimliği). Contro la decisione emessa dal giudice penale di pace è possibile presentare opposizione ai sensi delle disposizioni del Codice di Procedura Penale n. 5271 del 4/12/2004.
(4) Nonostante l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al primo comma, qualora la violazione non venga fatta cessare entro il termine concesso dal Ministero o la stessa violazione venga ripetuta entro un anno dalla data di notifica della sanzione, è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio della precedente.
(5) Qualora le condotte oggetto delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al primo comma siano poste in essere mediante attività e operazioni volte a indurre in errore il Ministero, le predette sanzioni sono applicate in misura pari a dieci volte.
(6) L'importo complessivo delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo relativo a un anno solare non può superare i cinquecento milioni di lire turche per il prestatore intermediario di servizi o il prestatore di servizi il cui volume netto di transazioni sia inferiore alla soglia monetaria indicata nel primo periodo del quarto comma dell'articolo aggiuntivo 2. La presente disposizione non si applica a coloro nei confronti dei quali è applicata una sanzione amministrativa ai sensi del quinto comma."
ARTICOLO 7- Alla Legge n. 6563 è stato aggiunto il seguente articolo aggiuntivo.
"Pratiche commerciali sleali nel commercio elettronico
ARTICOLO AGGIUNTIVO 1- (1) Nel commercio elettronico non possono essere poste in essere pratiche commerciali sleali. Sono considerate sleali le pratiche del prestatore intermediario di servizi di commercio elettronico che alterano in modo significativo le attività commerciali del prestatore di servizi di commercio elettronico cui offre servizi di intermediazione, ne riducono la capacità di assumere decisioni ragionevoli o lo costringono ad assumere una determinata decisione, inducendolo così a divenire parte di un rapporto commerciale di cui in condizioni normali non sarebbe parte.
(2) Le seguenti pratiche sono considerate in ogni caso pratiche commerciali sleali:
a) Il mancato versamento integrale al prestatore di servizi di commercio elettronico, a fronte della vendita di beni o servizi, del pagamento dovuto entro cinque giorni lavorativi al più tardi dalla data in cui il prezzo di vendita è entrato nella disponibilità del prestatore intermediario di servizi di commercio elettronico e l'ordine è giunto all'acquirente.
b) L'imposizione al prestatore di servizi di commercio elettronico della vendita di beni o servizi in promozione, comprese le modifiche unilaterali del prezzo di vendita da parte del prestatore intermediario di servizi di commercio elettronico.
c) La mancata determinazione delle condizioni del rapporto commerciale con il prestatore di servizi di commercio elettronico mediante un contratto di intermediazione concluso in forma scritta o in ambiente elettronico, ovvero la mancata garanzia che tale contratto sia chiaro, comprensibile e facilmente accessibile al prestatore di servizi di commercio elettronico.
ç) La modifica retroattiva o unilaterale, a svantaggio del prestatore di servizi di commercio elettronico, delle disposizioni del contratto di intermediazione, ovvero l'inserimento nel contratto di intermediazione di qualsiasi disposizione che lo consenta.
d) L'addebito di un corrispettivo al prestatore di servizi di commercio elettronico pur in assenza di qualsiasi servizio prestato, ovvero pur non essendo indicati nel contratto di intermediazione il tipo del servizio prestato e l'importo o l'aliquota del corrispettivo.
e) Il peggioramento della posizione del prestatore di servizi di commercio elettronico nel sistema di classificazione o di raccomandazione, ovvero la limitazione, la sospensione o la cessazione del servizio offerto al prestatore di servizi di commercio elettronico, pur in assenza di qualsiasi criterio oggettivo nel contratto di intermediazione ovvero con la motivazione che questi si sia rivolto a istituzioni pubbliche o ad autorità giudiziarie.
(3) Ai fini dell'applicazione della lettera (a) del secondo comma, i pagamenti effettuati a un prestatore di servizi di pagamento con il quale il prestatore intermediario di servizi di commercio elettronico si trova in integrità economica sono considerati effettuati al prestatore intermediario di servizi di commercio elettronico."
ARTICOLO 8- Alla Legge n. 6563 è stato aggiunto il seguente articolo aggiuntivo.
"Obblighi del prestatore intermediario di servizi di commercio elettronico
ARTICOLO AGGIUNTIVO 2- (1) Il prestatore intermediario di servizi di commercio elettronico è tenuto a rispettare quanto segue:
a) Nei marketplace di commercio elettronico in cui offre servizi di intermediazione, non può porre in vendita né intermediare la vendita di beni recanti il proprio marchio o il marchio di persone con le quali si trova in integrità economica, ovvero di beni per i quali detiene il diritto di utilizzo del marchio. Qualora tali beni siano posti in vendita in un diverso ambiente di commercio elettronico, non può offrire la possibilità di accesso tra tali ambienti né effettuare reciprocamente la promozione degli stessi. La presente disposizione non si applica ai beni recanti il marchio di persone che ricavano più della metà dei ricavi complessivi delle vendite da vendite diverse dal commercio elettronico, né ai beni per i quali detiene il diritto di utilizzo del marchio.
b) Consente al prestatore di servizi di commercio elettronico di riportare nel marketplace di commercio elettronico in cui è effettuata la vendita le informazioni contenute nei documenti che è tenuto a emettere ai sensi della Legge sulla Procedura Tributaria n. 213 del 4/1/1961.
c) Senza avere ottenuto preventivamente, in forma scritta o in ambiente elettronico, una dichiarazione di volontà favorevole del prestatore intermediario di servizi di commercio elettronico o del prestatore di servizi di commercio elettronico, non può svolgere attività di marketing e promozione sui motori di ricerca online utilizzando i loro marchi registrati che costituiscono l'elemento principale dei nomi di dominio registrati presso l'ETBİS.
ç) Il prestatore intermediario di servizi di commercio elettronico verifica i dati identificativi del prestatore di servizi di commercio elettronico sulla base dei documenti acquisiti dallo stesso o dei sistemi elettronici accessibili delle istituzioni competenti.
(2) Il prestatore intermediario di servizi di commercio elettronico il cui volume netto di transazioni in un anno solare supera i dieci miliardi di lire turche è tenuto a rispettare, in aggiunta agli obblighi di cui al primo comma, quanto segue:
a) Utilizza i dati ottenuti dal prestatore di servizi di commercio elettronico e dall'acquirente esclusivamente ai fini dell'offerta dei servizi di intermediazione e non può utilizzarli nella concorrenza con i prestatori di servizi di commercio elettronico nei marketplace di commercio elettronico in cui offre servizi di intermediazione o in altri ambienti di commercio elettronico.
b) Offre al prestatore di servizi di commercio elettronico la possibilità tecnica di trasferire gratuitamente i dati ottenuti in relazione alle proprie vendite e di accedere gratuitamente ed efficacemente a tali dati e ai dati elaborati da essi ricavati.
c) Ad eccezione degli ambienti di commercio elettronico inclusi nel volume netto di transazioni, non può offrire la possibilità di accesso tra i propri ambienti di commercio elettronico né effettuare reciprocamente la promozione degli stessi in tali ambienti.
ç) Ad eccezione delle quote monitorate in forma scritturale in borsa ai sensi dell'articolo 13 della Legge n. 6362, comunica al Ministero, entro un mese dalla data in cui il trasferimento o l'acquisizione che ha determinato il raggiungimento di tali percentuali è stato registrato nel libro dei soci, i trasferimenti o le acquisizioni di quote da parte dei soci della società che raggiungono il cinque per cento e i suoi multipli.
d) In caso di costituzione di una società, di acquisizione delle quote di una società già costituita o di cessione di tali quote, comunica tali operazioni al Ministero entro un mese dall'iscrizione della costituzione nel registro delle imprese nel caso di costituzione, e dalla data in cui il trasferimento è stato registrato nel libro dei soci nel caso di cessione.
e) Trasmette al Ministero, secondo le procedure e i principi determinati dal Ministero, la relazione di revisione predisposta da un organismo di revisione indipendente autorizzato dal Comitato dei Mercati dei Capitali (SPK) ai sensi della Legge n. 6362, che riporta le attività del prestatore intermediario di servizi di commercio elettronico, la struttura gestionale e organizzativa, gli attuali soci e le relative percentuali di partecipazione, le società partecipate e le percentuali di partecipazione detenute presso le stesse, le informazioni sulle persone con le quali si trova in integrità economica, la situazione finanziaria comprensiva del bilancio, la conformità agli obblighi di cui alle lettere (a) e (b) del terzo comma e all'articolo aggiuntivo 4, nonché gli altri elementi determinati con regolamento.
f) Trasmette al Ministero, secondo le procedure e i principi determinati dal Ministero, la relazione contenente le attività volte ad accertare le violazioni della normativa relative ai contenuti forniti dal prestatore di servizi di commercio elettronico e le violazioni accertate a seguito delle stesse.
(3) Il prestatore intermediario di servizi di commercio elettronico il cui volume netto di transazioni in un anno solare supera i trenta miliardi di lire turche e il cui numero di transazioni, esclusi annullamenti e resi, supera le centomila è tenuto a rispettare, in aggiunta agli obblighi di cui al primo e al secondo comma, quanto segue:
a) Con riferimento all'importo del proprio volume netto di transazioni al quale è stato applicato il tasso di variazione medio dodici mesi dell'Indice dei Prezzi al Consumo relativo allo stesso anno solare, può effettuare spese pubblicitarie nell'anno solare successivo fino al due per cento di tale importo per la parte di trenta miliardi di lire turche e fino al tre per mille di tale importo per la parte eccedente i trenta miliardi di lire turche. L'importo così calcolato costituisce il budget pubblicitario complessivo dei prestatori intermediari di servizi di commercio elettronico inclusi nel volume netto di transazioni e dei prestatori di servizi di commercio elettronico che si trovano in integrità economica con essi e operano nel marketplace di commercio elettronico. Tale budget è ripartito tra il prestatore intermediario di servizi di commercio elettronico e i prestatori di servizi di commercio elettronico in proporzione al loro contributo al volume netto di transazioni e può essere utilizzato, in ciascun trimestre di un anno solare, per un massimo di un quarto.
b) Con riferimento all'importo del proprio volume netto di transazioni al quale è stato applicato il tasso di variazione medio dodici mesi dell'Indice dei Prezzi al Consumo relativo allo stesso anno solare, può offrire promozioni, premi, punti, coupon, buoni regalo e agevolazioni analoghe nell'anno solare successivo fino al due per cento di tale importo per la parte di trenta miliardi di lire turche e fino al tre per mille di tale importo per la parte eccedente i trenta miliardi di lire turche. L'importo così calcolato costituisce il budget complessivo di sconto che può essere riconosciuto agli acquirenti e ai prestatori di servizi di commercio elettronico nel marketplace di commercio elettronico dal prestatore intermediario di servizi di commercio elettronico e dalle persone con le quali si trova in integrità economica, e può essere utilizzato, in ciascun trimestre di un anno solare, per un massimo di un quarto. In tale ambito sono valutati anche i costi sostenuti per conto dell'acquirente e del prestatore di servizi di commercio elettronico e i benefici economici a essi assicurati. Il Ministero ha il potere di determinare il limite massimo di utilizzo dell'importo calcolato ai sensi della presente lettera in base ai settori e alle categorie di beni e servizi.
c) Non può limitare i rapporti commerciali del prestatore di servizi di commercio elettronico, né l'offerta di beni o servizi allo stesso prezzo o a un prezzo diverso attraverso canali alternativi, né la pubblicità, e non può costringerlo ad approvvigionarsi di beni o servizi presso alcuna persona. Non può inserire nel contratto di intermediazione alcuna disposizione che lo consenta.
(4) I prestatori intermediari di servizi di commercio elettronico il cui volume netto di transazioni in un anno solare supera i sessanta miliardi di lire turche e il cui numero di transazioni, esclusi annullamenti e resi, supera le centomila sono tenuti a rispettare, in aggiunta agli obblighi di cui al primo, al secondo e al terzo comma, quanto segue:
a) Nei marketplace di commercio elettronico in cui offre servizi di intermediazione, non può consentire alle banche con le quali si trova in integrità economica, o alle società rientranti nell'ambito di applicazione della Legge n. 6361, di svolgere attività relative alla prestazione di qualsiasi servizio da esse offerto, compresa la concessione di credito, escluse le operazioni di pagamento a credito effettuate con carta di credito nell'ambito della Legge sulle Carte Bancarie e le Carte di Credito n. 5464 del 23/2/2006 e le altre operazioni di pagamento.
b) Nei marketplace di commercio elettronico in cui offre servizi di intermediazione;
1) Non può consentire lo svolgimento di attività relative all'accettazione della moneta elettronica emessa dagli istituti di moneta elettronica rientranti nell'ambito di applicazione della Legge n. 6493 con i quali si trova in integrità economica.
2) Non può offrire servizi relativi a strumenti che, ai sensi della lettera (h) del secondo comma dell'articolo 12 e del quinto comma dell'articolo 18 della Legge n. 6493, restano al di fuori dell'ambito di applicazione della Legge n. 6493, né consentire che tali servizi siano offerti da persone con le quali si trova in integrità economica.
c) Con riguardo alle vendite nei marketplace di commercio elettronico in cui offre servizi di intermediazione, escluse le vendite da esso effettuate in qualità di prestatore di servizi di commercio elettronico e le vendite diverse dal commercio elettronico, non può svolgere le attività di trasporto di merci rientranti nell'ambito di applicazione della Legge sul Trasporto Stradale n. 4925 del 10/7/2003, di organizzatore di trasporti rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto con forza di legge n. 655 su alcune disposizioni in materia di trasporti e infrastrutture del 26/9/2011 e di prestatore di servizi postali rientranti nell'ambito di applicazione della Legge sui Servizi Postali n. 6475 del 9/5/2013.
ç) Qualora metta a disposizione un ambiente elettronico per la pubblicazione di annunci di beni o servizi, non può consentire nello stesso ambiente la conclusione di contratti o l'effettuazione di ordini per la fornitura di beni o servizi. Qualora tali servizi siano offerti da esso o da persone con le quali si trova in integrità economica in diversi ambienti elettronici, non può offrire la possibilità di accesso tra tali ambienti né effettuare reciprocamente la promozione degli stessi.
(5) La lettera (a) del primo comma non si applica alle pubblicazioni periodiche quali riviste e quotidiani, nonché ai libri e ai lettori di libri elettronici.
(6) Ai fini dell'applicazione delle lettere (a) e (c) del secondo comma, nella valutazione sono incluse anche le persone con le quali il prestatore intermediario di servizi di commercio elettronico si trova in integrità economica. Le lettere (a) e (b) del quarto comma si applicano anche ai prestatori intermediari di servizi di commercio elettronico inclusi nel volume netto di transazioni del prestatore intermediario di servizi di commercio elettronico e ai prestatori di servizi di commercio elettronico che si trovano in integrità economica con essi e operano nel marketplace di commercio elettronico.
(7) Nel calcolo del volume netto di transazioni, del numero di transazioni e dei ricavi complessivi delle vendite ai sensi del presente articolo, nonché nell'utilizzo degli importi calcolati ai sensi delle lettere (a) e (b) del terzo comma, non si tiene conto delle operazioni dirette all'estero.
(8) Nei confronti del prestatore intermediario di servizi di commercio elettronico che supera le soglie indicate nel secondo, terzo e quarto comma, le lettere (a), (c), (ç) e (d) del secondo comma e il terzo comma si applicano dall'inizio dell'anno solare successivo a quello in cui le soglie sono state superate. Agli altri obblighi indicati in tali commi ci si conforma entro i primi tre mesi dell'anno solare successivo a quello in cui le soglie sono state superate. Nell'accertare se la soglia indicata nel quarto comma sia stata superata, non si tiene conto dei superamenti inferiori al cinque per cento. Nei confronti del prestatore intermediario di servizi di commercio elettronico che in un anno solare resti al di sotto delle soglie, il secondo, il terzo e il quarto comma non si applicano finché tale situazione perdura.
(9) Qualora la somma dei volumi netti di transazioni e dei numeri di transazioni dei prestatori intermediari di servizi di commercio elettronico che si trovano in integrità economica superi le soglie indicate nel primo periodo del quarto comma, la lettera (c) del quarto comma si applica a ciascuno di tali prestatori intermediari di servizi di commercio elettronico.
(10) Le soglie monetarie indicate nel presente articolo sono aumentate ogni anno in base al tasso di variazione annuale del volume del commercio elettronico calcolato utilizzando i dati ETBİS. Tali soglie, da applicare al volume netto di transazioni dell'anno solare precedente la data dell'aumento, e il tasso di variazione annuale del volume del commercio elettronico sono resi noti sul sito internet del Ministero entro il mese di febbraio al più tardi.
(11) Il presente articolo non si applica ai marketplace di commercio elettronico nei quali i prodotti recanti il marchio del prestatore intermediario di servizi di commercio elettronico sono posti in vendita esclusivamente nell'ambito di contratti quali la concessione di vendita e l'agenzia.
(12) I budget pubblicitari e di sconto di ciascuno dei prestatori intermediari di servizi di commercio elettronico che si trovano in integrità economica con un prestatore intermediario di servizi di commercio elettronico il cui volume netto di transazioni in un anno solare supera i trenta miliardi di lire turche e il cui numero di transazioni, esclusi annullamenti e resi, supera le centomila, o con un prestatore di servizi di commercio elettronico il cui volume netto di transazioni in un anno solare supera i trenta miliardi di lire turche e il cui numero di transazioni, esclusi annullamenti e resi, supera i dieci milioni, che restano al di sotto di tali soglie e non sono inclusi nel volume netto di transazioni del prestatore intermediario di servizi di commercio elettronico, nonché di ciascuno di coloro che si trovano in integrità economica e mettono a disposizione un ambiente elettronico per la pubblicazione di annunci di beni o servizi, non possono superare il venti per cento di ciascuno dei budget pubblicitari e di sconto calcolati ai sensi delle lettere (a) e (b) del terzo comma."
ARTICOLO 9- Alla Legge n. 6563 è stato aggiunto il seguente articolo aggiuntivo.
"Obblighi del prestatore di servizi di commercio elettronico
ARTICOLO AGGIUNTIVO 3- (1) Salvo che ottenga una dichiarazione di volontà favorevole in forma scritta o in ambiente elettronico, il prestatore di servizi di commercio elettronico non può svolgere attività di marketing e promozione sui motori di ricerca online utilizzando il marchio registrato che costituisce l'elemento principale del nome di dominio registrato presso l'ETBİS di persone con le quali non si trova in integrità economica.
(2) Le disposizioni che restano al di fuori delle lettere (c), (ç), (d) ed (e) del secondo comma dell'articolo aggiuntivo 2 e del quarto e del settimo comma dell'articolo aggiuntivo 4 si applicano per analogia al prestatore di servizi di commercio elettronico il cui volume netto di transazioni in un anno solare supera i dieci miliardi di lire turche e il cui numero di transazioni, esclusi annullamenti e resi, supera i dieci milioni. Nel calcolo della tassa di licenza disciplinata dall'articolo aggiuntivo 4 non sono incluse le vendite all'estero effettuate dal prestatore di servizi di commercio elettronico attraverso i propri ambienti di commercio elettronico.
(3) In aggiunta agli obblighi di cui al secondo comma, le lettere (a) e (b) del terzo comma dell'articolo aggiuntivo 2 si applicano per analogia al prestatore di servizi di commercio elettronico il cui volume netto di transazioni in un anno solare supera i trenta miliardi di lire turche e il cui numero di transazioni, esclusi annullamenti e resi, supera i dieci milioni.
(4) In aggiunta agli obblighi di cui al secondo e al terzo comma, le lettere (a), (b) e (ç) del quarto comma dell'articolo aggiuntivo 2 si applicano per analogia al prestatore di servizi di commercio elettronico il cui volume netto di transazioni in un anno solare supera i sessanta miliardi di lire turche e il cui numero di transazioni, esclusi annullamenti e resi, supera i dieci milioni.
(5) Il settimo e l'ottavo comma dell'articolo aggiuntivo 2 si applicano per analogia ai prestatori di servizi di commercio elettronico rientranti nell'ambito di applicazione del presente articolo.
(6) Alle soglie di cui al secondo, terzo, quarto e settimo comma si applica il decimo comma dell'articolo aggiuntivo 2.
(7) I budget pubblicitari e di sconto di ciascuno dei prestatori di servizi di commercio elettronico che si trovano in integrità economica con un prestatore intermediario di servizi di commercio elettronico il cui volume netto di transazioni in un anno solare supera i trenta miliardi di lire turche e il cui numero di transazioni, esclusi annullamenti e resi, supera le centomila, o con un prestatore di servizi di commercio elettronico il cui volume netto di transazioni in un anno solare supera i trenta miliardi di lire turche e il cui numero di transazioni, esclusi annullamenti e resi, supera i dieci milioni, che restano al di sotto delle soglie indicate nel terzo comma e non sono inclusi nel volume netto di transazioni del prestatore intermediario di servizi, non possono superare il venti per cento di ciascuno dei budget pubblicitari e di sconto calcolati ai sensi delle lettere (a) e (b) del terzo comma dell'articolo aggiuntivo 2.
(8) Il presente articolo non si applica ai prestatori di servizi di commercio elettronico che ricavano più della metà dei ricavi complessivi delle vendite da vendite diverse dal commercio elettronico."
ARTICOLO 10- Alla Legge n. 6563 è stato aggiunto il seguente articolo aggiuntivo.
"Licenza di commercio elettronico
ARTICOLO AGGIUNTIVO 4- (1) Il prestatore intermediario di servizi di commercio elettronico il cui volume netto di transazioni in un anno solare supera i dieci miliardi di lire turche e il cui numero di transazioni, esclusi annullamenti e resi, supera le centomila è tenuto, per poter proseguire la propria attività, a ottenere dal Ministero una licenza e a rinnovarla. La domanda di rilascio della licenza è presentata nel mese di marzo dell'anno solare successivo alla data in cui le soglie sono state superate; la domanda di rinnovo della licenza è presentata nel mese di marzo di ciascun anno solare finché le soglie risultino superate.
(2) Qualora il documento comprovante il pagamento della tassa di licenza sia presentato al momento della domanda di rilascio o di rinnovo della licenza, la licenza è rilasciata o rinnovata senza richiedere alcun'altra condizione.
(3) Qualora il volume netto di transazioni del prestatore intermediario di servizi di commercio elettronico realizzato in un anno solare sia;
a) compreso tra dieci miliardi di lire turche e venti miliardi di lire turche, il tre per diecimila della parte eccedente i dieci miliardi di lire turche,
b) compreso tra venti miliardi di lire turche e trenta miliardi di lire turche, in aggiunta all'importo calcolato ai sensi della lettera (a), il cinque per mille della parte eccedente i venti miliardi di lire turche,
c) compreso tra trenta miliardi di lire turche e quaranta miliardi di lire turche, in aggiunta agli importi calcolati ai sensi delle lettere (a) e (b), l'uno per cento della parte eccedente i trenta miliardi di lire turche,
ç) compreso tra quaranta miliardi di lire turche e cinquanta miliardi di lire turche, in aggiunta agli importi calcolati ai sensi delle lettere (a), (b) e (c), il cinque per cento della parte eccedente i quaranta miliardi di lire turche,
d) compreso tra cinquanta miliardi di lire turche e cinquantacinque miliardi di lire turche, in aggiunta agli importi calcolati ai sensi delle lettere (a), (b), (c) e (ç), il dieci per cento della parte eccedente i cinquanta miliardi di lire turche,
e) compreso tra cinquantacinque miliardi di lire turche e sessanta miliardi di lire turche, in aggiunta agli importi calcolati ai sensi delle lettere (a), (b), (c), (ç) e (d), il quindici per cento della parte eccedente i cinquantacinque miliardi di lire turche,
f) compreso tra sessanta miliardi di lire turche e sessantacinque miliardi di lire turche, in aggiunta agli importi calcolati ai sensi delle lettere (a), (b), (c), (ç), (d) ed (e), il venti per cento della parte eccedente i sessanta miliardi di lire turche,
g) superiore a sessantacinque miliardi di lire turche, in aggiunta agli importi calcolati ai sensi delle lettere (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ed (f), il venticinque per cento della parte eccedente i sessantacinque miliardi di lire turche,
viene corrisposta la tassa di licenza nelle predette misure.
(4) Nell'accertare se le soglie di cui al presente articolo siano state superate, si tiene conto dei volumi netti di transazioni e dei numeri di transazioni dei prestatori intermediari di servizi di commercio elettronico che si trovano in integrità economica. Qualora la somma dei volumi netti di transazioni e dei numeri di transazioni superi le soglie indicate nel primo comma, ciascuno di tali prestatori intermediari di servizi di commercio elettronico presenta domanda di rilascio e di rinnovo della licenza. La tassa di licenza è riscossa presso i prestatori intermediari di servizi di commercio elettronico in proporzione ai volumi netti di transazioni realizzati nei loro marketplace di commercio elettronico nell'anno solare precedente.
(5) La tassa di licenza è riscossa in via anticipata dal Ministero. Gli importi riscossi sono iscritti come entrata nel bilancio generale.
(6) Le soglie monetarie indicate nel presente articolo sono aumentate ogni anno in base al tasso di variazione annuale del volume del commercio elettronico calcolato utilizzando i dati ETBİS. Tali soglie, da applicare al volume netto di transazioni dell'anno solare precedente la data dell'aumento, e il tasso di variazione annuale del volume del commercio elettronico sono resi noti sul sito internet del Ministero entro il mese di febbraio al più tardi.
(7) Nel calcolo della tassa di licenza non sono incluse le vendite all'estero effettuate attraverso i marketplace di commercio elettronico del prestatore intermediario di servizi di commercio elettronico e dei prestatori intermediari di servizi di commercio elettronico con i quali si trova in integrità economica.
(8) Le procedure e i principi relativi al rilascio e al rinnovo della licenza, al pagamento della tassa di licenza, alla determinazione del tasso di variazione annuale del volume del commercio elettronico e all'applicazione del presente articolo sono disciplinati dal regolamento emanato ai sensi delle disposizioni della presente Legge.
(9) Il presente articolo non si applica ai marketplace di commercio elettronico nei quali i prodotti recanti il marchio del prestatore intermediario di servizi di commercio elettronico sono posti in vendita esclusivamente nell'ambito di contratti quali la concessione di vendita e l'agenzia."
ARTICOLO 11- Alla Legge n. 6563 è stato aggiunto il seguente articolo transitorio.
"Processo di adeguamento
ARTICOLO TRANSITORIO 2- (1) A decorrere dalla data di pubblicazione della Legge che istituisce il presente articolo;
a) i prestatori intermediari di servizi di commercio elettronico che pongono in vendita o intermediano la vendita, nei marketplace di commercio elettronico in cui offrono servizi di intermediazione, di beni recanti il proprio marchio o il marchio di persone con le quali si trovano in integrità economica, ovvero di beni di cui detengono il diritto di utilizzo, con riferimento alla lettera (a) del primo comma dell'articolo aggiuntivo 2,
b) i prestatori intermediari di servizi di commercio elettronico che si trovano in integrità economica con imprese autorizzate come banca ai sensi della Legge n. 5411 o come istituto di moneta elettronica ai sensi della Legge n. 6493, con riferimento alle lettere (a) e (b) del quarto comma dell'articolo aggiuntivo 2,
c) i prestatori intermediari di servizi di commercio elettronico che si trovano in integrità economica con imprese che svolgono attività di trasporto di merci ai sensi della Legge n. 4925, ovvero autorizzate come organizzatore di trasporti ai sensi del Decreto con forza di legge n. 655 o come prestatore di servizi postali ai sensi della Legge n. 6475, con riferimento alla lettera (c) del quarto comma dell'articolo aggiuntivo 2,
si conformano ai relativi obblighi ivi previsti entro il 1/1/2024.
(2) Le disposizioni pertinenti dei contratti di intermediazione conclusi prima della data di entrata in vigore della Legge che istituisce il presente articolo e non resi conformi alla presente Legge entro sei mesi dalla stessa data sono invalide.
(3) L'obbligo di ottenere la licenza ai sensi dell'articolo aggiuntivo 3 per il prestatore di servizi di commercio elettronico e ai sensi dell'articolo aggiuntivo 4 per il prestatore intermediario di servizi di commercio elettronico è adempiuto a decorrere dal 1/1/2025.
(4) Le soglie indicate negli articoli aggiuntivi 2, 3 e 4 possono essere aumentate dal Presidente della Repubblica fino alla metà nel mese di febbraio 2023."
ARTICOLO 12- Della presente Legge;
a) le lettere (a) e (b) del terzo comma dell'articolo aggiuntivo 2, aggiunto alla Legge n. 6563 dal suo articolo 8, il 1/1/2023, con applicazione anche ai volumi netti di transazioni relativi all'anno solare 2022,
b) la lettera (b) del secondo comma e il decimo comma dell'articolo aggiuntivo 2, aggiunto alla Legge n. 6563 dal suo articolo 8, e il sesto comma dell'articolo aggiuntivo 4, aggiunto alla stessa Legge dal suo articolo 10, il 1/1/2024,
c) le altre disposizioni il 1/1/2023,
entrano in vigore.
ARTICOLO 13- Le disposizioni della presente Legge sono eseguite dal Presidente della Repubblica.
6/7/2022


