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I Giochi Olimpici, il più grande evento internazionale dello sport, possono far emergere numerose questioni giuridiche per gli atleti, gli organizzatori e tutte le parti coinvolte. Questo articolo affronta il ruolo cruciale del Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS, Court of Arbitration for Sport – CAS) in tali procedimenti e, alla luce dei fatti recenti dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, sottolinea l'incidenza del TAS su un processo decisionale equo e la sua importanza nella salvaguardia dei valori universali dello sport. Potete trovare l'analisi dettagliata nell'articolo!
INTRODUZIONE
I Giochi Olimpici, che si svolgono fin dall'antichità e rappresentano la manifestazione sportiva che suscita il maggiore interesse a livello globale, sono senza dubbio l'evento sportivo moderno più influente e importante. Il fatto di essere la più grande manifestazione internazionale multisportiva al mondo, alla quale prendono parte migliaia di partecipanti, membri dello staff di supporto, dirigenti, rappresentanti dei media, atleti e spettatori, comporta anche numerosi interrogativi. L'organizzazione, la gestione e lo svolgimento equo di questo grande evento hanno una struttura complessa. In tale contesto, il diritto sportivo e i meccanismi di risoluzione delle controversie rivestono grande importanza.
Il presente articolo si concentra sul funzionamento del Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS, Court of Arbitration for Sport – CAS), che svolge un ruolo cruciale nella risoluzione delle controversie che possono sorgere durante i Giochi Olimpici. Mentre la storia, la competenza e il funzionamento del TAS vengono trattati in dettaglio, l'articolo esamina altresì i fatti recenti dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 e le decisioni adottate dal TAS in relazione ad essi.
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E ORGANI DISCIPLINARI
Le controversie che sorgono ai Giochi Olimpici sono generalmente risolte dagli organi regolatori internazionali dello sport e da collegi arbitrali indipendenti. Il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) svolge un ruolo importante nella risoluzione di tali controversie. I poteri e il funzionamento del TAS sono una parte importante del diritto sportivo internazionale.
Tribunale Arbitrale dello Sport (Court of Arbitration for Sport) (TAS)
Con sede a Losanna, in Svizzera, e fondato a Los Angeles sotto la presidenza dello spagnolo Juan Antonio Samaranch, presidente del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), il TAS è il più alto tribunale arbitrale internazionale della giustizia sportiva e opera come istituzione indipendente che risolve in via definitiva le controversie in materia sportiva. Composto da oltre 400 arbitri di 87 diverse nazionalità, con una media di 900 procedimenti all'anno il TAS è una delle istituzioni arbitrali internazionali più impegnate.
Il potere del TAS di risolvere le controversie derivanti dai Giochi Olimpici discende dalla regola 61.2 della Carta Olimpica. Tale regola contiene la formulazione «Any dispute arising on the occasion of, or in connection with, the Olympic Games shall be submitted exclusively to the Court of Arbitration for Sport, in accordance with the Code of Sports-Related Arbitration» (ossia: qualsiasi controversia sorta in occasione dei Giochi Olimpici o in connessione con essi è sottoposta in via esclusiva al Tribunale Arbitrale dello Sport, in conformità al Codice dell'arbitrato in materia di sport), ed è pacifico che, per le controversie sportive relative ai Giochi Olimpici, il foro competente sia il TAS.
Le regole utilizzate per la risoluzione delle controversie sorte nel corso dei Giochi Olimpici sono state predisposte dal TAS e sono denominate «Arbitration Rules for the Olympic Games» (Regole di Arbitrato per i Giochi Olimpici, di seguito «Regole Olimpiche»). Per la risoluzione delle controversie derivanti dai Giochi Olimpici, il TAS istituisce sezioni «ad hoc» composte da arbitri di riconosciuto prestigio nel campo del diritto sportivo e da esperti dei Giochi Olimpici. Tali sezioni sono composte da un Presidente, un Co-Presidente e un segretario.
Le sezioni ad hoc hanno il potere di esaminare qualsiasi controversia sorta nel corso o in connessione con i Giochi Olimpici, a partire da 10 giorni prima della cerimonia di apertura e fino alla cerimonia di chiusura. In tale contesto, l'articolo 1 delle Regole di Arbitrato applicabili alla sezione ad hoc del TAS per i Giochi Olimpici (Arbitration Rules applicable to the CAS ad hoc division for the Olympic Games) richiama l'articolo 61 della Carta Olimpica, il quale stabilisce che per qualsiasi controversia sorta sono competenti i Tribunali Arbitrali dello Sport, e tutti gli atleti accettano tale metodo di risoluzione delle controversie nel modulo di iscrizione che sono tenuti a sottoscrivere.
Le misure provvisorie possono essere concesse applicando i classici criteri arbitrali, quali il rischio di un danno irreparabile, le probabilità di successo e il bilanciamento degli interessi delle parti. Ad esempio, la decisione di consentire alla pattinatrice russa Kamila Valieva di gareggiare ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022, nonostante il referto positivo del test antidoping, è un esempio in cui i criteri arbitrali si comprendono chiaramente, poiché le conseguenze del non consentire all'atleta di gareggiare erano più rilevanti e irreparabili di quelle derivanti dal consentirle di gareggiare.
I Giochi Olimpici di Parigi 2024 e il TAS
Alla luce di tutte queste considerazioni, i fatti recenti e la decisione che hanno portato all'arbitrato del TAS ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 sono i seguenti:
Decisione del 31.07.2024: ricorso del Comitato Olimpico Canadese e di Canada Soccer (calcio)
Non sarebbe errato definire lo scandalo dei droni della squadra femminile di calcio del Canada come l'evento più discusso del momento. Lo scandalo in questione è emerso per la prima volta il 22 luglio, quando i dirigenti della squadra della Nuova Zelanda hanno notato un drone sorvolare il loro allenamento e lo hanno segnalato alla polizia. Le autorità hanno risalito al drone fino a Lombardi, analista della squadra femminile di calcio del Canada, e successivamente il Comitato Olimpico Canadese ha ammesso anche un altro episodio, distinto, che ha coinvolto un drone durante l'allenamento della Nuova Zelanda del 19 luglio.
Secondo la dichiarazione pubblicata il 27 luglio 2024 sulla pagina ufficiale della FIFA;
«A seguito dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti della Federazione calcistica canadese (CSA) e dei suoi dirigenti Beverly Priestman, Joseph Lombardi e Jasmine Mander, il Presidente della Commissione Disciplinare della FIFA ha deciso di deferire il caso direttamente alla Commissione d'Appello della FIFA. Tale decisione è stata adottata ai sensi dell'articolo 56.3 del Codice Disciplinare della FIFA (FDC).
Tale decisione è stata adottata al fine di tutelare i diritti delle parti e in considerazione dei possibili effetti sul Torneo Olimpico di Calcio femminile – Fase finale dei Giochi della XXXIII Olimpiade, Parigi 2024 (OFT), attualmente in corso.
Di conseguenza, dopo aver valutato tutte le prove, il Presidente della Commissione d'Appello della FIFA ha applicato le seguenti sanzioni per le violazioni rientranti nell'articolo 13 del FDC (Comportamento offensivo e violazione dei principi di fair play) e nell'articolo 6.1 del Regolamento dell'OFT (Responsabilità):
CSA: detrazione automatica di sei punti dalla classifica del Gruppo A dell'OFT della squadra rappresentativa femminile della Federazione calcistica canadese e sanzione pecuniaria di 200.000 CHF.
Beverly Priestman, Joseph Lombardi e Jasmine Mander: a ciascun dirigente è stato vietato per un anno di partecipare ad attività connesse al calcio.
La CSA è stata ritenuta responsabile per non aver adempiuto all'obbligo di assicurare che i propri dirigenti partecipanti all'OFT rispettassero il divieto di far volare droni sulle aree di allenamento.
I dirigenti sono stati ritenuti responsabili, in relazione all'uso di droni da parte della squadra rappresentativa femminile della CSA, per comportamento offensivo e violazione dei principi di fair play.»
In relazione a tale decisione disciplinare adottata dalla FIFA, con una dichiarazione pubblicata sul sito internet della Federazione calcistica canadese era stato reso noto al pubblico che la Federazione, in data 29 luglio 2024, aveva presentato ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) in merito alla questione.
Il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS), con una dichiarazione del 31.07.2024, ha annunciato che la detrazione di sei punti inflitta alla squadra femminile di calcio del Canada nel torneo olimpico a causa dello scandalo dello spionaggio con i droni rimane valida, confermando così la sanzione irrogata dalla FIFA. Il TAS non ha reso note le motivazioni della propria decisione ma, riconoscendo l'urgenza dei Giochi, ha dichiarato che condividerà i dettagli della decisione in un secondo momento, senza la pressione dei risultati del torneo.
Decisione del 02.08.2024: ricorso dei pattinatori artistici canadesi, di Skate Canada e del Comitato Olimpico Canadese (pattinaggio di figura)
I pattinatori canadesi Madeline Schizas, Piper Gilles, Paul Poirier, Kirsten Moore-Towers, Michael Marinaro, Eric Radford, Vanessa James e Roman Sadovsky, insieme a Skate Canada e al Comitato Olimpico Canadese (COC), avevano proposto ricorso al TAS contro la decisione di riclassificazione dell'Unione Internazionale di Pattinaggio (ISU), annunciata il 30 gennaio 2024, relativa alla classifica finale della gara a squadre di pattinaggio artistico dei Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. I ricorrenti canadesi avevano chiesto al TAS una decisione che riclassificasse la gara a squadre di pattinaggio artistico come USA (oro), Giappone (argento) e Canada (bronzo); tuttavia il collegio arbitrale del TAS ha deciso che i risultati della pattinatrice artistica russa Kamila Valieva nella gara a squadre olimpica di pattinaggio artistico erano stati correttamente squalificati e che, in base alle regole dell'ISU, a seguito della squalifica retroattiva di Kamila Valieva non vi era alcuna possibilità di riassegnare i punti a favore della squadra canadese.
Il collegio ha pubblicato la parte dispositiva del lodo arbitrale. È stato precisato che il testo integrale del lodo e le relative motivazioni saranno pubblicati quanto prima.
Decisione del 05.08.2024: ricorsi di Adrien Coulibaly e Dany Brand (atletica leggera)
Il ricorso del corridore francese dei 400 m Adrien Coulibaly contro la decisione del Comitato Nazionale Olimpico e Sportivo Francese (CNOSF) di non farlo gareggiare nella staffetta 4x400 m ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 è stato respinto, in quanto l'arbitro designato per decidere il ricorso ha dichiarato che il TAS non era competente in materia. Il ricorrente aveva chiesto alla sezione ad hoc del TAS una decisione volta ad annullare la Decisione impugnata e a includere un ulteriore atleta nell'elenco per la staffetta 4x400 m. L'arbitro Carine Dupeyron (FRA) ha tenuto un'udienza con le parti il 3 agosto 2024 presso il Tribunal de Paris. In ragione dell'urgenza della questione, l'arbitro ha reso nota soltanto questa parte della decisione; è stato precisato che la decisione integrale, con le relative motivazioni, sarà pubblicata successivamente.
È stato respinto il ricorso presentato al TAS dall'atleta svizzero Dany Brand per ottenere una decisione che dichiarasse il suo diritto di partecipare ai 400 m a ostacoli maschili ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 a seguito del ritiro di Ludvy Vaillant.
Nel suo ricorso al TAS, il ricorrente aveva sostenuto che, a seguito del ritiro di Ludvy Vaillant, avrebbe dovuto gareggiare lui; tuttavia, con il consenso delle parti, l'arbitro Lars Hilliger (DEN), sulla base delle memorie scritte delle parti e senza tenere udienza, in ragione dell'urgenza della questione ha reso nota soltanto la decisione di rigetto del ricorso. È stato precisato che la decisione integrale, con le relative motivazioni, sarà pubblicata successivamente.
CONCLUSIONI
Il presente articolo si è soffermato sul ruolo del Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) nel contesto dei Giochi Olimpici. Sono state inoltre esaminate le diverse questioni giuridiche emerse nel corso dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 e le relative decisioni del TAS.
Gli eventi giuridici verificatisi ai Giochi Olimpici mettono in luce la natura dinamica del diritto sportivo e la capacità della comunità sportiva internazionale di affrontare tali problemi. I processi decisionali rapidi ed efficaci del TAS svolgono un ruolo vitale nella tutela dei diritti degli atleti e delle altre parti interessate. In un evento di ampia portata e multidimensionale come i Giochi Olimpici, la gestione efficace dei procedimenti giuridici è di importanza cruciale per preservare l'integrità dello sport.
In conclusione, i Giochi Olimpici e i relativi procedimenti giuridici costituiscono un esempio importante di come lo sport sia regolamentato a livello internazionale. Tali procedimenti, tutelando i diritti e le responsabilità degli atleti, degli organizzatori e di tutte le altre parti interessate, consentono che lo sport prosegua in un quadro conforme ai suoi valori universali.
Avv. Aleyna Nur Acır



