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Se condividendo sui social media un prodotto che ti piace hai ottenuto un vantaggio in cambio, ora non puoi più nasconderlo. In Turchia le regole sulla pubblicità sono cambiate: per gli influencer l'indicazione «pubblicità» è diventata obbligatoria, la pubblicità mirata ai bambini è stata vietata e anche le pubblicità create con l'intelligenza artificiale devono ora essere dichiarate in modo esplicito. E che cosa succede se queste regole non vengono rispettate? Lo spieghiamo nel dettaglio nel nostro articolo.
Il Regolamento recante modifiche al Regolamento sulla Pubblicità Commerciale e sulle Pratiche Commerciali Sleali, predisposto dal Ministero del Commercio e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33297 del 1 luglio 2026, è entrato in vigore il 1 agosto 2026. La modifica incide direttamente sui creatori di contenuti che promuovono prodotti e servizi sui social media e sui marchi che collaborano con loro; introduce inoltre nuove regole sulle pubblicità create con l'intelligenza artificiale, sulla pubblicità mirata ai bambini e sugli annunci di vendite promozionali. In breve, sono cambiate le regole che stanno dietro a quasi ogni pubblicità che vediamo sullo schermo del telefono.
Questa modifica rappresenta una revisione di ampia portata del vigente Regolamento sulla Pubblicità Commerciale e sulle Pratiche Commerciali Sleali, predisposto sulla base della Legge n. 6502 sulla Tutela dei Consumatori e che disciplina i principi fondamentali della pubblicità commerciale. Il fatto che negli ultimi anni i social media siano diventati uno dei principali canali pubblicitari e che, parallelamente, si siano diffuse le pratiche di pubblicità occulta (la presentazione di una promozione come se fosse un normale post) ha spinto il Ministero a rendere più concrete e più rigorose le regole esistenti.
Anche prima della modifica era noto, come principio, che i contenuti di natura pubblicitaria dovessero essere indicati come tali in modo esplicito; nella prassi, tuttavia, ciò si riduceva spesso a un «#pubblicità» relegato in fondo al post e facilmente trascurabile. La nuova disciplina elimina questa incertezza: se un creatore di contenuti ottiene un qualsiasi vantaggio in cambio della promozione di un prodotto o servizio, come un compenso, un prodotto scontato, un servizio gratuito o la partecipazione a un evento, è tenuto a indicarlo in un punto visibile e comprensibile del post con la dicitura «pubblicità» o «promozione». Non è più considerato sufficiente nascondere tale dicitura in caratteri minuscoli, disperderla in una raffica di hashtag o collocarla in una parte del post che passa facilmente inosservata; si richiede che la dicitura sia presentata in modo che un consumatore medio possa vederla a prima vista.
Un altro pilastro importante della disciplina riguarda la pubblicità mirata ai bambini. Il Regolamento vieta di individuare i bambini come destinatari della pubblicità mediante metodi di profilazione basati su dati personali. Il fatto che un marchio o una rete pubblicitaria mostri pubblicità specificamente ai bambini sulla base di dati relativi all'età, agli interessi o al comportamento è ormai contrario alla normativa. Questa disposizione fa sorgere un autonomo obbligo di conformità sia per gli inserzionisti sia per le piattaforme digitali sulle quali le pubblicità vengono diffuse.
Merita attenzione anche la novità in materia di intelligenza artificiale: nelle pubblicità in cui sono utilizzati personaggi digitali creati con l'intelligenza artificiale, ciò deve essere indicato in modo esplicito; inoltre è vietato utilizzare una copia di una persona reale generata con l'intelligenza artificiale che dia l'impressione di un'esperienza autentica. In altre parole, se l'immagine o la voce di un personaggio famoso che dice «questo prodotto lo uso anch'io» è stata generata con l'intelligenza artificiale, il diritto del consumatore di saperlo è ormai garantito dalla normativa.
Rientrano nell'ambito della disciplina anche gli annunci di sconto, che i consumatori incontrano più spesso. Secondo la nuova regola, se un prodotto viene commercializzato come «scontato», nel calcolare la percentuale di sconto si deve necessariamente prendere come riferimento il prezzo più basso applicato nei dieci giorni precedenti allo sconto; i beni facilmente deperibili sono esclusi da questa regola. Tale disposizione mira a impedire la pratica di aumentare artificialmente il prezzo di un prodotto per poi metterlo in vendita con l'apparenza di un «grande sconto». Inoltre, il termine per rispondere ai reclami relativi alle recensioni dei consumatori è stato ridotto da 72 ore a 48 ore, introducendo per le piattaforme una tempistica più stringente.
Non vanno trascurate neppure le conseguenze del mancato rispetto di queste regole. Il controllo sulla pubblicità commerciale è esercitato dal Consiglio per la Pubblicità (Reklam Kurulu) istituito presso il Ministero del Commercio, il quale può disporre la cessazione delle pubblicità ritenute contrarie alla normativa e può inoltre applicare sanzioni amministrative nel quadro della Legge sulla Tutela dei Consumatori. In altre parole, questi obblighi non sono semplici «raccomandazioni di buona fede», ma obblighi di legge soggetti a controllo e con conseguenze concrete.
Ma chi riguarda questa modifica nella vita quotidiana, e in che modo? Per i creatori di contenuti il messaggio è chiaro: se per un prodotto o un servizio si riceve un qualsiasi corrispettivo, indicarlo in modo chiaro e ben visibile nel post non è più una scelta, ma un obbligo. Per i marchi e le agenzie pubblicitarie diventa importante verificare che i creatori di contenuti con cui collaborano rispettino queste regole e inserire nei contratti disposizioni in tal senso, poiché la responsabilità non resta limitata al creatore di contenuti: anche l'inserzionista è parte rispetto alla normativa. Per i consumatori, la conseguenza pratica è la seguente: d'ora in poi distinguere se un post sia un consiglio autentico o una promozione a pagamento dovrebbe essere più semplice di prima, anche se in che misura la regola verrà effettivamente applicata lo mostreranno le decisioni del Consiglio per la Pubblicità nei prossimi mesi.
Un altro punto cui prestare attenzione nella prassi è il confine tra entrata in vigore ed efficacia retroattiva. Il Regolamento si applica ai nuovi contenuti pubblicati a partire dal 1 agosto 2026; quanto ai contenuti promozionali condivisi in precedenza e che restano accessibili anche dopo tale data, la revisione dei post esistenti e, se necessario, il loro aggiornamento si pone come misura prudenziale in vista di un possibile controllo. Si prevede che il Consiglio per la Pubblicità adotti le sue prime decisioni sulla base di queste nuove disposizioni nei prossimi mesi; tali decisioni chiariranno anche i criteri concreti in base ai quali una dicitura potrà considerarsi «sufficientemente visibile».
In conclusione, questa modifica nel settore della pubblicità digitale segna l'inizio di una nuova fase per i creatori di contenuti, per i marchi e per i consumatori. Chiunque ricavi un reddito dai social media farebbe bene a rivedere le proprie attuali pratiche di pubblicazione alla luce di questi nuovi obblighi.



