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Per le imprese è di grande importanza predisporre patti di non concorrenza oppure inserire nei contratti conclusi disposizioni volte a prevenire la concorrenza sleale. Con il patto di non concorrenza sottoscritto tra le parti, mediante l'impegno a non instaurare un rapporto concorrenziale con il datore di lavoro in uno specifico ambito di attività, in una determinata area geografica e entro un determinato periodo di tempo, è possibile prevenire la concorrenza sleale. In caso di inadempimento degli impegni assunti può essere prevista una clausola penale e il danno del datore di lavoro potrà altresì essere risarcito. In questo articolo abbiamo illustrato gli aspetti da considerare affinché, mentre il patto di non concorrenza tutela il legittimo interesse del datore di lavoro, non vengano limitate la libertà di lavoro e la libertà contrattuale del lavoratore, che costituiscono diritti costituzionali.
I - L'importanza del divieto di concorrenza nella tutela giuridica dei segreti commerciali
La tutela giuridica dei segreti commerciali rientra nel concetto di concorrenza sleale. Oltre alle disposizioni giuridiche in materia di tutela dei segreti commerciali contenute nella Legge sul Lavoro, nel Codice di Commercio turco (TTK), nella Legge sulle Opere dell'Ingegno e Artistiche (FSEK) e nella Legge sulla Tutela della Concorrenza (RKHK), le imprese devono individuare i propri segreti commerciali adottando misure adeguate e collocarli sotto una protezione sistematica.
Per tale ragione, è di grande importanza che le imprese predispongano patti di non concorrenza oppure inseriscano nei contratti conclusi disposizioni volte a prevenire la concorrenza sleale.
Con il patto di non concorrenza sottoscritto tra lavoratore e datore di lavoro, mediante l'impegno a non instaurare un rapporto concorrenziale con il datore di lavoro in uno specifico ambito di attività, in una determinata area geografica e entro un determinato periodo di tempo, si previene la concorrenza sleale; in caso contrario potrà essere prevista una clausola penale e il danno del datore di lavoro potrà altresì essere risarcito.
II - Il divieto di concorrenza
Il divieto di concorrenza significa che le persone o gli enti che operano nello stesso settore non possono competere tra loro in modo contrario alla legge. A tale riguardo, svolgono un ruolo determinante i lavoratori che operano nel luogo di lavoro e che sono a conoscenza di informazioni di natura commerciale che consentono all'impresa di competere.
Durante la vigenza del contratto di lavoro, il lavoratore è tenuto per legge a non fare concorrenza anche in assenza di un accordo, e la fonte di tale obbligo è l'obbligo di fedeltà del lavoratore. L'articolo 396/3 del Codice delle Obbligazioni turco (TBK) dispone: “Finché il rapporto di lavoro è in corso, il lavoratore non può, in violazione dell'obbligo di fedeltà, prestare servizi a titolo oneroso a favore di terzi e, in particolare, non può porsi in concorrenza con il proprio datore di lavoro.” Pertanto, l'astensione dalla concorrenza durante la vigenza del contratto è un obbligo di legge che il lavoratore è necessariamente tenuto a rispettare. L'obbligo di non concorrenza cessa con la conclusione dell'attività lavorativa o del contratto di lavoro.
Qualora si desideri che l'obbligo di non concorrenza prosegua anche dopo la cessazione del contratto di lavoro, occorre inserire nel contratto, al momento della conclusione iniziale del contratto di lavoro, una disposizione specifica in materia oppure stipulare con il lavoratore un separato patto di non concorrenza.
Il patto di non concorrenza è disciplinato dall'articolo 444/1 del Codice di Commercio turco: “Il lavoratore dotato di capacità di agire può assumere per iscritto nei confronti del datore di lavoro l'impegno di astenersi, dopo la cessazione del contratto, dal fargli concorrenza in qualsiasi forma, in particolare dall'aprire per proprio conto un'impresa concorrente, dal lavorare presso un'altra impresa concorrente o, comunque, dall'instaurare con l'impresa concorrente un rapporto di interesse di altra natura.” Esso ha per oggetto l'obbligo del lavoratore di non fare concorrenza al datore di lavoro dopo la cessazione del contratto di lavoro.
III - Aspetti da considerare e condizioni di validità nell'inserimento della clausola sul divieto di concorrenza nel patto di non concorrenza o nel contratto sottoscritto tra lavoratore e datore di lavoro
Deve sussistere un rapporto di lavoro tra le parti. Affinché possa essere concluso un patto di non concorrenza, è necessario innanzitutto che tra le parti esista un rapporto di lavoro.
Il patto di non concorrenza non deve essere precluso da una specifica disposizione di legge. Ad esempio, ai sensi dell'articolo 13 della Legge sul Lavoro nella Stampa n. 5953, le clausole sul divieto di concorrenza sono considerate invalide per quanto riguarda i giornalisti.
Il patto di non concorrenza deve essere stipulato in forma scritta. La forma prevista dalla legge è la semplice forma scritta; non sussiste l'obbligo di forma ufficiale.
È necessaria l'esistenza di un legittimo interesse del datore di lavoro meritevole di tutela. Per poter predisporre un patto di non concorrenza, è necessario che le condizioni di lavoro offrano al lavoratore;
-la possibilità di venire a conoscenza dei segreti di produzione e degli affari del datore di lavoro,
-la possibilità di venire a conoscenza della cerchia dei clienti, e
-che l'utilizzo di tali informazioni, acquisite in ragione della facilità offerta dal rapporto di lavoro, possa arrecare al datore di lavoro un danno rilevante.
Il divieto di concorrenza deve essere limitato sotto il profilo del tempo, del luogo e dell'oggetto.
Al fine di garantire la validità del patto di non concorrenza da predisporre, in modo che esso non limiti la libertà di lavoro e il futuro economico del lavoratore, sono stati posti alcuni limiti.
La limitazione sotto il profilo del luogo è obbligatoria e deve necessariamente essere indicata nel contratto. La limitazione territoriale può consistere in una regione geografica, in una città o nell'ambito di attività del datore di lavoro. Deve esistere un limite territoriale chiaro. Il limite stabilito sotto il profilo del luogo non deve superare l'ambito di attività del datore di lavoro. Il limite e l'equilibrio potranno essere determinati in base a ciascun caso concreto.
Deve essere effettuata una determinazione sotto il profilo del tempo. L'articolo 445/1 del TTK dispone che la durata del patto di non concorrenza, salvo circostanze e condizioni particolari, non può superare i due anni. La data di decorrenza di tale periodo è la data di cessazione del contratto di lavoro. In casi particolari il periodo può superare i 2 anni e, in tal caso, l'eccezione relativa alla durata potrà variare in funzione della posizione del lavoratore nel luogo di lavoro, della sua specializzazione e delle sue conoscenze.
Deve essere effettuata una determinazione sotto il profilo dell'oggetto. Il divieto deve essere limitato alle conoscenze professionali apprese dal lavoratore nell'ambito di attività del datore di lavoro e alle mansioni che egli svolge. Non devono essere previste disposizioni che vietino la concorrenza in ogni ambito, né devono essere utilizzate formulazioni generiche.
Il divieto di concorrenza non deve essere eccessivo. In caso contrario, in base alle caratteristiche del caso concreto, il giudice potrà intervenire e ricondurre il divieto di concorrenza entro limiti equi. Ciò può riguardare l'ambito del patto, il luogo e la durata, nonché la clausola penale. Il comma 2 dell'articolo 445 del TBK prevede che il giudice possa limitare le disposizioni di un patto di non concorrenza eccessivo. A tale riguardo, qualora sussista una controprestazione del datore di lavoro, il giudice potrà tenerne conto nell'esercizio del proprio potere discrezionale.
È importante prevedere le sanzioni da applicare in caso di violazione del patto di non concorrenza.
In caso di violazione del divieto di concorrenza, il danno del datore di lavoro deve essere risarcito. L'articolo 446 del TBK recita: “Il lavoratore che viola il divieto di concorrenza è tenuto a risarcire tutti i danni subiti dal datore di lavoro in conseguenza di ciò.” In tal caso, il datore di lavoro deve provare che il proprio danno deriva dalla condotta contraria al divieto di concorrenza.
La condotta contraria al divieto di concorrenza può essere prevenuta subordinandola a una clausola penale. L'importo della clausola penale deve essere determinato in modo chiaro. Qualora non si voglia essere gravati dall'onere della prova delle conseguenze della violazione del divieto di concorrenza, nel contratto può essere inserita una clausola penale e, in tal modo, senza che sia necessario provare il danno subito a causa della violazione, l'importo della clausola penale può essere richiesto provando soltanto l'esistenza della violazione del divieto di concorrenza. Non si guarda al fatto che il datore di lavoro abbia subito o meno un danno. Qualora la clausola penale prevista non sia sufficiente a risarcire il danno verificatosi, il lavoratore sarà tenuto, dietro prova del datore di lavoro, a risarcire il danno eccedente. Qualora la clausola penale sia eccessiva, ai sensi dell'articolo 182 del TBK il giudice potrà ridurla d'ufficio.
In caso di violazione del divieto di concorrenza, il datore di lavoro potrà altresì chiedere al lavoratore la cessazione della violazione. A condizione che ciò sia espressamente disciplinato per iscritto nel contratto, ossia che il datore di lavoro se lo riservi espressamente per iscritto nel patto di non concorrenza, egli può chiedere la cessazione della condotta contraria al divieto, in funzione dell'importanza degli interessi violati e del grado di giustificazione della condotta del lavoratore. La presenza nel contratto di una clausola penale non incide sulla richiesta di porre fine alla condotta che costituisce la violazione. È necessario che il datore di lavoro abbia subito un danno rilevante a causa della violazione del divieto di concorrenza e che la condotta del lavoratore diretta a violare il divieto di concorrenza rivesta carattere grave.
L'estinzione del patto relativo al divieto di concorrenza può avvenire in più modi. Ciò si verifica in caso di scadenza del termine del contratto, di venir meno dell'effettivo vantaggio o interesse da tutelare del datore di lavoro, di risoluzione del contratto di lavoro da parte del datore di lavoro senza giusta causa, ovvero di recesso del lavoratore dal contratto di lavoro per giusta causa o per colpa del datore di lavoro. In tali casi il divieto di concorrenza cesserà.
Pertanto, qualora il datore di lavoro risolva il contratto di lavoro senza che sussista alcun giustificato motivo imputabile al lavoratore, IL DIVIETO DI CONCORRENZA CESSA E IL LAVORATORE È LIBERATO DALL'OBBLIGO DI NON CONCORRENZA. In altri termini, affinché il divieto di concorrenza possa essere fatto valere, il datore di lavoro deve aver risolto il contratto di lavoro per giusta causa o per un motivo valido. In caso di risoluzione per un motivo ingiustificato o non valido, il datore di lavoro non può invocare la disposizione sul divieto di concorrenza. Ad esempio, qualora il contratto di lavoro cessi per giusta causa perché non sono stati pagati la retribuzione e i diritti sociali del lavoratore, perché non sono stati versati i contributi previdenziali o perché sono stati versati in misura inferiore a quella dovuta, ecc., non si potrà parlare di obbligo di non concorrenza del lavoratore. Parimenti, in caso di accoglimento dell'azione di reintegrazione proposta dal lavoratore, il datore di lavoro non ha diritto di avanzare pretese in materia di divieto di concorrenza.
Di seguito sono riportate le sentenze della Corte di Cassazione turca relative al divieto di concorrenza e alla sua violazione.
Sentenza dell'11ª Sezione Civile della Corte di Cassazione turca (Yargıtay), fascicolo n. 2017/4543 E., decisione n. 2019/1109 K.: “…Il tribunale, in considerazione dell'intero fascicolo, ha respinto la domanda motivando che nella clausola di riservatezza e di divieto di concorrenza connessa al contratto di lavoro del 27/02/2009, sottoscritto tra le parti, non era stata prevista alcuna limitazione di luogo e di durata per il divieto di concorrenza, essendosi stabilito soltanto che il lavoratore non potesse svolgere, nello stesso settore, attività di procacciamento di affari, di marketing o altra attività commerciale; che, sebbene in caso di violazione del contratto fosse stato pattuito il pagamento di un risarcimento di 50.000 USD, un divieto di concorrenza non limitato sotto il profilo del luogo e della durata non è valido; e che, pertanto, la disciplina del divieto di concorrenza tra le parti non poteva essere considerata valida.
La decisione è stata impugnata dal difensore dell'attore.
Considerati le informazioni e i documenti contenuti nel fascicolo, il fatto che nella discussione e nella valutazione delle prove su cui si fonda la motivazione della decisione del tribunale non vi sia alcun profilo contrario alla procedura e alla legge, nonché il fatto che alla controversia tra le parti debba applicarsi il Codice delle Obbligazioni n. 818, tutte le eccezioni di impugnazione del difensore dell'attore sono infondate..”
Sentenza dell'11ª Sezione Civile della Corte di Cassazione turca (Yargıtay), fascicolo n. 2019/3206 E., decisione n. 2020/1104 K., del 10/02/2020: “…Il tribunale, in conformità alla pronuncia di annullamento e in linea con la perizia recepita, ha accolto parzialmente la domanda e ha disposto che dal convenuto siano riscossi 10.000,00 TL, motivando che il convenuto lavorava presso la società attrice come tecnico di ricerca e sviluppo sulle formule delle vernici e aveva la possibilità di accedere ai segreti commerciali della società attrice, quali il know-how tecnico, la tecnologia di produzione e le specifiche modalità di produzione; che l'assunzione del convenuto, in violazione del contratto concluso tra le parti, con mansioni analoghe presso un'altra impresa operante nello stesso ambito di attività costituiva concorrenza sleale nei confronti dell'attrice e che egli era pertanto responsabile della clausola penale pattuita nel contratto, ma che, essendo la clausola penale pattuita eccessiva, essa doveva essere ridotta…”
Sentenza dell'11ª Sezione Civile della Corte di Cassazione turca (Yargıtay), fascicolo n. 2015/8490 E., decisione n. 2016/3062 K., del 21/03/2016: “…Il tribunale, in considerazione delle deduzioni, della difesa e dell'intero fascicolo, ha respinto la domanda motivando che l'ambito del divieto di concorrenza nel patto di non concorrenza e di riservatezza sottoscritto tra le parti era stato determinato senza alcuna limitazione di luogo; che tale circostanza avrebbe causato la rovina economica del lavoratore e che il patto era pertanto invalido; e che, stante l'invalidità del patto di non concorrenza e di riservatezza, le offerte di prezzo più basso presentate a una parte dei clienti per conto della società presso cui il convenuto aveva iniziato a lavorare non potevano essere considerate concorrenza sleale mediante la condivisione di un segreto commerciale…”
Sentenza dell'11ª Sezione Civile della Corte di Cassazione turca (Yargıtay), fascicolo n. 2015/15290 E., decisione n. 2017/2808 K., del 10/05/2017: “…Per accertare la violazione del divieto di concorrenza non è necessario che l'attore abbia subito un danno concreto, né che il convenuto sia concretamente in possesso di informazioni aventi natura di segreto commerciale e le abbia utilizzate a danno dell'attore; occorre accertare se sussistano la possibilità e il rischio che il lavoratore convenuto possa accedere a tali informazioni e arrecare danno al datore di lavoro attore, valutare se la disposizione contrattuale sul divieto di concorrenza sia stata violata e, se necessario, giungere a una conclusione acquisendo la perizia di un esperto del settore; pertanto, la decisione del giudice locale di rigetto della domanda, fondata su un'istruttoria incompleta, doveva essere annullata.
Il tribunale ha inoltre respinto la domanda motivando che la disciplina del divieto di concorrenza, estesa all'intero territorio delle Regioni di ... e di ... e configurata come divieto unilaterale di lavorare a carico del convenuto, viola la libertà di lavoro. Il comma 2 dell'articolo 445 del Codice delle Obbligazioni turco, relativo al divieto di concorrenza, prevede che il giudice possa limitare, nell'ambito o nella durata, un divieto di concorrenza di natura eccessiva, valutando liberamente tutte le circostanze e le condizioni e tenendo equamente conto dell'eventuale controprestazione assunta dal datore di lavoro. Pertanto, non è corretto nemmeno il fatto che il tribunale, senza effettuare alcuna valutazione ai sensi dell'articolo 445/2 del TBK, abbia respinto la domanda concludendo, con motivazione scritta, che il divieto di concorrenza previsto nel contratto fosse contrario alla libertà di lavoro tutelata dalla Costituzione, e la sentenza doveva essere annullata anche per tale motivo…”
Sentenza dell'11ª Sezione Civile della Corte di Cassazione turca (Yargıtay), fascicolo n. 2018/3705 E., decisione n. 2019/1860 K.: “..Nel caso concreto, il tribunale avrebbe dovuto accertare se il lavoratore convenuto, in ragione della posizione ricoperta presso la società attrice, avesse la possibilità e la probabilità di accedere ai segreti commerciali dell'attrice, ai segreti di produzione quali la tecnologia di produzione o le specifiche modalità di produzione, oppure alla cerchia dei clienti, nonché se sussistessero la possibilità e il rischio di arrecare danno al datore di lavoro attore, valutando così la validità della disposizione contrattuale sul divieto di concorrenza e, se necessario, giungere a una conclusione acquisendo la relazione di un collegio comprendente anche un perito del settore; è invece errato aver respinto la domanda sulla base di una perizia che non ha rispettato i principi illustrati e di un'istruttoria incompleta, e la decisione del giudice locale doveva essere annullata…”
Sentenza della 9ª Sezione Civile della Corte di Cassazione turca (Yargıtay), fascicolo n. 2019/3155 E., decisione n. 2021/2225 K., del 26.01.2021: “..Durante la vigenza del rapporto di lavoro, le parti possono convenire di inserire nel contratto di lavoro una disposizione secondo cui il lavoratore non farà concorrenza dopo la cessazione del contratto, oppure di stipulare a tale scopo un accordo separato (patto di non concorrenza). La sanzione che prevede un determinato pagamento pattuito dalle parti in conseguenza della violazione del divieto di concorrenza costituisce, per sua natura, una clausola penale. Il fatto che il lavoratore non faccia concorrenza al datore di lavoro per tutta la durata del contratto di lavoro è un obbligo che rientra nell'obbligo di fedeltà. Per contro, durante la vigenza del rapporto di lavoro le parti possono convenire di inserire nel contratto di lavoro una disposizione secondo cui il lavoratore non farà concorrenza dopo la cessazione del contratto, oppure di stipulare a tale scopo un accordo separato (patto di non concorrenza). L'obbligo del lavoratore di non fare concorrenza al datore di lavoro dopo la cessazione del contratto di lavoro sussiste soltanto se tale obbligo è stato pattuito contrattualmente.
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Poiché il comma 1 dell'articolo 180 del Codice delle Obbligazioni dispone che “Anche se il creditore non ha subito alcun danno, la pena stabilita deve essere eseguita”, il datore di lavoro ha la possibilità di chiedere la clausola penale pattuita nel contratto senza essere tenuto a provare alcun danno. In tal caso, per poter chiedere la clausola penale è sufficiente che il datore di lavoro provi la violazione del divieto di concorrenza. (Süzek, S., İş Hukuku [Diritto del lavoro], 11ª edizione aggiornata, Istanbul 2015, p. 378) Nel caso concreto risulta che tra le parti sia stato concluso un patto di non concorrenza conforme agli articoli 444 e seguenti del TBK. Il lavoratore convenuto ha iniziato a lavorare presso la società attrice in qualità di rappresentante di vendita con un contratto di lavoro scritto concluso in data 02.08.2010; ai sensi dell'articolo 1 del Patto di non concorrenza e riservatezza di pari data, redatto come allegato al contratto di lavoro del 02.08.2010, il convenuto ha dichiarato e si è impegnato a non utilizzare, sia durante la vigenza del contratto di lavoro sia dopo la sua cessazione, i segreti professionali e i documenti riservati relativi al datore di lavoro e all'attività per scopi personali propri o nell'interesse di qualsiasi altra persona, società, ente o organizzazione e/o a non divulgarli ad alcuna persona, società o organizzazione, e ai sensi dell'articolo 2 dello stesso patto il convenuto ha accettato e dichiarato che, qualora durante la vigenza del contratto di lavoro o dopo la sua cessazione violasse in qualsiasi modo gli obblighi di riservatezza sopra indicati, il datore di lavoro, fatto salvo il suo diritto di recesso per giusta causa, potrà richiedere e riscuotere una penale pari a 12 volte l'ultima retribuzione mensile lorda del convenuto e, qualora tutti i danni subiti a seguito della violazione eccedano la penale, la parte eccedente, e che il convenuto pagherà al datore di lavoro la penale e il danno eccedente la penale entro 7 giorni dalla notifica della comunicazione o diffida scritta che gli sarà inviata. Il Tribunale di primo grado e la Corte d'Appello Regionale hanno ritenuto valido il patto. È inoltre accertato che il lavoratore convenuto, 3 giorni dopo la cessazione del contratto di lavoro, ha iniziato a lavorare presso un'impresa operante nello stesso settore entro i confini della stessa provincia. Tuttavia, non è corretto il rigetto della richiesta di clausola penale del datore di lavoro attore motivato dalla mancata prova dell'esistenza e dell'entità del danno. La clausola penale esonera il creditore dall'onere della prova. Ciò che il tribunale deve fare è accogliere la richiesta di pagamento della clausola penale, tenendo conto anche dell'ultimo comma dell'articolo 182 del TBK…”
Sentenza dell'11ª Sezione Civile della Corte di Cassazione turca (Yargıtay), fascicolo n. 2016/8414 E., decisione n. 2018/1663 K., del 05/03/2018: “...La causa ha per oggetto la riscossione della clausola penale pattuita in ragione della condotta del lavoratore convenuto contraria al divieto di concorrenza previsto dal contratto. Il tribunale ha accolto la domanda motivando che il convenuto aveva agito in violazione dell'impegno di non concorrenza pattuito nel protocollo di riservatezza e di non concorrenza tra le parti e aveva violato il divieto di concorrenza. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 182 del Codice delle Obbligazioni n. 6098, il giudice riduce d'ufficio la clausola penale che ritenga eccessiva. Sebbene il tribunale abbia disposto la riscossione di 20.000,00 TL in base all'articolo 4 del protocollo relativo alla clausola penale, non è stato discusso se la clausola penale fosse eccessiva e se dovesse essere ridotta. In tal caso, pur dovendosi discutere e valutare le questioni indicate e decidere di conseguenza, non è stato ritenuto corretto aver deciso sulla base di un'istruttoria incompleta e la decisione doveva essere annullata…”
Con il patto di non concorrenza si tutela il valore della concorrenza; mentre si protegge il legittimo interesse del datore di lavoro, si presta altresì attenzione a non limitare la libertà di lavoro e la libertà contrattuale del lavoratore, che costituiscono diritti costituzionali.
Gli aspetti sopra illustrati costituiscono, nelle linee generali, le questioni e le regole da osservare; affinché il divieto di concorrenza sia valido, conforme al diritto ed equo, ciascun caso concreto deve essere valutato sulla base delle proprie specificità.



