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In questo articolo abbiamo esaminato i requisiti del contratto di lavoro a tempo determinato. Abbiamo raccolto per voi le decisioni secondo cui la clausola penale mantiene la propria validità anche quando il contratto di lavoro a tempo determinato non soddisfa tali requisiti.
Il tipo di contratto di lavoro che si incontra di frequente nella prassi e che viene preferito in particolare dalle società è il contratto a tempo determinato. In questo caso lo scopo è, in particolare, quello di eliminare o limitare la volontà del lavoratore di recedere prima del termine stabilito. Infatti, benché le parti abbiano obbligazioni reciproche, tenuto conto del fatto che al lavoratore viene insegnato il lavoro, non si desidera che il lavoratore lasci l'impiego subito dopo aver completato la propria formazione. Si cerca di formare dipendenti qualificati e abituati al funzionamento dell'attività, per assicurare la continuità del lavoro svolto.
Tuttavia, per stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato sono richieste alcune condizioni. L'articolo 11 della Legge sul Lavoro n. 4857 recita: «Qualora il rapporto di lavoro non sia stato stipulato con riferimento a un termine, il contratto si considera a tempo indeterminato. Il contratto di lavoro stipulato per iscritto tra datore di lavoro e lavoratore, per lavori a termine o in dipendenza di condizioni oggettive quali il completamento di un determinato lavoro o il verificarsi di un determinato fatto, è un contratto di lavoro a tempo determinato.»
Le condizioni oggettive richieste dall'articolo 11 della Legge sul Lavoro per la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato sono le seguenti:
1- Per lavoro a termine si deve intendere che le date di inizio e di fine del lavoro da svolgere siano determinate.
2- Per completamento di un lavoro si deve intendere che, più che la durata del lavoro, ciò che rileva è che la natura del lavoro (ad esempio la costruzione di un edificio, un progetto, ecc.) sia tale da esaurirsi una volta eseguito.
3- Per verificarsi di un determinato fatto si deve intendere, invece, l'insorgere di un nuovo lavoro a causa di un fatto nuovo e di breve durata, privo di continuità nel luogo di lavoro.
Quando ricorrono le condizioni richieste dalla legge, è possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Come si vede, la legge elenca tre diverse condizioni e la sussistenza di ciascuna di esse è di per sé sufficiente per il contratto di lavoro a tempo determinato. Inoltre, il termine concordato tra le parti è valido purché risulti per iscritto.
Tuttavia, nei contratti di lavoro a tempo determinato, preferiti in particolare dalle grandi società con molti dipendenti, i contratti redatti senza che ricorrano le condizioni oggettive richieste dalla legge non acquisiranno validità e, in caso di controversia, saranno considerati sin dall'origine contratti di lavoro a tempo indeterminato.
Anche se la natura del contratto muta, ciò non comporterà l'invalidità della clausola penale
Pur essendo redatti contratti di lavoro a tempo determinato, in tali contratti non è previsto per legge il recesso con preavviso. Le parti possono porre fine al contratto solo in presenza di una giusta causa. Alla scadenza del termine il contratto si estingue automaticamente. Ciononostante, nei contratti di lavoro a tempo determinato predisposti dai datori di lavoro vengono inserite disposizioni che prevedono il pagamento di una penale da parte del lavoratore in caso di recesso senza giusta causa.
La clausola penale (cezai şart) è stata definita in dottrina come una prestazione distinta, avente valore patrimoniale, che deve essere corrisposta in caso di inadempimento o di inesatto adempimento di un'obbligazione esistente. (Tunçomağ, Kenan: Türk Hukukunda Cezai Şart [La clausola penale nel diritto turco], İstanbul 1963).
Sebbene la Legge sul Lavoro non contenga alcuna disciplina su come debba essere redatta la clausola penale, alla luce del Codice delle Obbligazioni e delle decisioni della Corte di Cassazione turca (Yargıtay) è stato accolto il principio per cui la clausola penale nei contratti di lavoro deve essere reciproca. In tal caso, affinché la clausola penale produca effetti validi, essa deve in primo luogo essere reciproca. Di conseguenza, le clausole penali relative al recesso nei contratti a tempo determinato e indeterminato sono valide a condizione che siano reciproche.
Tuttavia, sorgono controversie tra le parti sullo status giuridico di tali clausole penali nei casi in cui il contratto redatto a tempo determinato sia considerato a tempo indeterminato perché privo delle condizioni oggettive sopra menzionate.
Infatti, il mutamento della natura del contratto di lavoro non incide sulla validità della clausola penale inserita nel contratto. Anzi, anche nel caso in cui il contratto redatto a tempo determinato sia considerato a tempo indeterminato perché privo delle condizioni oggettive, la clausola penale continuerà a essere valida. Al fine di evitare discussioni sull'argomento, l'Assemblea Generale per l'Unificazione della Giurisprudenza della Corte di Cassazione turca (Yargıtay İçtihatları Birleştirme Genel Kurulu) ha disciplinato la questione con la decisione n. 2019/1 dell'08.03.2019. (1) Pertanto, la clausola penale stabilita continuerà a rimanere valida per la durata del contratto originariamente stipulato a tempo determinato.
Chiaramente, se il lavoratore impiegato con contratto di lavoro a tempo determinato, oppure il datore di lavoro parte del contratto, recede dal contratto di lavoro prima del termine stabilito senza giusta causa, è tenuto a pagare la penale concordata, indipendentemente dal fatto che il contratto sia considerato a tempo determinato. La clausola penale di cui si tratta non è il diritto al risarcimento che sorge per legge con il recesso da un contratto a tempo determinato, ma l'importo separatamente convenuto dalle parti.
Tuttavia, ai sensi dell'articolo 182/3 del Codice delle Obbligazioni e secondo la consolidata giurisprudenza nella prassi, qualora la clausola penale convenuta a sfavore del lavoratore sia eccessiva e sia tale da causarne la rovina economica, si procederà a una riduzione dell'importo della penale stabilita. Nelle controversie relative all'ammontare della clausola penale, il giudice deve operare una riduzione in proporzione ai periodi lavorati e ai periodi che avrebbero dovuto essere lavorati. Al riguardo esiste la decisione n. 2019/18334 della 22ª Sezione Civile della Corte di Cassazione turca del 07.10.2019. (2)
In conclusione
Nella redazione dei contratti di lavoro a tempo determinato occorre prestare attenzione alla sussistenza delle condizioni oggettive richieste dalla legge. Infatti, anche quando le condizioni richieste dalla legge non ricorrono, il contratto non sarà invalido, ma muterà soltanto natura e sarà considerato un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Anche in tal caso, tuttavia, la clausola penale inserita nel contratto non diventerà invalida. Qualora il contratto sia considerato a tempo indeterminato, la clausola penale convenuta sarà valida per la durata del contratto originariamente redatto. Occorre comunque tenere presente che, qualora sia imposta a sfavore del lavoratore una clausola penale eccessiva, il giudice procederà a una riduzione.
1- Decisione n. 2019/1 dell'08.03.2019 dell'Assemblea Generale per l'Unificazione della Giurisprudenza delle Sezioni Civili della Corte di Cassazione della Repubblica di Turchia: «Sulla base di quanto esposto, qualora il contratto di lavoro sia stipulato a tempo determinato dal lavoratore e dal datore di lavoro e nel contratto sia prevista una “clausola penale per il recesso ingiustificato prima del termine”, anche se il contratto è considerato un contratto di lavoro a tempo indeterminato per l'assenza delle condizioni oggettive, in questo caso deve essere applicata la sanzione dell'invalidità parziale ai sensi del secondo comma dell'articolo 27 del Codice delle Obbligazioni turco (TBK) n. 6098, deve essere data prevalenza alla volontà delle parti e deve essere ritenuto che la disposizione relativa alla “clausola penale per il recesso ingiustificato prima del termine” conservi la propria validità per il termine convenuto.»
2- Decisione n. 2019/18334 del 07.10.2019 della 22ª Sezione Civile della Corte di Cassazione della Repubblica di Turchia: «L'ultimo comma dell'articolo 161 (182) del Codice delle Obbligazioni, a sua volta, stabilisce che la clausola penale eccessiva debba essere ridotta dal giudice. Nella prassi del diritto del lavoro l'importanza della questione aumenta ulteriormente con riguardo alle clausole penali a sfavore del lavoratore. Tenendo conto del rapporto tra la condizione e la penale, devono essere adottate soluzioni che non causino la rovina economica del lavoratore. Per le penali subordinate alla condizione che il lavoratore lavori per un certo periodo, si deve procedere a una riduzione stabilendo una proporzione in base ai periodi lavorati e ai periodi che avrebbero dovuto essere lavorati nell'ambito del contratto.»
Avv. Selenay Kaküllü



