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Nella vita moderna, in cui la vita lavorativa si è intensificata e il tempo che le persone possono dedicare a sé stesse si è ridotto, possiamo dedicare allo shopping, come a tutto il resto, meno tempo di un tempo. Di conseguenza, non andiamo più nei negozi fisici per scegliere tra le varie opzioni il prodotto da acquistare; facciamo invece acquisti con un solo clic dal computer o dal telefono, mentre siamo a casa o in ufficio, seduti o al lavoro. Oggi possiamo raggiungere con facilità quasi tutto ciò di cui abbiamo bisogno attraverso le piattaforme internet. Nel metodo del «commercio elettronico», che ha sostituito il commercio tradizionale, l'acquisto dei prodotti da parte degli acquirenti senza vederli né toccarli ha portato con sé problemi di sicurezza e, per questo motivo, nuove regole in luogo di quelle che disciplinano il commercio tradizionale. In questo articolo vi forniamo informazioni sull'approccio della giustizia turca al commercio elettronico, unitamente alle motivazioni delle disposizioni, e sull'applicazione delle regole che disciplinano il diritto del commercio elettronico.
Una breve valutazione del diritto del commercio elettronico alla luce delle decisioni della Corte di Cassazione turca (Yargıtay)
Introduzione
Con il periodo della pandemia, l'uso del commercio elettronico è aumentato rapidamente in Turchia, come in tutto il mondo, e ha cominciato a sostituire i metodi di vendita tradizionali. La ragione alla base di questo cambiamento è che il metodo del commercio elettronico è più pratico rispetto ai metodi tradizionali. Con la diffusione del commercio elettronico è sorta l'esigenza di disciplinare questo settore del diritto mediante testi normativi.
In questo articolo vi illustreremo la disciplina del commercio elettronico nel diritto turco e le decisioni della Corte di Cassazione turca (Yargıtay) che costituiscono precedenti.
Breve informativa sul diritto del commercio elettronico
Prima di esaminare la materia nel contesto delle decisioni della Corte di Cassazione turca (Yargıtay), sarà più corretto fornire innanzitutto una breve informativa sulle disposizioni di legge. Il fatto che le tecnologie internet abbiano assunto la loro forma attuale molto tardi in tutto il mondo e anche in Turchia ha fatto sì che anche la disciplina del diritto del commercio elettronico sia molto recente. Parallelamente, il metodo di vendita del commercio elettronico si è diffuso essenzialmente dopo il periodo della pandemia. Possiamo dunque affermare che il diritto del commercio elettronico è ancora in evoluzione in tutto il mondo e, naturalmente, anche in Turchia, e non ha ancora raggiunto il pieno livello di maturità.
Il primo corpo normativo organico che disciplina il diritto del commercio elettronico è entrato nella legislazione turca nel 2014 con la Legge sulla Disciplina del Commercio Elettronico. L'articolo 1 della Legge, intitolato «Scopo e ambito di applicazione», indica lo scopo della Legge come «disciplinare i principi e le procedure relativi al commercio elettronico». Anche il Regolamento sui Prestatori Intermediari di Commercio Elettronico e sui Prestatori di Servizi di Commercio Elettronico, emanato sulla base di tale Legge, contiene importanti regole relative al diritto del commercio elettronico.
La Legge contiene, oltre agli obblighi relativi al commercio elettronico, anche sanzioni penali. Infatti, l'articolo 12 della Legge, intitolato «Disposizioni penali», indica in modo dettagliato le sanzioni cui si va incontro in caso di violazione degli obblighi.
Nel prosieguo di questo articolo spiegheremo come gli obblighi e le sanzioni penali previsti dalla Legge siano trattati nella prassi della Corte di Cassazione turca (Yargıtay), avvalendoci anche di precedenti giurisprudenziali.
Obbligo di informazione
L'articolo 3 della Legge, intitolato «Obbligo di informazione», dispone quanto segue:
«ARTICOLO 3 – (1) Prima della conclusione di un contratto mediante strumenti di comunicazione elettronica, il prestatore di servizi fornisce:
a) le proprie informazioni identificative, in modo facilmente accessibile agli acquirenti e aggiornato,
b) le informazioni relative ai passaggi tecnici da seguire per la conclusione del contratto,
c) le informazioni sul fatto che il testo del contratto sarà o meno conservato dal prestatore di servizi dopo la conclusione del contratto, sulla possibilità o meno per l'acquirente di accedere successivamente al contratto e sulla durata di tale accesso,
ç) le informazioni relative agli strumenti tecnici per individuare e correggere in modo chiaro e comprensibile gli errori di inserimento dei dati,
d) le informazioni relative alle regole sulla riservatezza applicate e, se esistenti, ai meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie.»
Questo è il tenore della disposizione. In forza di tale norma imperativa, il prestatore di servizi è tenuto a mostrare le informazioni elencate, lettera per lettera, nell'articolo all'altra parte del contratto, ossia all'acquirente, prima della conclusione del contratto. La ragione di tale obbligo è spiegata nella relazione illustrativa dell'articolo nei termini seguenti:
«Ai sensi del primo comma, è necessario che i passaggi necessari per la conclusione del contratto siano chiariti senza eccezioni. Essi devono essere presentati all'acquirente dal prestatore di servizi. In tal modo l'acquirente potrà conoscere in anticipo quali passaggi saranno seguiti. Allo stesso modo, deve essere indicato chiaramente anche se il testo del contratto sarà o meno conservato dal prestatore di servizi. Ciò è un corollario dell'obbligo di informazione esistente fin dall'inizio. Di conseguenza, ancor prima di entrare nel rapporto contrattuale, l'acquirente conoscerà in anticipo il processo attraverso il quale si svolgerà il contratto e deciderà in che modo formare la propria volontà in ordine all'ingresso o meno nel rapporto contrattuale.»
Anche gli articoli 5 e 6 del Regolamento emanato sulla base della Legge illustrano in dettaglio la portata dell'obbligo di informazione degli intermediari e dei prestatori di servizi di commercio elettronico. Nella decisione del 14.12.2018 (Corte di Cassazione turca, 19ª Sezione Civile, 2017/5834 E., 2018/12148 K.), la Corte di Cassazione ha affermato: «Il terzo comma dell'articolo 6 del citato Regolamento prevede che “Il prestatore intermediario provvede affinché, prima che il prestatore di servizi avvii l'attività di commercio elettronico, questi adempia agli obblighi di cui al quarto e al quinto comma dell'articolo 5 ...”; e il quarto e il quinto comma dell'articolo 5 del Regolamento, cui si rinvia, impongono ai prestatori di servizi, persone fisiche o giuridiche, che svolgono attività di commercio elettronico, a seconda che siano commercianti o piccoli esercenti, l'obbligo di riportare integralmente alcune informazioni che li riguardano negli spazi appositamente destinati.» In tal modo la Corte di Cassazione turca (Yargıtay) ha stabilito chiaramente che le disposizioni in questione sono imperative e che il loro rispetto è obbligatorio.
Valutando congiuntamente la disposizione di legge, la relazione illustrativa e il precedente giurisprudenziale, si osserva che si è cercato di prevenire le conseguenze negative derivanti dall'inserimento di dati personali sulla piattaforma da parte dell'acquirente nel metodo del commercio elettronico, a differenza del sistema «paga e ritira il prodotto» proprio del metodo di vendita tradizionale. Infatti, il venditore è tenuto a informare l'acquirente su ciò a cui andrà incontro, presentandogli prima della conclusione del contratto le informazioni indicate nella disposizione. Considerando che lo spirito generale della Legge e della prassi della Corte di Cassazione turca (Yargıtay) è il principio della tutela del consumatore, si può affermare che la disposizione di legge sia una disciplina coerente con lo scopo.
L'ordine nel metodo del commercio elettronico
Nelle vendite effettuate con il metodo del commercio elettronico, gli acquirenti non vedono fisicamente i prodotti che intendono acquistare e, il più delle volte, pagano a distanza il prezzo dei prodotti acquistati con carta di credito tramite POS virtuale. Negli acquisti effettuati in questo modo sono presenti molti fattori di rischio. Ad esempio, all'acquirente può essere addebitato un importo superiore a quello dovuto, oppure, dopo il pagamento, l'ordine può non essere preparato per essere spedito all'acquirente. Tutti questi fattori di rischio possono essere posti in essere dal venditore in malafede, ma possono derivare anche da semplici problemi tecnici. Al fine di tutelare l'acquirente e di prevenire tali rischi, la Legge ha previsto alcune misure nel suo articolo 4, intitolato «Ordine».
ARTICOLO 4 – (1) Per gli ordini effettuati mediante strumenti di comunicazione elettronica valgono i seguenti principi:
a) Nella fase di conferma dell'ordine e prima dell'inserimento dei dati di pagamento, il prestatore di servizi fa in modo che le condizioni del contratto, compreso il prezzo totale da pagare, siano chiaramente visibili all'acquirente.
b) Il prestatore di servizi conferma senza ritardo, mediante strumenti di comunicazione elettronica, di aver ricevuto l'ordine dell'acquirente.
c) L'ordine e la conferma di ricezione dell'ordine si considerano avvenuti nel momento in cui le parti hanno la possibilità di accedere a tali dichiarazioni.
La lettera 1/a dell'articolo mira essenzialmente a impedire che all'acquirente venga addebitato un importo superiore al prezzo promesso dal venditore e previsto dall'acquirente. Infatti, la disposizione prevede come obbligo che il prestatore di servizi mostri chiaramente il prezzo totale da pagare e le condizioni del contratto prima che l'acquirente inserisca i dati di pagamento. La relazione illustrativa dell'articolo esprime tale obbligo nei termini seguenti:
«Ai sensi del primo comma, qualora l'acquirente effettui l'ordine con strumenti elettronici, prima dell'effettuazione dell'ordine e prima dei dati relativi al pagamento è necessario che l'acquirente conosca il prezzo totale che dovrà pagare. Non basta nemmeno conoscere il solo prezzo totale da pagare: l'acquirente deve poter vedere e riesaminare anche le altre condizioni del contratto. In tal caso l'acquirente potrà comprendere ancora una volta pienamente la natura dell'ordine effettuato e il contenuto del contratto che sottoscrive.»
Come espressamente indicato anche nella relazione illustrativa dell'articolo, lo scopo della disposizione è indurre l'acquirente a riflettere ancora una volta sul fatto di voler davvero effettuare l'ordine alle condizioni contrattuali. Esaminando la Legge in modo sistematico, qualora siano stati adempiuti anche gli obblighi che abbiamo illustrato in dettaglio sotto il titolo «Obbligo di informazione», si potrà discutere se la volontà di acquisto dell'acquirente sia seria. In breve, gli articoli 3 e 4 della Legge devono essere applicati congiuntamente e per intero, e l'acquirente deve decidere disponendo di tutte le informazioni relative al contratto.
La relazione illustrativa della lettera 1/b della disposizione è spiegata nei termini seguenti:
«Dopo l'effettuazione dell'ordine, all'acquirente deve essere inviata una conferma di ricezione dell'ordine. In tal modo l'acquirente deve comprendere che il contratto da lui concluso è valido e che anche da parte della controparte si è formata una volontà seria.»
Da tale relazione illustrativa si deve desumere che la ragion d'essere della disposizione è eliminare, per l'acquirente, i dubbi sulla serietà della conclusione del contratto. A tal fine, la disposizione impone al prestatore di servizi l'obbligo di dare un riscontro, dopo che l'ordine è stato effettuato dall'acquirente, del fatto che l'ordine è stato effettuato, ossia che egli ne è a conoscenza.
Obblighi dei prestatori intermediari
Il prestatore intermediario è definito alla lettera d) dell'articolo 2 della Legge, intitolato «Definizioni», come «le persone fisiche e giuridiche che forniscono l'ambiente di commercio elettronico per lo svolgimento di attività economiche e commerciali appartenenti ad altri». Possiamo tranquillamente affermare che i prestatori intermediari sono le piattaforme internet che fanno incontrare venditori e acquirenti. Desideriamo sottolineare con forza che tali piattaforme non rivestono la posizione di venditore. Gli obblighi di tali prestatori sono indicati nell'articolo 9 della Legge nei termini seguenti:
ARTICOLO 9 – (1) I prestatori intermediari non hanno l'obbligo di controllare i contenuti forniti dalle persone fisiche e giuridiche che utilizzano l'ambiente elettronico in cui essi prestano il servizio, né di verificare se sussista un'attività o una situazione illecita relativa a tali contenuti o ai beni o servizi che ne costituiscono oggetto.
Gli acquirenti che effettuano acquisti sulle piattaforme di commercio elettronico gestite da un prestatore intermediario, ritenendo che il prestatore intermediario sia direttamente responsabile dei danni subiti, lo chiamano a rispondere del proprio danno. Tuttavia, la disposizione attenua chiaramente la responsabilità del prestatore intermediario e porta nella maggior parte dei casi alla conclusione che sia responsabile il venditore e non il prestatore. Considerando che su queste piattaforme che mettono in contatto acquirenti e venditori vendono molti venditori, non si può pretendere che la piattaforma controlli il contenuto dei prodotti di ciascun venditore, e una tale pretesa produrrebbe risultati contrari all'equità. Da questo punto di vista, si può affermare chiaramente che la disposizione sia una disciplina appropriata.
Infatti, nella decisione del 15.11.2021 (Corte di Cassazione turca, 3ª Sezione Civile, 2021/4000 E., 2021/11403 K.), la Corte di Cassazione ha affermato, in sintesi: «L'articolo 6 del Regolamento sui Prestatori di Servizi e sui Prestatori Intermediari nel Commercio Elettronico del 6.08.2015, sotto il titolo “Obblighi del prestatore intermediario”, contiene la seguente disposizione: …(4) Il prestatore intermediario non ha l'obbligo di controllare i contenuti forniti dalle persone fisiche e giuridiche che utilizzano l'ambiente elettronico in cui presta il servizio, né di verificare se sussista un'attività o una situazione illecita relativa a tali contenuti o ai beni o servizi che ne costituiscono oggetto.
«Nel caso concreto, valutando congiuntamente le disposizioni normative sopra illustrate, si evince che la società attrice, che rende possibile il commercio elettronico attraverso la rete internet, ha la posizione di prestatore intermediario e che, secondo il modulo di informativa precontrattuale del contratto di vendita a distanza tra le parti, la parte venditrice è la “... Pasticceria”; in tale situazione, il prestatore intermediario attore non ha l'obbligo di controllare i contenuti forniti dalle persone fisiche e giuridiche che utilizzano l'ambiente elettronico in cui presta il servizio, né di verificare se sussista un'attività o una situazione illecita relativa a tali contenuti o ai beni o servizi che ne costituiscono oggetto.
«Stando così le cose, il tribunale avrebbe dovuto pronunciare una sentenza di accoglimento della domanda, tenendo conto che, ai sensi dell'articolo 9 della Legge n. 6563 e dell'articolo 6 del Regolamento sui Prestatori di Servizi e sui Prestatori Intermediari nel Commercio Elettronico, l'attore, in quanto prestatore intermediario, non ha alcuna responsabilità derivante dal difetto del bene; poiché non è ritenuto corretto che, sulla base di una valutazione errata, sia stata pronunciata la reiezione della domanda, la richiesta di ricorso nell'interesse della legge presentata al riguardo dal Ministero della Giustizia deve essere accolta.» Così decidendo, la Corte è giunta alla conclusione che dei danni relativi al bene venduto risponde non il prestatore intermediario, ma il soggetto che nel contratto di vendita a distanza riveste la posizione di venditore. Con tale decisione è stato posto un punto fermo sulle diverse prassi esistenti in precedenza, in particolare presso i Collegi arbitrali dei consumatori, e anche l'Alta Corte ha stabilito che il prestatore intermediario non è responsabile dei contenuti dei prodotti messi in vendita sulla piattaforma.
Messaggi elettronici commerciali
Per lungo tempo l'invio costante di messaggi commerciali da parte delle imprese ai telefoni personali delle persone è stato, a ragione, oggetto di moltissime lamentele. Tanto che il legislatore ha avvertito la necessità di disciplinare i messaggi commerciali. Infatti, le condizioni relative ai messaggi commerciali sono state previste dall'articolo 6 della Legge sulla Disciplina del Commercio Elettronico.
Condizione per l'invio di messaggi elettronici commerciali
ARTICOLO 6 – (1) I messaggi elettronici commerciali possono essere inviati ai destinatari soltanto a condizione che sia stato ottenuto il loro previo consenso. Tale consenso può essere ottenuto per iscritto o con qualsiasi strumento di comunicazione elettronica. Qualora il destinatario abbia fornito i propri recapiti ai fini di essere contattato, non è richiesto un ulteriore consenso per i messaggi elettronici commerciali relativi a modifiche, utilizzo e manutenzione dei beni o servizi forniti.
Con questa disposizione ha avuto fine anche l'attività, costantemente verificatasi in passato, di invio di messaggi commerciali ai numeri di telefono personali delle persone senza ottenere alcun consenso. Occorre sottolineare, in relazione ai messaggi commerciali che ledono il diritto a non essere disturbati, che è il diritto più naturale nella vita privata delle persone, che la disposizione non ha vietato i messaggi commerciali, ma li ha soltanto subordinati alla condizione dell'ottenimento del consenso.
Infatti, nella sentenza della Corte d'Appello Regionale di Istanbul, 3ª Sezione Civile, 2024/8 E., 2024/353 K., è stato deciso quanto segue: «Ricorso in appello: La sentenza è stata impugnata in appello dal difensore dell'attore… Affermando che, ai sensi dell'articolo 6 della Legge n. 6563 sulla Disciplina del Commercio Elettronico, per l'invio di messaggi elettronici commerciali ai destinatari è necessario ottenere il previo consenso, ossia che tale disposizione non vieta l'invio di messaggi commerciali ma lo subordina soltanto a un meccanismo di consenso…, il difensore ha chiesto l'annullamento della decisione… DECISIONE: … 2- Alla data di entrata in vigore della Legge sulla Disciplina del Commercio Elettronico e dei Regolamenti sulla Comunicazione Commerciale e sui Messaggi Elettronici Commerciali, le cui disposizioni sono state sopra riportate, l'invio di SMS o e-mail da parte dei commercianti a privati non è stato vietato in modo assoluto, ma subordinato al consenso del destinatario. Per i motivi sopra illustrati; A- accolta la richiesta di appello dell'attore, la decisione è annullata ai sensi dell'articolo 353/1-b-2 del HMK e, pronunciando nuovamente nel merito; 1- la domanda è ACCOLTA,…»
Le regole cui sono soggetti i messaggi elettronici commerciali sono disciplinate in dettaglio nel Regolamento sulla Comunicazione Commerciale e sui Messaggi Elettronici Commerciali, emanato sulla base di questa Legge. Con la disposizione dell'articolo 5 del Regolamento, secondo cui «Per i messaggi elettronici commerciali che il prestatore di servizi invia agli indirizzi di comunicazione elettronica dei destinatari allo scopo di promuovere i propri beni e servizi, di pubblicizzare la propria attività o di accrescere la propria notorietà con contenuti quali auguri e felicitazioni, il previo consenso è ottenuto dal prestatore stesso (Espressione aggiunta: Gazzetta Ufficiale 4/1/2020-30998)(3) o tramite il Sistema di Gestione dei Messaggi Elettronici Commerciali (İYS)», viene ribadito l'obbligo di consenso richiesto dalla Legge.
Conclusioni
Con la grande diffusione del commercio elettronico negli ultimi anni, anche la Turchia ha adottato una disciplina in materia. Come abbiamo spiegato in dettaglio nel nostro articolo, lo scopo principale di tale disciplina è tutelare gli interessi degli acquirenti. Del resto, lo richiede anche il «Principio di tutela della parte debole», uno dei principi generali del diritto.
Tuttavia, mentre si tutela l'interesse dell'acquirente, non devono essere imposti obblighi contrari all'equità nemmeno al prestatore intermediario. La Legge, tenendo conto di questo punto, ha dettato le necessarie disposizioni.
Nel nostro mondo moderno, che accelera ogni giorno, in cui l'individualità passa in primo piano e in cui forse un giorno i metodi di vendita tradizionali saranno del tutto abbandonati, è evidente che crescerà il nostro bisogno di nuove disposizioni di legge in materia di diritto del commercio elettronico. Abbiamo cercato di illustrare brevemente, tra le disposizioni della legislazione turca in materia di diritto del commercio elettronico, ancora in evoluzione e in fase di apprendimento, quelle più rilevanti, l'intenzione del legislatore nell'adottarle e la prassi della Corte di Cassazione turca (Yargıtay). Buona lettura.
Praticante Avvocato Utku Mehmet YETİŞ



