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Negli ultimi anni, come in tutto il mondo, anche in Turchia si osserva una crescente tendenza al branding. Nella società moderna, in cui il ritmo della vita è accelerato e le persone sono orientate al consumo più che alla produzione, la via per accedere a beni o servizi pronti, facilmente reperibili e al tempo stesso di qualità passa attraverso i marchi di cui ci si fida. La fiducia delle persone nel marchio, a sua volta, passa attraverso la conservazione del marchio in un registro indipendente e la sua tutela, per via giudiziaria e amministrativa, contro gli attacchi illeciti. Con questo articolo forniremo chiarimenti sul diritto di marchio nell’ordinamento turco e sulle sue caratteristiche, nonché sulla registrazione e sulla tutela di tale diritto. L’articolo è consultabile sul nostro sito.
Che cos’è il marchio?
Il diritto di marchio, come molti altri diritti di proprietà industriale, è disciplinato dalla Legge n. 6769 sulla Proprietà Industriale (SMK) e può essere definito come “il segno che serve a distinguere i beni prodotti o commercializzati da un’impresa, ovvero i servizi da essa offerti, dai beni o dai servizi prodotti da altre imprese”. I marchi sono l’equivalente, per i beni e i servizi, della ditta (ticaret unvanı) che nella vita commerciale serve a distinguere i commercianti l’uno dall’altro e che svolge la medesima funzione.
Il marchio è disciplinato dall’art. 4 della SMK:
Articolo 4- (1) Il marchio può essere costituito da qualsiasi tipo di segno, comprese le parole, inclusi i nomi di persona, le figure,
i colori, le lettere, i numeri, i suoni e la forma dei beni o del loro imballaggio, a condizione che
tali segni siano idonei a distinguere i beni o i servizi di un’impresa da quelli
di altre imprese e possano essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire di
determinare in modo chiaro e preciso l’oggetto della tutela accordata al titolare del marchio.
Come si evince dall’articolo, il marchio può essere costituito da segni diversi, non limitati nel numero. Il limite di tale illimitatezza è costituito dalla necessità che il segno soddisfi le condizioni di idoneità a distinguere i beni e i servizi di altre imprese e di rappresentabilità nel registro. Finché queste due condizioni sono soddisfatte, qualsiasi tipo di segno potrà essere registrato come marchio.
Registrazione del marchio
Il marchio viene registrato in un apposito registro tenuto presso l’Ufficio Turco Brevetti e Marchi (TÜRKPATENT). La registrazione, tuttavia, non è una condizione necessaria per l’esistenza del marchio nel mondo giuridico. Nel mondo giuridico, accanto ai marchi registrati, esistono anche marchi non registrati. La conseguenza pratica di tale distinzione è che, mentre i marchi registrati possono essere tutelati ai sensi della SMK, i marchi non registrati non possono avvalersi dei meccanismi di tutela introdotti nell’ordinamento turco dalla SMK e possono essere tutelati soltanto in base alle disposizioni generali, cioè alle norme sulla concorrenza sleale previste dal Codice di Commercio turco (TTK).
Motivi assoluti e relativi di rifiuto nella registrazione del marchio
La SMK ha dettato una disciplina dettagliata sulla registrazione del marchio e, agli artt. 5 e 6, ha individuato i segni che non possono costituire marchio, suddividendoli in due categorie: i motivi assoluti di rifiuto e i motivi relativi di rifiuto. Mentre i motivi assoluti di rifiuto sono presi in considerazione d’ufficio dall’Ufficio, i motivi relativi di rifiuto sono esaminati a seguito di opposizione. Tale distinzione deriva dal fatto che i motivi assoluti di rifiuto attengono all’interesse pubblico, mentre i motivi relativi di rifiuto attengono a interessi privati.
Le limitazioni indicate come motivi assoluti di rifiuto riguardano essenzialmente i requisiti della capacità distintiva e della rappresentabilità nel registro, che la legge indica come elementi del marchio; inoltre, l’articolo contiene anche limitazioni che impediscono la registrazione come marchio di segni contrari all’ordine pubblico e ai valori religiosi della collettività, nonché di segni che devono rimanere liberamente utilizzabili da tutti.
Secondo i motivi assoluti di rifiuto disciplinati dall’art. 5 della Legge sulla Proprietà Industriale, i seguenti segni non possono essere registrati come marchio:
I segni che non possono costituire marchio ai sensi dell’art. 4.
I segni privi di qualsiasi carattere distintivo.
I segni costituiti esclusivamente, o contenenti come elemento essenziale, da segni o denominazioni che nel commercio indicano la specie, il tipo, la qualità, la natura, la quantità, la destinazione, il valore o la provenienza geografica, oppure indicano l’epoca di produzione dei beni o di prestazione dei servizi, oppure indicano altre caratteristiche dei beni o dei servizi.
I segni identici, o talmente simili da non potersi distinguere, a un marchio registrato, o per il quale sia stata presentata in precedenza una domanda di registrazione, per gli stessi beni o servizi o per beni o servizi dello stesso genere.
I segni costituiti esclusivamente, o contenenti come elemento essenziale, da segni o denominazioni che sono usati da tutti nel commercio o che servono a distinguere gli appartenenti a una determinata professione, arte o categoria commerciale.
I segni costituiti esclusivamente dalla forma o da un’altra caratteristica dei beni che deriva dalla natura stessa dei beni, da una forma o altra caratteristica necessaria per ottenere un risultato tecnico, oppure da una forma o altra caratteristica che conferisce ai beni un valore sostanziale.
I segni idonei a ingannare il pubblico su aspetti quali la natura, la qualità o la provenienza geografica dei beni o dei servizi.
I segni da rifiutare ai sensi dell’art. 6ter della Convenzione di Parigi.
Gli altri segni che, pur esulando dall’ambito dell’art. 6ter della Convenzione di Parigi, riguardano l’interesse pubblico e sono divenuti patrimonio collettivo sotto il profilo dei valori storici e culturali, nonché i segni contenenti stemmi, insegne o denominazioni per i quali le autorità competenti non hanno concesso l’autorizzazione alla registrazione.
I segni contenenti valori o simboli religiosi.
I segni contrari all’ordine pubblico o al buon costume.
I segni costituiti da un’indicazione geografica registrata o che la contengono.
L’art. 6 della Legge riguarda invece i motivi relativi di rifiuto. Il valore che i motivi relativi di rifiuto intendono tutelare consiste essenzialmente nell’impedire che un segno su cui una persona vanti un qualsiasi diritto sia registrato come marchio contro la volontà del titolare del diritto. Proprio per questa ragione i motivi relativi di rifiuto, che non sono presi in considerazione d’ufficio dall’Ufficio, possono essere valutati soltanto a seguito di opposizione degli interessati.
L’art. 6 della Legge elenca i motivi relativi di rifiuto nel modo seguente:
Il marchio di cui si chiede la registrazione è identico o simile a un marchio registrato o per il quale sia stata presentata in precedenza una domanda, e riguarda beni o servizi identici o simili, in modo tale da determinare un rischio di confusione da parte del pubblico.
L’agente o il rappresentante commerciale del titolare del marchio presenta, senza il consenso del titolare e senza un giustificato motivo, una domanda di registrazione a proprio nome del marchio o di un segno identico o talmente simile da non potersi distinguere.
Prima della data di deposito o dell’eventuale data di priorità, è stato acquisito un diritto su un marchio non registrato o su un altro segno usato nel commercio.
Viene presentata una domanda di registrazione di un marchio identico o simile a marchi notori ai sensi dell’art. 6bis della Convenzione di Parigi.
Viene presentata una domanda di registrazione di un marchio identico o simile nei casi in cui, in ragione del livello di notorietà raggiunto in Turchia da un marchio registrato o per il quale sia stata presentata in precedenza una domanda, possa essere tratto un indebito vantaggio, possa essere arrecato pregiudizio alla reputazione del marchio o possa esserne pregiudicato il carattere distintivo.
Il marchio di cui si chiede la registrazione contiene il nome di persona, la ditta, la fotografia, il diritto d’autore o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale appartenente a terzi.
La domanda di registrazione del marchio è stata presentata in mala fede.
Diritti conferiti al titolare dalla registrazione del marchio
Il diritto di marchio attribuisce al titolare un diritto di esclusiva a lui solo spettante. Come naturale conseguenza di tale diritto di esclusiva, il titolare può impedire che il proprio marchio sia utilizzato da altri. Il titolare può autorizzare tali atti, così come può chiedere al giudice di inibirli. L’art. 7 della Legge sulla Proprietà Industriale indica i casi in cui il titolare del marchio può chiedere che l’uso sia impedito:
L’uso di un qualsiasi segno identico al marchio registrato per beni o servizi compresi nella registrazione.
L’uso di un qualsiasi segno identico o simile al marchio registrato, relativo a beni o servizi identici o simili a quelli compresi nel marchio registrato, e per il quale sussista pertanto un rischio di confusione da parte del pubblico, compreso il rischio di associazione con il marchio registrato.
L’uso, senza giusto motivo, di un qualsiasi segno che, indipendentemente dal fatto che riguardi beni o servizi identici, simili o diversi, sia identico o simile al marchio registrato e che, in ragione del livello di notorietà raggiunto dal marchio in Turchia, sia idoneo a trarre indebito vantaggio dalla reputazione del marchio, a pregiudicarne la reputazione o a pregiudicarne il carattere distintivo.
Ipotesi di violazione del diritto di marchio
Nella classificazione dei diritti propria del diritto civile, il diritto di marchio rientra nella categoria dei diritti assoluti su beni immateriali. In ragione della sua natura di diritto assoluto, oltre a essere opponibile a tutti, esso può anche essere illecitamente leso da chiunque. La tutela del diritto di marchio contro tali attacchi illeciti, cioè le violazioni, rientra tra gli obblighi dello Stato. In questa stessa direzione, la SMK prevede sanzioni sia civili sia penali al fine di tutelare il diritto di marchio. Esaminiamo anzitutto quali atti sono considerati violazione del diritto di marchio e poi quali meccanismi la legge prevede contro le violazioni:
L’art. 29 della Legge sulla Proprietà Industriale indica nel modo seguente gli atti considerati violazione:
Usare il marchio, senza il consenso del titolare, nelle forme indicate all’art. 7.
Contraffare il marchio, senza il consenso del titolare, usando il marchio o un segno talmente simile da non potersi distinguere.
Vendere, distribuire, immettere in altro modo nel commercio, sottoporre a importazione, esportare, detenere a fini commerciali prodotti recanti il marchio usato in violazione, o formulare una proposta per la conclusione di un contratto relativo a tali prodotti, pur sapendo o dovendo sapere che il marchio è stato contraffatto mediante l’uso del marchio o di un segno talmente simile da non potersi distinguere.
Estendere senza autorizzazione i diritti concessi in licenza dal titolare del marchio, o trasferire tali diritti a terzi.
Domande che il titolare del diritto di marchio violato può proporre
Nel paragrafo precedente abbiamo esaminato quali atti la SMK considera violazione. Come per la tutela di tutti i diritti, anche per la tutela del diritto di marchio le sole definizioni non bastano; occorrono anche meccanismi funzionali ed efficaci. A questo riguardo la Legge sulla Proprietà Industriale non ha rimesso il compito della tutela alle disposizioni generali, ma lo ha disciplinato direttamente, al fine di assicurare metodi di tutela più efficaci. L’art. 149 della SMK indica in modo espresso i rimedi cui il titolare del marchio violato può ricorrere:
L’accertamento se un atto costituisca o meno violazione.
La prevenzione di una possibile violazione.
La cessazione degli atti di violazione.
L’eliminazione della violazione e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Il sequestro dei prodotti che costituiscono violazione o che comportano una sanzione, nonché dei dispositivi, dei macchinari e degli strumenti analoghi utilizzati esclusivamente per la loro produzione, in modo da non impedire la produzione di prodotti diversi da quelli oggetto della violazione.
Il riconoscimento del diritto di proprietà sui prodotti, sui dispositivi e sui macchinari sequestrati ai sensi della lettera (d).
L’adozione di misure per prevenire il protrarsi della violazione, in particolare la modifica della forma dei prodotti e degli strumenti quali dispositivi e macchinari sequestrati ai sensi della lettera (d), a spese del contraffattore, la rimozione dei marchi su di essi apposti o, ove ciò sia inevitabile per impedire la violazione dei diritti di proprietà industriale, la loro distruzione.
In presenza di un giustificato motivo o interesse, la pubblicazione, per intero o per estratto, della sentenza passata in giudicato su quotidiani o mezzi analoghi, oppure la sua notificazione agli interessati, a spese della controparte.
Come si vede, le soluzioni relative alla tutela del diritto di marchio contro le violazioni sono, nel sistema della SMK, più ampie rispetto alle disposizioni generali. Ad esempio, mentre le disposizioni generali non prevedono una sanzione tanto severa quale il riconoscimento del diritto di proprietà sui dispositivi sequestrati, nell’articolo della SMK da me sopra richiamato tale soluzione compare come strumento di tutela e dimostra la determinazione della legge nel proteggere il diritto di marchio.
Tribunale competente per territorio e per materia
Con la Legge sulla Proprietà Industriale è stata prevista una regola speciale di competenza per materia in ordine al tribunale che deve giudicare le cause previste da tale legge. Pertanto, i tribunali che condurranno il giudizio non sono i tribunali civili e penali di primo grado (asliye) a competenza generale, bensì i Tribunali civili per i diritti di proprietà intellettuale e industriale e i Tribunali penali per i diritti di proprietà intellettuale e industriale.
La Legge sulla Proprietà Industriale si è discostata dalle disposizioni generali del Codice di Procedura Civile (HMK) anche in materia di competenza territoriale, prevedendo una regola speciale. Secondo tale regola speciale, nelle cause promosse contro tutte le decisioni adottate dall’Ufficio Turco Brevetti e Marchi ai sensi della SMK, il tribunale competente è il Tribunale civile per i diritti di proprietà intellettuale e industriale di Ankara (art. 156 SMK). Allo stesso modo, nelle cause che i terzi pregiudicati dalle decisioni dell’Ufficio promuovono contro l’Ufficio, il tribunale competente è il Tribunale civile per i diritti di proprietà intellettuale e industriale di Ankara.
Quanto alle cause civili promosse dal titolare di un diritto di proprietà industriale contro terzi, la Legge sulla Proprietà Industriale ha dettato una disciplina parallela a quella dell’HMK, stabilendo che il tribunale competente è quello del luogo di residenza dell’attore, oppure quello del luogo in cui è stato commesso l’atto illecito o in cui se ne producono gli effetti.
Conclusione
Il diritto di marchio, il più rilevante tra i diritti di proprietà industriale che nell’ordinamento turco hanno iniziato a svilupparsi dalla fine degli anni Novanta, è forse uno dei diritti più esposti a lesioni e violazioni. Il fatto che il diritto di marchio verta su beni immateriali, cioè privi di un corrispettivo concreto e visibile, rende inefficaci i metodi di tutela ordinari. Per questa ragione, come in tutto il mondo, anche in Turchia il metodo di tutela del diritto di marchio si discosta dalla tutela dei diritti reali e viene assicurato mediante misure più rigorose. La Legge sulla Proprietà Industriale, essendo relativamente recente, risponde alle esigenze attuali e costituisce uno scudo per il diritto di marchio contro tali violazioni.
Avv. stagista Utku Mehmet YETİŞ



