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In questo articolo, secondo capitolo della serie in cui esamino la proposta di legge sui club sportivi e sulle federazioni sportive, discussa presso la Commissione Istruzione Nazionale, Cultura, Gioventù e Sport della Grande Assemblea Nazionale della Turchia (TBMM), alla luce della normativa vigente e della prassi attuale, proseguirò l'analisi delle disposizioni relative alle federazioni sportive.
PARTE 2: MODIFICHE E NOVITÀ PER LE FEDERAZIONI SPORTIVE
In questo articolo, secondo capitolo della serie in cui esamino la proposta di legge sui club sportivi e sulle federazioni sportive, discussa presso la Commissione Istruzione Nazionale, Cultura, Gioventù e Sport della Grande Assemblea Nazionale della Turchia (TBMM), alla luce della normativa vigente e della prassi attuale, proseguirò l'analisi delle disposizioni relative alle federazioni sportive.
L'articolo 32 del testo di legge disciplina i consigli di disciplina delle federazioni sportive. Mentre la Legge n. 3289 stabiliva che il consiglio di disciplina non potesse avere meno di tre né più di cinque membri, la nuova legge disciplina in modo più dettagliato i consigli di disciplina federali. Il comma 1 dell'articolo definisce l'ambito di competenza dei consigli di disciplina. È stata data una risposta definitiva a una delle domande più frequenti nella prassi: si stabilisce che i consigli di disciplina sono competenti per le controversie disciplinari derivanti da gare e attività inserite nel programma di attività della federazione sportiva o da essa autorizzate. Ad esempio, un atleta che sia stato escluso dalle competizioni con decisione del Consiglio di Disciplina della Federazione di Atletica potrà partecipare a una gara di atletica organizzata dalla Federazione Turca degli Sport Scolastici alla data della gara. Il comma 2 dell'articolo stabilisce che i membri del consiglio di disciplina saranno composti da cinque membri effettivi e cinque supplenti eletti dall'assemblea generale. Il comma 4 dell'articolo elenca le sanzioni che possono essere inflitte dal consiglio di disciplina.
L'articolo 33 disciplina il Consiglio di Revisione, un altro organo eletto dall'Assemblea Generale. Il comma, non presente nella Legge n. 3289 e aggiunto alla nuova legge, secondo cui il consiglio di revisione effettuerà controlli almeno quattro volte in ogni esercizio finanziario e comunicherà al consiglio direttivo quanto accertato affinché siano adottati i provvedimenti necessari, era già previsto negli statuti di alcune federazioni.
L'articolo 34 della legge disciplina i requisiti generali richiesti al presidente della federazione e ai membri del consiglio direttivo, del consiglio di revisione e del consiglio di disciplina. Con questo articolo vengono richiesti per la prima volta determinati requisiti ai membri del consiglio direttivo, del consiglio di revisione e del consiglio di disciplina. Essi sono i seguenti:
a) Essere cittadino della Repubblica di Turchia.
b) Essere almeno diplomato di scuola superiore.
c) Non avere ricevuto, negli ultimi cinque anni, dal Collegio Arbitrale (Tahkim Kurulu), dai consigli di disciplina sportiva del Ministero o dai consigli di disciplina di federazioni sportive nazionali o internazionali una sanzione di privazione dei diritti di sei mesi in un'unica volta o di un anno complessivamente.
ç) Non essere stato condannato a una pena detentiva pari o superiore a un anno per un reato doloso né, anche se amnistiato, per uno dei seguenti reati: reati contro la sicurezza dello Stato, reati contro l'ordine costituzionale e il suo funzionamento, peculato, concussione, corruzione, furto, truffa, falsificazione, abuso di fiducia, bancarotta fraudolenta, turbativa d'asta, turbativa dell'esecuzione della prestazione, riciclaggio di proventi di reato, finanziamento del terrorismo, contrabbando, reati contro l'inviolabilità sessuale, prostituzione, produzione e traffico di sostanze stupefacenti o stimolanti, agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti o stimolanti, acquisto, accettazione o detenzione di sostanze stupefacenti o stimolanti per farne uso oppure uso di sostanze stupefacenti o stimolanti, combine o premi di incentivazione, esercizio illecito di scommesse e giochi d'azzardo basati su competizioni sportive, messa a disposizione di luoghi e mezzi per il loro svolgimento, pubblicità degli stessi, intermediazione nel trasferimento di denaro, ovvero violazione dell'articolo 20 della presente Legge.
Oltre a quanto sopra, l'articolo introduce requisiti per i candidati alla presidenza della federazione. Essi sono i seguenti:
d) Avere il sostegno scritto di almeno il quindici per cento dei delegati dell'assemblea generale.
e) Versare la quota di candidatura stabilita dalla federazione sportiva, entro l'importo massimo che sarà determinato dal Ministero.
Questi requisiti per i candidati alla presidenza della federazione erano stati disciplinati nel regolamento sulle modalità e sui principi di funzionamento delle federazioni sportive indipendenti. Tuttavia, tali disposizioni erano state annullate con la decisione della Decima Sezione del Consiglio di Stato, n. di ruolo 2013/4591, n. di decisione 2016/1782. Con la nuova legge le disposizioni annullate sono state incluse nella legge, impedendo così che chi desidera diventare presidente di una federazione possa candidarsi senza il sostegno scritto del quindici per cento dei delegati e senza versare la quota di candidatura. Cinque parlamentari hanno presentato un'opinione dissenziente su questo articolo, affermando che il requisito del sostegno scritto del quindici per cento dei delegati dovrebbe essere ridotto al cinque per cento.
Il comma 3 dell'articolo 34 della legge stabilisce che una persona può ricoprire la carica di presidente della stessa federazione sportiva per un massimo di tre mandati, consecutivi o non consecutivi. La relazione illustrativa di questo articolo indica che, tenuto conto del carattere onorario della carica di presidente di federazione, del fatto che una presidenza di lunga durata fa sì che la federazione assuma una struttura appesantita, incapace di adattarsi alle dinamiche in rapida evoluzione dello sport, e al fine di instaurare e mantenere una struttura democratica nelle federazioni sportive, si è disposto che una persona possa ricoprire la carica di presidente per un massimo di tre mandati, consecutivi o non consecutivi. Osservando i presidenti delle federazioni con elevati risultati sportivi, si vedrà che essi hanno ricoperto la carica di presidente federale per tre o più mandati. Per questo motivo desidero precisare che non condivido la motivazione dell'articolo e che avrei preferito che il limite previsto nell'articolo non fosse introdotto.
Il comma 4 dell'articolo 34 della legge stabilisce che le iscrizioni e le cariche dirigenziali nei club sportivi di coloro che ricoprono incarichi retribuiti od onorari nelle federazioni sportive cesseranno automaticamente a decorrere dalla data di inizio dell'incarico. Si prevede inoltre che saranno tutelati i diritti derivanti dall'appartenenza ai club e dalle cariche dirigenziali di coloro il cui incarico nelle federazioni sportive sia cessato. Con questo articolo viene introdotta una nuova disposizione restrittiva.
L'articolo 37 della legge stabilisce che i rappresentanti provinciali delle federazioni sportive saranno incaricati, nel rispetto dei requisiti previsti dal primo comma dell'articolo 34, su proposta del presidente della federazione e con l'approvazione del Ministero. Su questa disposizione non è stata presentata alcuna opinione dissenziente; a mio avviso, tuttavia, il conferimento dell'incarico ai rappresentanti provinciali con l'approvazione del Ministero accrescerà l'influenza del Ministero sulle federazioni.
L'articolo 38 della legge aggiunge ai compiti e ai poteri delle federazioni i seguenti: svolgere, in coordinamento con il Ministero, le attività necessarie relative alle infrastrutture al fine di formare atleti di alto livello a livello nazionale e internazionale; predisporre piani strategici annuali e quadriennali; utilizzare i sistemi informatici del Ministero; controllare sotto il profilo sportivo i club sportivi e le società per azioni sportive operanti nelle discipline sportive ad esse affiliate; svolgere gli altri compiti stabiliti dal regolamento.
Esaminerò gli articoli successivi della legge nell'articolo che pubblicherò la prossima settimana.



