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Il diritto al riposo, uno degli elementi fondamentali della vita lavorativa, è garantito dall’art. 50 della Costituzione, mentre il diritto alle ferie annuali retribuite è disciplinato in modo concreto dalla Legge sul Lavoro n. 4857. In tale contesto, le ferie annuali si presentano come uno dei più importanti diritti sociali del diritto del lavoro, in quanto finalizzate a tutelare la salute fisica e psichica del lavoratore, ad accrescerne la produttività e ad assicurare la sicurezza del posto di lavoro. Il presente articolo valuta, alla luce delle disposizioni normative e della giurisprudenza, il sorgere del diritto alle ferie annuali retribuite, la determinazione della loro durata e i principi che ne regolano la fruizione.
Il diritto al riposo, uno degli elementi fondamentali della vita lavorativa, è garantito dall’art. 50 della Costituzione, mentre il diritto alle ferie annuali retribuite è disciplinato in modo concreto dalla Legge sul Lavoro n. 4857. In tale contesto, le ferie annuali si presentano come uno dei più importanti diritti sociali del diritto del lavoro, in quanto finalizzate a tutelare la salute fisica e psichica del lavoratore, ad accrescerne la produttività e ad assicurare la sicurezza del posto di lavoro. Il presente articolo valuta, alla luce delle disposizioni normative e della giurisprudenza, il sorgere del diritto alle ferie annuali retribuite, la determinazione della loro durata e i principi che ne regolano la fruizione.
1. Il sorgere del diritto alle ferie annuali retribuite
Ai sensi dell’art. 53 della Legge sul Lavoro n. 4857, i lavoratori che prestano la propria attività in virtù di un contratto di lavoro presso luoghi di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione della presente legge e che, a decorrere dalla data di inizio dell’attività alle dipendenze dello stesso datore di lavoro, abbiano lavorato almeno un anno, compreso il periodo di prova, hanno diritto alle ferie annuali retribuite. Il periodo di un anno di cui si tratta è il periodo di servizio che il lavoratore ha prestato senza interruzione alle dipendenze dello stesso datore di lavoro. Nel calcolo del periodo di un anno si include anche il periodo di prova ed è essenziale che il lavoratore abbia lavorato senza interruzioni.
2. Calcolo della durata delle ferie: anzianità di servizio e anzianità
La durata delle ferie annuali è determinata in base all’anzianità del lavoratore alla data in cui matura il diritto alle ferie. Si assume cioè a riferimento l’anzianità di servizio complessiva del lavoratore alla data in cui sorge il diritto alle ferie. Nell’art. 53 della Legge, la durata delle ferie è disciplinata in funzione dell’anzianità di servizio nel modo seguente:
almeno 14 giorni di ferie annuali retribuite ai lavoratori con un’anzianità di servizio compresa tra 1 e 5 anni (5 anni inclusi),
almeno 20 giorni ai lavoratori con un’anzianità di servizio superiore a 5 anni e inferiore a 15 anni,
almeno 26 giorni di ferie annuali retribuite ai lavoratori con un’anzianità di servizio pari o superiore a 15 anni (inclusi).
Tuttavia, per i lavoratori di età inferiore a 18 anni o superiore a 50 anni tale durata è di almeno 20 giorni.
3. Calcolo del periodo per un nuovo diritto alle ferie: l’inizio dell’anno di servizio
In base all’art. 54 della Legge n. 4857, il periodo di servizio di un anno necessario per il successivo diritto del lavoratore alle ferie annuali si calcola a decorrere dalla data in cui è sorto il precedente diritto alle ferie annuali. Questa importante disposizione consente di fruire del diritto alle ferie corrispondente a ciascun anno di servizio nel corso dell’anno di servizio successivo a quello in cui il diritto è maturato. Di conseguenza, ogni volta che si completa un anno di servizio il lavoratore acquisisce un nuovo diritto alle ferie e ne fruisce nel corso dell’anno di servizio successivo.
A titolo di esempio, se un lavoratore ha iniziato a lavorare il 1 luglio 2023 e lavora senza interruzioni alle dipendenze dello stesso datore di lavoro, il primo diritto alle ferie annuali sorge il 1 luglio 2024. In tal caso il lavoratore è tenuto a fruire di tali ferie tra il 1 luglio 2024 e il 30 giugno 2025.
4. Fruizione delle ferie annuali e obbligo del datore di lavoro
Il datore di lavoro è tenuto a far fruire delle ferie annuali retribuite il lavoratore nei cui confronti il diritto è sorto. Tale diritto può essere in parte ampliato dal contratto di lavoro o dal contratto collettivo di lavoro, ma non può essere limitato. L’art. 56 della Legge dispone che le ferie annuali devono essere godute senza essere frazionate. Tuttavia, per accordo delle parti, una parte delle ferie annuali può essere suddivisa in più frazioni, a condizione che essa non sia inferiore a 10 giorni.
Il datore di lavoro non può impedire al lavoratore di fruire delle ferie né sostituire tale diritto con un altro beneficio. Inoltre, durante le ferie non può essere operata alcuna trattenuta sulla retribuzione del lavoratore. Al contrario, al lavoratore che va in ferie la retribuzione relativa alle ferie deve essere corrisposta in anticipo, prima dell’inizio delle ferie (art. 57).
5. Casi in cui le ferie annuali non sono godute
Il diritto alle ferie annuali è un diritto limitato alla sua fruizione e, di regola, non è possibile sostituirlo con una somma di denaro. Tuttavia, qualora il contratto di lavoro del lavoratore cessi per qualsiasi causa, i crediti retributivi relativi ai periodi di ferie annuali non goduti sono corrisposti al lavoratore calcolandoli sull’ultima retribuzione (art. 59). Tale disposizione garantisce i diritti alle ferie pregressi del lavoratore.
6. La prassi delle ferie anticipate (fruizione di ferie in conto delle ferie dell’anno successivo)
Nella prassi i datori di lavoro hanno l’obbligo di far fruire delle ferie i lavoratori che hanno maturato il diritto alle ferie annuali retribuite. Tuttavia, per ragioni pratiche quali il mantenimento in servizio di lavoratori qualificati e specializzati, l’aumento della loro motivazione e la garanzia della continuità della forza lavoro, i datori di lavoro ricorrono talvolta a far fruire di ferie anche lavoratori che non hanno ancora maturato il diritto alle ferie annuali. Questa situazione è generalmente denominata “ferie anticipate” o “fruizione di ferie annuali in conto delle ferie dell’anno successivo”.
In questa prassi il lavoratore chiede di propria iniziativa le ferie annuali; il datore di lavoro, approvando la richiesta, fa fruire al lavoratore, a titolo di anticipo, di ferie annuali che questi non ha ancora maturato. Tali prassi sono frequentemente preferite, in particolare nei periodi in cui l’intensità stagionale diminuisce o nei confronti dei lavoratori che chiedono le ferie per motivi personali.
6.1. Fondamento giuridico e valutazione sotto il profilo normativo
Né nella Legge sul Lavoro n. 4857 né nel Regolamento sulle Ferie Annuali Retribuite esiste una disposizione che vieti espressamente di far fruire al lavoratore, in conto delle ferie dell’anno successivo, ferie annuali retribuite che questi non ha ancora maturato. Pertanto, non esistendo un divieto in tal senso, è possibile attuare una simile prassi a favore del lavoratore.
A condizione di non violare le disposizioni imperative della Legge e di non pregiudicare i diritti del lavoratore, il riconoscimento al lavoratore di un diritto alle ferie aggiuntivo o anticipato per comune volontà delle parti è giuridicamente valido. Del resto, in base al principio generalmente accettato nel campo del diritto del lavoro, i diritti riconosciuti ai lavoratori possono essere ampliati, purché non scendano al di sotto del limite minimo stabilito dalla Legge; possono essere estesi a favore del lavoratore.
Corte di Cassazione turca (Yargıtay), 9ª Sezione civile, ruolo n. 2008/14523, decisione n. 2010/3893, del 18.02.2010
“Nel caso di specie, dal cedolino paga di febbraio 2006 risulta che il diritto alle ferie del lavoratore ricorrente è stato goduto senza interruzione. In tal caso, anche se le ferie sono state godute prima del decorso del periodo di un anno, si deve ritenere che il ricorrente abbia fruito delle ferie annuali. Nella fruizione delle ferie annuali vi è il consenso del lavoratore.”
Corte d’Appello Regionale di Bursa (Bursa BAM), 3ª Sezione civile, ruolo n. 2019/1762, decisione n. 2020/894, del 15.6.2020
“Nella specifica controversia si è rilevato che, nei moduli firmati di richiesta di fruizione delle ferie annuali presentati al fascicolo, il ricorrente (sebbene prima del decorso del periodo di un anno) ha richiesto di fruire di ferie annuali retribuite per i periodi 20/02/2016 - 02/03/2016 e 10/04/2016 - 22/04/2016. Corte di Cassazione, 9ª Sezione civile, 2008/14523 - 2010/3893 - 18.02.2010 ‘In tal caso, anche se le ferie sono state godute prima del decorso del periodo di un anno, si deve ritenere che il ricorrente abbia fruito delle ferie annuali. Nella fruizione delle ferie annuali vi è il consenso del lavoratore. Non vi è alcuna pressione da parte del datore di lavoro al riguardo. In caso contrario si configurerebbe un abuso del diritto. L’accoglimento da parte del tribunale del credito per ferie annuali è stato errato.’ In forza di tale sentenza di riferimento, qualora vi sia il consenso del lavoratore e del datore di lavoro, Corte d’Appello Regionale di Bursa (Bursa BAM), 3ª Sezione civile, ruolo n. 2019/1762, decisione n. 2020/894, del 15.6.2020, le ferie godute prima del compimento di un anno devono ritenersi ferie annuali fruite.”
A questo proposito, il punto importante è che le ferie anticipate avvengano su espressa richiesta del lavoratore e con l’approvazione del datore di lavoro, ossia che si tratti di un negozio giuridico consensuale. In caso contrario, il fatto che il datore di lavoro faccia fruire unilateralmente al lavoratore ferie anticipate può diventare controverso dal punto di vista del diritto del lavoro.
6.2. L’ipotesi in cui il lavoratore che ha fruito di ferie anticipate lasci il lavoro
Uno dei problemi frequentemente riscontrati nella prassi è quello del lavoratore che, avendo fruito di ferie anticipate, lascia il lavoro prima di aver maturato il diritto alle ferie annuali. In tal caso si discute se i giorni di ferie che il lavoratore ha effettivamente goduto ma non ancora maturato possano essere compensati con la retribuzione al momento della cessazione del rapporto.
Le ferie annuali retribuite sono un diritto al riposo riconosciuto dalla Legge al lavoratore e sorgono soltanto se il lavoratore matura tale diritto (cioè lavora almeno un anno). Pertanto, delle ferie non ancora maturate non hanno alcun corrispettivo sul piano giuridico, e la retribuzione relativa a tali ferie non ha neppure natura di credito. In tale contesto, le ferie concesse in anticipo sono considerate una agevolazione accordata a discrezione e con il consenso del datore di lavoro. Quanto alla questione se, in caso di cessazione del contratto di lavoro, il datore di lavoro possa trattenere dalla retribuzione del lavoratore il corrispettivo delle ferie che gli ha fatto fruire senza che fossero state maturate, le decisioni della Corte di Cassazione in materia vanno nel senso che la restituzione in denaro non è possibile. Infatti;
Corte di Cassazione turca (Yargıtay), 9ª Sezione civile, ruolo n. 2016/26145, decisione n. 2020/11957, del 14.10.2020
“Non vi è alcun fondamento giuridico per chiedere la restituzione in denaro adducendo che le ferie annuali retribuite fatte godere dal datore di lavoro al lavoratore eccedevano quelle maturate.”
Decisione della 9ª Sezione civile della Corte di Cassazione turca (Yargıtay), ruolo n. 2016/26145, decisione n. 2020/11957
“Non vi è alcun fondamento giuridico per chiedere la restituzione in denaro adducendo che le ferie annuali retribuite fatte godere dal datore di lavoro al lavoratore eccedevano quelle maturate. Pertanto, è parimenti errato l’accoglimento del credito che il datore di lavoro ricorrente/convenuto in riconvenzionale ha richiesto per i 6 giorni in più fatti godere al lavoratore convenuto/ricorrente in riconvenzionale, mentre avrebbe dovuto essere respinto.”
In conclusione, come si riscontra frequentemente nella prassi, esistono prassi consistenti nell’ottenere dal lavoratore che ha fruito di ferie anticipate un’approvazione scritta nel senso che, in caso di cessazione del contratto di lavoro, la retribuzione delle ferie non godute sarà compensata con lo stipendio mensile. Tali prassi, tuttavia, non sono in linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione. La Corte di Cassazione ritiene infatti che, qualora il datore di lavoro faccia fruire al lavoratore ferie annuali retribuite in misura superiore a quelle maturate, non esista alcun fondamento giuridico perché egli chieda la restituzione in denaro del corrispettivo di tale eccedenza.
In questo contesto, se il datore di lavoro ha fatto fruire al lavoratore ferie in conto delle ferie dell’anno successivo prima che sorgesse il diritto alle ferie annuali e il lavoratore lascia il lavoro senza aver effettivamente maturato tale periodo di ferie, il datore di lavoro non ha il diritto di chiedere la restituzione della retribuzione delle ferie annuali fruite in eccesso. Tali prassi di ferie anticipate costituiscono un’agevolazione accordata dal datore di lavoro di propria volontà, e nei confronti del lavoratore non può essere avanzata alcuna pretesa retributiva retroattiva.



