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In questo studio esaminiamo le manipolazioni compiute dai datori di lavoro sulla busta paga. Alla luce delle sentenze della Corte di Cassazione turca (Yargıtay), illustriamo il concetto di “frode nella busta paga” e valutiamo le conseguenze giuridiche e amministrative di tali pratiche. In particolare, mostriamo che le buste paga in cui la colonna del lavoro straordinario è lasciata in bianco non costituiscono, di per sé, prova, anche se sono state firmate dal lavoratore.
La busta paga e il prospetto di calcolo della retribuzione sono documenti ufficiali che attestano la retribuzione del lavoratore e i diritti connessi alla retribuzione, l'orario di lavoro, il lavoro straordinario, il lavoro prestato nelle festività nazionali e nei giorni festivi, i premi corrisposti e le trattenute legali operate sulla retribuzione. Tali documenti rivestono grande importanza sia affinché il datore di lavoro adempia ai propri obblighi, sia affinché i diritti del lavoratore siano verificabili. Ai sensi dell'articolo 238 della Legge sulla Procedura Tributaria n. 213, il datore di lavoro è tenuto a predisporre la busta paga e a indicare chiaramente in essa le trattenute legali. Parallelamente, ai sensi dell'articolo 37 della Legge sul Lavoro n. 4857, nel corrispondere la retribuzione al lavoratore il datore di lavoro è tenuto a consegnargli il prospetto di calcolo della retribuzione, che indichi a che titolo la retribuzione è corrisposta e quali trattenute sono state operate.
Nella prassi della Corte di Cassazione turca (Yargıtay), il contenuto della busta paga viene verificato non solo sotto il profilo formale, ma anche sotto quello dell'esattezza sostanziale. In particolare, quando le retribuzioni spettanti ai lavoratori per lavoro straordinario, per il riposo settimanale e per il lavoro prestato nelle festività nazionali e nei giorni festivi non sono indicate chiaramente nella busta paga, oppure quando tali pagamenti vengono rappresentati come se fossero parte della retribuzione base del lavoratore, le buste paga in questione sono considerate fraudolente. In tale ambito, quando si accerta che le voci maturate che il datore di lavoro ha inserito nella busta paga, ad esempio per lavoro straordinario, lavoro nelle festività nazionali e nei giorni festivi (UBGT) o premi, non corrispondono in realtà a prestazioni effettivamente svolte, ma sono frazioni della retribuzione base del lavoratore, la Yargıtay qualifica tale pratica come “frode nella busta paga”. In un caso del genere si ritiene che il datore di lavoro non abbia pagato al lavoratore il lavoro straordinario o il lavoro festivo prestato e abbia comunque fatto ricorso a un artificio, indicando nella busta paga tali prestazioni come se fossero state retribuite; tale circostanza viene valutata a favore del lavoratore e alla busta paga non viene accordato credito.
Lo scopo di questo studio è illustrare il contenuto del concetto di “frode nella busta paga” nel quadro delle sentenze emesse dalla Yargıtay in relazione agli atti manipolativi del datore di lavoro sulla busta paga, e valutare le sanzioni giuridiche e amministrative che tali pratiche comportano. Quando la busta paga contiene la colonna del lavoro straordinario ma tale colonna è lasciata in bianco, il fatto che la busta paga sia stata firmata dal lavoratore non costituisce, di per sé, prova a suo sfavore. In simili casi è possibile provare il contrario del contenuto della busta paga con ogni mezzo di prova, comprese le dichiarazioni testimoniali.
La 22ª Sezione Civile della Yargıtay, nella sentenza del 29.05.2019, fascicolo n. 2017/8459 E., decisione n. 2017/12501 K., ha stabilito che;
“…Nel caso concreto risulta che l'attore abbia lavorato presso il luogo di lavoro del convenuto come operatore di pala caricatrice dal 21.07.2010 al 28.12.2012. Nel fascicolo sono presenti buste paga relative al periodo di servizio dell'attore, la cui firma non è contestata dal lavoratore attore e che contengono la maturazione di lavoro straordinario. Il tribunale, tenuto conto di ciò, ha respinto il credito per lavoro straordinario. Tuttavia, si è constatato che, sebbene in alcuni mesi le buste paga fossero state firmate dal lavoratore attore e contenessero la colonna del lavoro straordinario, tale colonna era vuota e non era stata effettuata alcuna maturazione, e che l'importo indicato nella busta paga era stato pagato tramite banca. Ciò stante, per i mesi di tale natura le buste paga firmate non possono essere prese in considerazione; mentre sarebbe stato necessario accertare se sia stato prestato lavoro straordinario ascoltando, per tali mesi, testimoni imparziali e privi di ostilità, e decidere di conseguenza, il fatto di non aver tenuto conto di ciò è errato e rende necessario l'annullamento.”
In base a questa sentenza, per le buste paga in cui la colonna del lavoro straordinario è vuota o non è stata effettuata alcuna maturazione, tali buste paga non sono accolte come prova definitiva neppure se recano la firma del lavoratore. L'esattezza del contenuto di tali buste paga deve essere dimostrata, nella controversia tra le parti, con diversi mezzi di prova, in primo luogo con le dichiarazioni di testimoni indipendenti e imparziali. Con questo orientamento, il fatto che il datore di lavoro produca come prova la firma del lavoratore senza mostrare nelle buste paga le maturazioni per lavoro straordinario è considerato lesivo dei diritti del lavoratore. In conclusione, per quanto riguarda i crediti per lavoro straordinario, il contenuto delle buste paga deve essere verificato in concreto e le carenze o le lacune delle buste paga devono essere interpretate a favore del lavoratore.
Un altro problema frequente nella prassi è che le maturazioni indicate nelle buste paga a titolo di lavoro straordinario restino a un livello simbolico. Con questo metodo i datori di lavoro cercano di impedire ai lavoratori di richiedere la retribuzione del lavoro straordinario. Tuttavia, il carattere simbolico delle maturazioni per lavoro straordinario non impedisce al lavoratore di provare il proprio credito. Il lavoratore può provare la pretesa relativa alla retribuzione del lavoro straordinario con ogni mezzo di prova di cui disponga. In tal caso l'importo indicato nella busta paga non è considerato prova definitiva; deve essere effettuata la compensazione anziché l'esclusione.
La 9ª Sezione Civile della Yargıtay, nella sentenza dell'8 giugno 2020, fascicolo n. 2016/27594 E. e decisione n. 2020/5017 K., ha richiamato l'attenzione sui seguenti aspetti:
“…Quando dalle buste paga firmate risulta che la retribuzione del lavoro straordinario è stata pagata, salvo che vi sia frode nella busta paga, il lavoratore deve dimostrare con prove scritte di aver effettivamente prestato più lavoro straordinario. Tuttavia, se il lavoratore ha dichiarato in una riserva (ihtirazî kayıt) che il credito per lavoro straordinario è superiore a quanto indicato nella busta paga, la prova del lavoro straordinario è possibile con ogni mezzo di prova. Se nella busta paga non vi è frode, le retribuzioni del lavoro straordinario sono state pagate e non è stata apposta alcuna riserva, per il lavoro straordinario accertato mediante dichiarazioni testimoniali i mesi pagati devono essere esclusi; in caso contrario tali pagamenti vengono compensati. In altri termini, se i datori di lavoro hanno effettuato maturazioni simboliche per impedire le richieste di lavoro straordinario dei lavoratori, tali mesi non vengono tolti dal calcolo, ma le retribuzioni per lavoro straordinario pagate vengono detratte dai crediti. Il tribunale deve calcolare i crediti per lavoro straordinario sulla base della retribuzione accertata, compensare gli importi indicati nelle buste paga, acquisire una perizia idonea al controllo e decidere valutando anche la riduzione discrezionale sulla pretesa.”
Secondo questa sentenza, le maturazioni per lavoro straordinario indicate in forma simbolica devono essere prese in considerazione ai fini della compensazione nel calcolo del credito del lavoratore e il calcolo deve essere supportato da ogni mezzo di prova.
In conclusione, se le buste paga recanti la firma del lavoratore contengono maturazioni per lavoro straordinario, la portata di tali prestazioni deve essere dimostrata in modo concreto con prove scritte, in particolare con i registri delle presenze o con i documenti redatti dal datore di lavoro. Nella prassi, tuttavia, si osserva che i datori di lavoro abusano di tale disciplina riportando nella busta paga importi simbolici per lavoro straordinario. In tali casi, anziché escludere del tutto dal calcolo dei crediti per lavoro straordinario le maturazioni simboliche indicate nella busta paga, la loro compensazione con i crediti effettivi sarebbe più conforme ai principi di giustizia ed equità.



