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Nel nostro articolo esaminiamo la valutazione giuridica del ruolo e della responsabilità dei comuni rispetto al problema dei parcheggi, che con l'aumento della densità veicolare legato all'urbanizzazione sta diventando una vera e propria cancrena.
Con la crescita della popolazione urbana, anche l'intensità del traffico aumenta di giorno in giorno. Gli effetti si avvertono in modo più marcato soprattutto nelle zone in cui la vita commerciale è intensa. L'aumento della densità veicolare incrementa anche il fabbisogno di parcheggi delle città. Insieme al problema dei parcheggi si aggrava anche quello del traffico. Il compito primario di soddisfare tale esigenza spetta ai comuni.
La Legge n. 5216 sui Comuni Metropolitani e la Legge n. 5393 sui Comuni attribuiscono ai comuni il potere di realizzare, gestire, dare in gestione o autorizzare parcheggi coperti e scoperti, nonché di individuare, gestire, dare in gestione e concedere in locazione posti auto sulle strade, sulle vie, sulle piazze e in luoghi analoghi; tuttavia si osserva che tale compito non viene adempiuto appieno dai comuni e che si tenta di superare il problema attraverso prassi come la trasformazione in parcheggio di una corsia di vie e strade. Nel ricorrere a tali prassi, però, assumono rilievo la questione se i parcheggi lungo le strade, le vie e le strade urbane, individuati con delibera della giunta comunale (encümen) e messi a gara, siano stati inseriti nel piano urbanistico attuativo, e la questione se il piano urbanistico attuativo sia stato modificato in tal senso. Sono illegittime le prassi attuate senza un'adeguata e sufficiente attività di ricerca, pianificazione e progettazione, senza precisare le modalità di attuazione con riguardo all'utilizzo, da parte della popolazione mobile e dei residenti della località, delle aree di sosta antistanti le loro abitazioni, e senza riservare posti auto alle persone con disabilità. Anche la decisione n. 2016/3243 E. – 2022/593 K. della 13ª Sezione del Consiglio di Stato conferma tale impostazione.
Inoltre, l'articolo 27 della Legge n. 5216 sui Comuni Metropolitani, intitolato "Rapporti di servizio e coordinamento tra i comuni", dispone quanto segue:
"…(Comma aggiunto: 12/11/2012-6360/11) I proventi che i comuni ricavano in materia di parcheggi ai sensi della normativa urbanistica sono trasferiti al comune metropolitano entro quarantacinque giorni dalla data di riscossione. I comuni metropolitani utilizzano tali proventi, a fronte del progetto di esproprio predisposto in base al piano approvato e al programma urbanistico quinquennale, per l'acquisto dei terreni necessari alla realizzazione di strutture di parcheggio e per la costruzione di parcheggi di zona e di parcheggi generali. Tali proventi non possono essere utilizzati per scopi diversi da quelli indicati nel presente comma." Tale disposizione disciplina l'obbligo dei comuni di costituire un fondo parcheggi e di destinarlo alla realizzazione di strutture di parcheggio.
Sia nelle relazioni del Ministero dell'Interno in materia sia negli accertamenti della Corte dei Conti (Sayıştay) si rileva che, sebbene ai sensi del Regolamento sui Parcheggi i corrispettivi per i parcheggi riscossi dai comuni dal 1994 debbano essere utilizzati esclusivamente per fornire il servizio di parcheggio, i comuni hanno impiegato tali corrispettivi per altre finalità; che le amministrazioni locali non hanno assicurato in misura adeguata il servizio di parcheggio, che avrebbe dovuto essere fornito a fronte dei corrispettivi riscossi per le abitazioni prive di posti auto e che è importante ai fini della soluzione del problema del traffico nelle aree residenziali; e che i corrispettivi per i parcheggi riscossi in violazione del Regolamento sui Parcheggi non sono stati utilizzati per l'acquisto di terreni destinati a strutture di parcheggio né per la realizzazione di parcheggi di zona o generali.
Si è constatato che i corrispettivi per i parcheggi riscossi, ai sensi del Regolamento sui Parcheggi, presso gli edifici il cui fabbisogno di parcheggio non può essere soddisfatto nella propria particella sono stati in generale utilizzati per la costruzione di parcheggi, ma che alcuni comuni, anche mediante delibera del consiglio comunale, hanno impiegato le somme presenti nel conto parcheggi per altri servizi del comune e per far fronte ai propri obblighi finanziari. È emerso che una parte dei comuni tiene da tempo i fondi dei parcheggi sui conti bancari e non ha alcuna intenzione di destinarli all'acquisto di terreni o alla costruzione di parcheggi; che tali prassi, contrarie all'articolo 11 del Regolamento, sono state oggetto di indagini, ma che, con decisione del Consiglio di Stato, le autorizzazioni a procedere nei confronti dei sindaci sono state revocate sul rilievo che non vi fosse alcun danno erariale.
L'obbligo primario di superare il problema dei parcheggi, che si aggrava con l'urbanizzazione, spetta ai comuni. Per quanto i comuni cerchino di ricorrere a soluzioni pratiche, essi devono adottare atti conformi alla normativa urbanistica e rispondenti alle esigenze dei residenti della zona, sulla base di valutazioni efficaci. Pur esistendo disposizioni in materia, dalle valutazioni sopra svolte emerge che vi sono problemi sotto il profilo dell'applicabilità. In tale quadro riteniamo opportuno che il Regolamento sui Parcheggi sia riesaminato e che venga predisposta una nuova normativa, con la partecipazione di tutti i soggetti interessati e l'acquisizione dei loro pareri, in modo da risultare maggiormente applicabile e da obbligare le amministrazioni locali a occuparsi della questione.



