Questo contenuto è stato tradotto dal testo originale.
La funzione di risolvere le controversie spetta in linea di principio allo Stato, che la esercita attraverso il potere giudiziario. I metodi alternativi di risoluzione delle controversie sono invece strumenti facoltativi, che affiancano gli organi giurisdizionali dello Stato, nei quali un terzo imparziale assiste le parti nella soluzione della controversia ed elabora soluzioni per eliminare il contrasto tra di esse.
I metodi alternativi di risoluzione delle controversie e la mediazione
La funzione di risolvere le controversie spetta in linea di principio allo Stato, che la esercita attraverso il potere giudiziario. I metodi alternativi di risoluzione delle controversie sono invece strumenti facoltativi, che affiancano gli organi giurisdizionali dello Stato, nei quali un terzo imparziale assiste le parti nella soluzione della controversia ed elabora soluzioni per eliminare il contrasto tra di esse.
Sebbene i metodi alternativi di risoluzione delle controversie siano di diversi tipi, i tre fondamentali sono la negoziazione, la mediazione e l'arbitrato.
La negoziazione è un metodo alternativo in cui le parti espongono e discutono reciprocamente l'oggetto della controversia, le proprie richieste e il tipo di soluzione che desiderano, mentre la mediazione è il metodo con cui la controversia tra le parti viene risolta con l'assistenza di un terzo imparziale, il mediatore. L'arbitrato, un ulteriore metodo, consiste invece nella risoluzione della controversia, anziché da parte della giurisdizione statale, da parte di soggetti privati denominati arbitri.
La mediazione come metodo alternativo di risoluzione delle controversie
La mediazione è un metodo facoltativo di risoluzione delle controversie, condotto da un terzo imparziale e indipendente che ha ricevuto una formazione specialistica e volto a consentire alle parti di incontrarsi e di sviluppare un percorso di soluzione della loro controversia.
Come definita dalla Legge sulla Mediazione nelle Controversie Civili n. 6325 (HUAK) del 07/06/2012, la mediazione è “il metodo di risoluzione delle controversie condotto in via facoltativa con la partecipazione di un terzo imparziale e indipendente che ha ricevuto una formazione specialistica, il quale, applicando tecniche sistematiche, riunisce le parti allo scopo di confrontarsi e negoziare, instaura tra di esse un processo di comunicazione affinché si comprendano reciprocamente e giungano così a elaborare da sole la propria soluzione e, qualora emerga che le parti non riescono a elaborare una soluzione, può anche formulare una proposta di soluzione” (Legge n. 6325, art. 2).
Durante la mediazione le parti godono di pari diritti; in breve, tutti i loro diritti relativi all'intero procedimento sono uguali, nel senso che nessuna parte può essere esclusa dal procedimento né vedere limitato il proprio diritto di parola rispetto all'altra. Salvo diverso accordo tra le parti, il mediatore è tenuto a mantenere riservati le informazioni, i documenti e le altre registrazioni che gli vengono presentati o che ottiene in qualsiasi modo nell'ambito dell'attività di mediazione. Anche le parti sono tenute al rispetto della riservatezza. Nei confronti del mediatore che agisce in violazione della regola della riservatezza può essere disposta la cancellazione dall'albo dei mediatori. Egli è inoltre soggetto a responsabilità civile e penale.
Poiché l'attività di mediazione è, in linea di principio, un metodo di risoluzione alternativo, le parti hanno il diritto di ricorrervi o di non ricorrervi. Sono considerate controversie seriali almeno quindici controversie in cui una delle parti è la stessa e per le quali ci si rivolge alla mediazione entro un mese. Tuttavia, dal 1° gennaio 2018 il ricorso al mediatore per i crediti dei lavoratori è stato reso obbligatorio ed è divenuto condizione di procedibilità dell'azione. In sintesi, la mediazione ha cessato di essere una via di risoluzione alternativa ed è diventata una via obbligatoria. Lo scopo principale di tale scelta è ridurre il carico di lavoro dei tribunali e consentire al lavoratore di ottenere il proprio credito con minori costi, senza essere vincolato a procedimenti giudiziari di lunga durata.
La mediazione nelle controversie di lavoro in Turchia
Lo scopo delle vie alternative di risoluzione nelle controversie di lavoro è risolvere i contrasti tra lavoratore e datore di lavoro in tempi più brevi e a costi più contenuti, in modo equo e amichevole. L'istituto della mediazione come condizione di procedibilità è stato introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento dalla Legge sui Tribunali del Lavoro n. 7036. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge sui Tribunali del Lavoro, nelle cause fondate sulla legge o su un contratto di lavoro individuale o collettivo, aventi ad oggetto crediti e indennità del lavoratore o del datore di lavoro, nonché nelle cause promosse con domanda di reintegrazione, il previo ricorso al mediatore è condizione di procedibilità. In altri termini, in tali cause è obbligatorio essersi rivolti al mediatore prima di proporre l'azione. La mancata presentazione di tale richiesta sarà considerata mancanza di una condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 114 del Codice di Procedura Civile (HMK). Tuttavia, nei colloqui di mediazione condotti per libera volontà delle parti non sussiste l'obbligo di raggiungere un accordo. Qualora non si raggiunga un accordo davanti al mediatore, le parti potranno far valere i propri diritti davanti al giudice.
Le parti possono rivolgersi facoltativamente al mediatore anche per le controversie che non rientrano nell'ambito della mediazione obbligatoria previsto dalla legge. Ai sensi dell'articolo 3 della Legge sui Tribunali del Lavoro, nelle cause di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, nonché nelle relative azioni di accertamento, di opposizione e di regresso, non sussiste l'obbligo di essersi rivolti al mediatore prima di proporre l'azione. Le parti di tali controversie potranno sia agire davanti ai Tribunali del Lavoro sia ricorrere all'istituto della mediazione.
La mediazione obbligatoria nelle cause di reintegrazione
A decorrere dal 01.01.2018, il lavoratore il cui contratto di lavoro sia stato risolto, sostenendo che nella comunicazione di recesso non sia stato indicato alcun motivo o che il motivo indicato non costituisca un motivo valido, è tenuto a rivolgersi al mediatore con domanda di reintegrazione entro un mese dalla data di notifica della comunicazione di recesso. In presenza di un rapporto tra datore di lavoro principale e subappaltatore, quando ci si rivolge al mediatore con domanda di reintegrazione, affinché l'accordo possa realizzarsi è richiesto che i datori di lavoro partecipino congiuntamente ai colloqui di mediazione e che le loro volontà siano tra loro conformi. Il lavoratore che, entro il termine di decadenza di un mese, non si rivolga al mediatore sostenendo l'invalidità del recesso perde il diritto di proporre l'azione di reintegrazione; e il recesso effettuato dal datore di lavoro produce gli effetti e le conseguenze di un recesso valido.
Il procedimento di mediazione
Ufficio di mediazione competente:
La richiesta di mediazione si presenta all'ufficio di mediazione del luogo in cui si trova il domicilio della controparte o il luogo in cui viene svolto il lavoro; qualora le controparti siano più di una, ci si rivolge all'ufficio di mediazione del luogo del domicilio di una di esse. In mancanza di un ufficio di mediazione, la richiesta si presenta alla cancelleria del tribunale civile di pace.
Designazione del mediatore:
Il mediatore che svolgerà l'incarico può essere designato dall'ufficio di mediazione tra i mediatori iscritti all'albo dei mediatori, ma è anche possibile che le parti si accordino su un mediatore scelto dall'elenco loro trasmesso.
Il mediatore designato informa le parti della designazione e le invita al primo incontro. Le parti possono partecipare ai colloqui di mediazione personalmente oppure tramite i propri rappresentanti legali o avvocati; inoltre, un dipendente autorizzato per iscritto dal datore di lavoro può partecipare ai colloqui in rappresentanza di quest'ultimo. In presenza di un rapporto tra datore di lavoro principale e subappaltatore, quando ci si rivolge al mediatore con domanda di reintegrazione, affinché le parti possano accordarsi è richiesto che i datori di lavoro partecipino congiuntamente ai colloqui di mediazione e che le loro volontà siano tra loro conformi.
Durata della mediazione:
Nelle cause di lavoro la mediazione può svolgersi soltanto entro i termini previsti dalla legge. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, della Legge sui Tribunali del Lavoro, il mediatore deve concludere la procedura entro tre settimane dalla data in cui gli è stato conferito l'incarico. In casi di necessità, tale termine può essere prorogato dal mediatore per un massimo di una settimana. Tuttavia, nella mediazione facoltativa nelle cause di lavoro, la limitazione di durata prevista da tale articolo non si applica.
Dalla presentazione della richiesta all'ufficio di mediazione fino alla data di redazione del verbale finale, i termini di prescrizione sono sospesi e i termini di decadenza non decorrono.
Conclusione della mediazione:
Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della Legge sulla Mediazione nelle Controversie Civili, rubricato “Conclusione della mediazione”, la mediazione si conclude nei seguenti casi;
- le parti raggiungono un accordo,
- il mediatore, dopo aver consultato le parti, accerta che sia inutile compiere ulteriori sforzi per la mediazione,
- una delle parti comunica alla controparte o al mediatore di recedere dall'attività di mediazione,
- le parti, di comune accordo, pongono fine all'attività di mediazione,
- si accerta che la controversia non è idonea alla mediazione.
Qualora la mediazione si concluda nei modi indicati, il mediatore redige un verbale finale sottoscritto dalle parti, dai loro rappresentanti legali o dai loro avvocati.
Il comma 2 dello stesso articolo elenca tali ipotesi come accordo delle parti, mancato accordo o conclusione in altro modo.
Le regole applicabili nel caso in cui le parti raggiungano un accordo all'esito dei colloqui di mediazione sono disciplinate dall'articolo 18 della HUAK. Qualora al termine dell'attività di mediazione si raggiunga un accordo, le parti non potranno proporre azione in merito ai punti concordati. Per i punti sui quali non è stato possibile raggiungere un accordo in sede di mediazione è invece possibile proporre azione. Il verbale di mancato accordo, redatto per attestare che le parti non si sono accordate e recante le firme delle parti, dei loro avvocati o rappresentanti legali e del mediatore, deve essere allegato all'atto introduttivo della causa da proporre davanti al Tribunale del Lavoro. In caso contrario, se esso non viene prodotto nel fascicolo della causa neppure entro il termine supplementare che verrà concesso per la produzione, la causa viene respinta per motivi procedurali.
Qualora al termine dell'attività di mediazione si raggiunga un accordo, l'ambito dell'accordo è determinato dalle parti e, se viene redatto un documento di accordo, esso è sottoscritto dalle parti e dal mediatore. (Legge sulla Mediazione nelle Controversie Civili, art. 18, comma 1) Se le parti raggiungono un accordo al termine dell'attività di mediazione, possono chiedere che sul documento di accordo sia apposta un'annotazione di esecutività. Le parti possono chiedere l'annotazione di esecutività del documento di accordo al tribunale competente per materia e per territorio. Il documento di accordo è valido anche in assenza dell'annotazione di esecutività. Tuttavia, il documento di accordo recante l'annotazione di esecutività è trattato come una decisione del tribunale, ossia come un documento avente natura di titolo giudiziale. Il documento di accordo recante l'annotazione di esecutività può essere sottoposto, proprio come una decisione del tribunale, all'esecuzione forzata fondata su un titolo giudiziale.
Nella disciplina della mediazione nelle cause di lavoro, qualora non si riesca a raggiungere le parti, non si possano tenere i colloqui perché le parti non partecipano, ovvero all'esito dei colloqui svolti si raggiunga o non si raggiunga un accordo, il mediatore pone fine all'attività di mediazione, redige il verbale finale e comunica immediatamente la situazione all'ufficio di mediazione.
Ai sensi dell'articolo 21 della Legge sul Lavoro, qualora al termine dei colloqui di mediazione svolti sulla domanda di reintegrazione le parti si accordino per la reintegrazione del lavoratore, esse sono tenute a determinare: a) la data di reintegrazione, b) l'importo monetario della retribuzione e degli altri diritti del lavoratore maturati, fino a un massimo di quattro mesi, per il periodo in cui egli non è stato occupato, c) l'importo monetario dell'indennità da corrispondere al lavoratore in caso di mancata reintegrazione. In caso contrario, l'accordo si considera non raggiunto e il verbale finale viene redatto di conseguenza.
Qualora all'esito dei colloqui di mediazione non si raggiunga un accordo, le parti potranno proporre azione davanti al tribunale del lavoro entro due settimane dalla data di redazione del verbale finale. Sebbene la legge preveda come decorrenza del termine di decadenza di due settimane per proporre l'azione “la data di redazione del verbale”, tale data deve essere intesa come la data di notifica al lavoratore del verbale finale redatto dal mediatore. Inoltre, non è ammessa né l'interruzione né la sospensione di tale termine.
Compenso del mediatore:
Ai sensi dell'articolo 3 della Legge sui Tribunali del Lavoro, qualora le parti raggiungano un accordo al termine dell'attività di mediazione, il compenso del mediatore è sostenuto in parti uguali dalle parti, salvo diverso accordo, secondo la Seconda Parte della Tariffa dei Compensi di Mediazione allegata alla Tariffa Minima dei Compensi di Mediazione (la “Tariffa”).
Qualora al termine dell'attività di mediazione non si riesca a raggiungere le parti, non si possano tenere i colloqui perché le parti non partecipano, ovvero le parti non si accordino all'esito di colloqui di durata inferiore a due ore, l'importo corrispondente a due ore è pagato dal bilancio del Ministero della Giustizia secondo la Prima Parte della Tariffa. Qualora le parti non si accordino all'esito di colloqui di durata superiore a due ore, il compenso relativo alla parte eccedente le due ore è sostenuto in parti uguali dalle parti, salvo diverso accordo, tenuto conto dell'oggetto della controversia, secondo la Prima Parte della Tariffa. Il compenso di mediazione pagato dal bilancio del Ministero della Giustizia e sostenuto dalle parti è considerato spesa di giudizio.
Praticante avvocato Aleyna Nur Acır



