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Il Regolamento recante modifiche al Regolamento sul divieto di pubblicità dell'Unione degli Ordini Forensi Turchi (Türkiye Barolar Birliği) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 326227 del 09.08.2024 e con la modifica l'ambito dei divieti è stato notevolmente ampliato. In questo articolo le modifiche e le nuove disposizioni sono esaminate in modo comparativo, insieme alle singole disposizioni di ciascun articolo. Tra le principali modifiche figurano: l'introduzione di divieti dettagliati relativi ai luoghi di colloquio e agli studi legali; il divieto di utilizzare più di una targa nello studio legale; l'abolizione della precedente procedura dell'invio di una lettera di diffida in caso di violazione delle disposizioni del Regolamento; l'enfasi posta sull'identità professionale e sulla vita privata; l'introduzione di limiti nuovi e ampi all'uso dei social media; la possibilità che la mancata cessazione di un fatto che viola il divieto di pubblicità sia valutata come recidiva.
Il Regolamento recante modifiche al Regolamento sul divieto di pubblicità dell'Unione degli Ordini Forensi Turchi è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 326227 del 09.08.2024. In questo articolo le modifiche e le nuove disposizioni apportate al Regolamento sul divieto di pubblicità dell'Unione degli Ordini Forensi Turchi sono esaminate in modo comparativo, insieme alle singole disposizioni di ciascun articolo.
ARTICOLO 1 – FINALITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE E FONDAMENTO:
Il contenuto dell'articolo 1 del Regolamento è stato riformulato in modo da comprendere esclusivamente la finalità del Regolamento.
ARTICOLO 4 – I COLLOQUI PROFESSIONALI DELL'AVVOCATO, LA STRUTTURA E L'INDIPENDENZA DEGLI STUDI:
L'articolo 4 del Regolamento, che prima della modifica era disciplinato sotto la rubrica «Studio», è stato modificato dalla nuova disciplina in «I colloqui professionali dell'avvocato, la struttura e l'indipendenza degli studi», e sono stati introdotti divieti dettagliati relativi ai luoghi di colloquio e agli studi legali. In base alla nuova disciplina, il luogo, il contesto e il contenuto del colloquio con il cliente devono essere idonei allo scopo del colloquio, consoni al decoro della professione e tali da non violare il divieto di pubblicità. Sebbene l'obbligo, previsto dalla vecchia disciplina, per l'avvocato di ricevere i clienti nel proprio studio sembri venuto meno, la nuova disciplina rinvia anche all'articolo 51 della Legge sull'Avvocatura. L'articolo 51 della Legge sull'Avvocatura, sotto la rubrica «Luoghi non idonei alla consulenza», dispone: «Gli avvocati hanno il divieto di prestare consulenza giuridica ai clienti e di accettare incarichi in luoghi diversi dai propri studi iscritti presso l'ordine forense, nell'aula di udienza o in qualsiasi altra parte del palazzo di giustizia. La disposizione del comma precedente non si applica nei casi in cui l'avvocato sia specificamente convocato.» Pertanto, il divieto di colloquio fuori dallo studio permane. Tuttavia, non si è tenuto conto del fatto che nelle condizioni attuali si sono diffusi home office, uffici virtuali e simili e non è stato operato, al riguardo, l'adeguamento necessario in modo dettagliato. Inoltre, viene posta enfasi sul fatto che il colloquio sia condotto in modo da non violare il divieto di pubblicità e sulla riservatezza dei colloqui. Con la nuova disciplina sono stati altresì aggiunti i divieti per i soggetti rientranti nell'ambito del suddetto Regolamento di avere più di uno studio e di aprire filiali, nonché di denominare gli avvocati, gli studi legali e le associazioni professionali tra avvocati che svolgono attività in Turchia e all'estero con denominazioni quali «ufficio di collegamento» o «partner di soluzione» che diano l'impressione di una collaborazione stabile e continuativa.
Articolo 5 – Targa:
Nella nuova disciplina relativa alla targa all'articolo 5 del Regolamento sono stati corretti gli errori di scrittura e tutte le occorrenze indicate come «unvan» (titolo) sono state modificate in «ünvan».
Nel terzo comma modificato dell'articolo 5 è stato introdotto il divieto di utilizzare più di una targa per un avvocato nello studio legale. Allo stesso tempo, tenuto conto della diffusione dell'uso degli indirizzi elettronici registrati, è stato consentito di aggiungere alla targa anche l'indirizzo KEP (Posta Elettronica Certificata). Inoltre, è stata introdotta una disciplina dei termini per il caso di cambio di indirizzo, e tra le modifiche figura anche la concessione di 1 settimana per la rimozione della targa presente all'indirizzo precedente.
ARTICOLO 6 – DOCUMENTI STAMPATI E DOCUMENTI ELETTRONICI:
L'articolo 6 del Regolamento, che prima della modifica era disciplinato sotto la rubrica «Documenti stampati», è stato adeguato alla tecnologia attuale e, con la nuova disciplina, la rubrica è stata modificata in «Documenti stampati e documenti elettronici»; nell'articolo in questione tutte le espressioni previste come «Carta intestata, biglietti da visita e altri documenti stampati» sono state modificate in «Carta intestata, biglietti da visita di ogni tipo, altri documenti stampati ed elettronici». Anche l'espressione «titolo accademico» contenuta nell'articolo è stata limitata, modificandola in «titolo accademico in ambito giuridico». Ad esempio, è vietato l'uso di qualifiche quali dottore in storia, dottore in sociologia, dottore in medicina oppure pubblico ministero o parlamentare in pensione, al di fuori dell'ambito giuridico. Poiché solo i titoli accademici in ambito giuridico possono essere utilizzati insieme al titolo di avvocato, l'articolo 12, comma 1, lettera b), della Legge sull'Avvocatura n. 1136, intitolato «Attività compatibili con l'esercizio dell'avvocatura», annovera tra le attività compatibili con l'avvocatura la «cattedra di professore ordinario e di professore associato in ambito giuridico». I titoli di professore ordinario e di professore associato conseguiti in ambiti diversi da quello giuridico non possono essere utilizzati insieme al titolo di avvocato. Inoltre, non possono essere indicati gli incarichi passati e presenti nei partiti politici. Peraltro, mentre l'ultimo comma dell'articolo in questione recitava «I soggetti rientranti nell'ambito del presente Regolamento non possono utilizzare timbri a forma di sigillo», esso è stato modificato in «I soggetti rientranti nell'ambito del presente Regolamento non possono utilizzare segni che possano essere confusi con i sigilli ufficiali», e l'ambito del divieto è stato così ampliato.
ARTICOLO 7 – USO DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE SCRITTI, AUDIO, VISIVI E ONLINE
Sono state abrogate anche le disposizioni dell'articolo 8 del Regolamento, intitolato «Rapporti con i media», e dell'articolo 9, intitolato «Internet». Al posto di tali articoli è stato disciplinato l'articolo 7, intitolato «Uso dei mezzi di comunicazione scritti, audio, visivi e online».
Mentre nell'articolo 7 del vecchio Regolamento era presente la disposizione intitolata «Elenco telefonico», con la modifica tale disposizione, non avendo più oggi alcun ambito di utilizzo, è stata modificata, in conformità alle condizioni attuali, con una disciplina molto ampia sotto la rubrica «Uso dei mezzi di comunicazione scritti, audio, visivi e online».
Mentre la vecchia disciplina prevedeva che i soggetti rientranti nell'ambito del Regolamento potessero annunciare, attraverso giornali e altra stampa scritta e senza finalità pubblicitaria, i cambi di indirizzo, l'apertura di studi, il ritorno all'esercizio della professione dopo un'interruzione superiore a sei mesi, nonché l'ingresso e l'uscita da un'associazione professionale tra avvocati, la nuova disciplina, in linea con gli sviluppi tecnologici, introduce la possibilità di effettuare tali annunci mediante mezzi di comunicazione scritti, audio e visivi e canali online.
Alle lettere b), c), d) e f) dell'articolo 7 del Regolamento sono state introdotte ampie limitazioni all'uso dei social media da parte dell'avvocato.
La lettera b) dell'articolo 7 del Regolamento, ponendo enfasi sull'identità professionale e sulla vita privata, prevede che gli avvocati non possano effettuare pubblicazioni di natura pubblicitaria sulla propria vita, sui propri guadagni e sulle proprie attività professionali in modo da associarle alla propria identità professionale e che, nei casi in cui nei mezzi di comunicazione scritti, audio, visivi e online sia utilizzato il titolo di avvocato, essi siano tenuti ad astenersi, nelle pubblicazioni relative alla propria vita privata, da comportamenti idonei a ledere il prestigio della professione forense.
La nuova disciplina della lettera c) dell'articolo 7 del Regolamento recita: «Nei mezzi di comunicazione scritti, audio, visivi e online, non possono mettere in primo piano, in modo tale da poter costituire pubblicità, le cause passate o in corso o la questione giuridica su cui stanno lavorando. Non possono rilasciare dichiarazioni né effettuare pubblicazioni agendo come portavoce delle parti. Nei casi di necessità, possono fornire informazioni e rilasciare dichiarazioni, a condizione di rimanere entro la dimensione giuridica dei fascicoli delle cause passate o in corso. Tuttavia, al fine di acquisire incarichi, non possono effettuare pubblicazioni, né compiere pubblicazioni scritte o visive, condividendo informazioni di contenuto generale e astratto accessibili a chiunque.» I divieti contenuti nelle disposizioni del vecchio articolo sono stati ampliati e si è richiamata in particolare l'attenzione sulle pubblicazioni sui social media quali Instagram, YouTube e X. Riteniamo tuttavia che i divieti introdotti dalla nuova disciplina non siano definiti in modo pieno e chiaro e che alcune disposizioni siano formulate in modo aperto all'interpretazione.
Ad esempio, la condivisione diretta sui social media di una recente decisione della Corte di Cassazione turca (Yargıtay) o il commento a una decisione condivisa potranno essere qualificati come violazione del divieto di pubblicità? Del pari, la condivisione sui social media di informazioni giuridiche e la realizzazione di un video sulla base di tali informazioni, condiviso sui profili social, potranno essere qualificate come violazione del divieto di pubblicità oppure saranno considerate al di fuori di tale ambito? Tutti questi aspetti non sono noti con certezza; riteniamo tuttavia che l'applicazione del Regolamento si consoliderà sulla base delle sanzioni che saranno irrogate in futuro per le violazioni del divieto di pubblicità.
La lettera ç) dell'articolo 7 del Regolamento recita: «Nei mezzi di comunicazione scritti, audio, visivi e nei canali online, nelle trasmissioni a cui partecipano o di cui fanno parte, a qualsiasi titolo, sono tenuti ad astenersi da qualsiasi comportamento che possa essere considerato pubblicità e da qualsiasi dichiarazione e pubblicazione idonea a ledere il prestigio della professione forense.» La disposizione in questione è dettata con riferimento ai programmi e alle trasmissioni televisive e su internet.
La lettera d) dell'articolo 7 del Regolamento recita: «Non possono utilizzare nomi di dominio il cui contenuto sia diretto esclusivamente ad acquisire notorietà, a mettersi davanti ai colleghi o ad acquisire incarichi mediante pubblicità. Il nome di dominio non può essere contrario al decoro della professione forense. Possono aprire un sito internet limitato alle seguenti informazioni: nome e cognome del titolare o dei titolari del sito e, se esistente, titolo accademico in ambito giuridico e fotografia; nome e cognome degli altri avvocati che lavorano nello studio e, se esistente, titolo accademico in ambito giuridico; se si tratta di un'associazione professionale tra avvocati, la denominazione registrata; se si tratta di uno studio legale, la denominazione dello studio; i numeri di iscrizione all'Unione degli Ordini Forensi Turchi e all'ordine forense; le date di inizio della professione; l'università di laurea; le lingue straniere conosciute; l'indirizzo dello studio in cui è svolta l'attività professionale; i numeri di telefono e di fax; l'indirizzo e-mail e l'indirizzo di posta elettronica certificata. Sul sito internet non possono condividere, sotto la voce «referenze» o sotto altra denominazione, informazioni sui propri clienti o sulle persone e sulle istituzioni a cui prestano consulenza. Sui siti internet possono fornire informazioni sui settori in cui opera lo studio, senza che ciò implichi specializzazione.» La disposizione in questione contiene espressioni astratte quali «esclusivamente ad acquisire notorietà» e «senza che ciò implichi specializzazione», e il loro ambito non è determinato in modo chiaro, preciso e limitato. Inoltre, la nuova disciplina introduce il divieto per gli avvocati di condividere informazioni sui propri clienti o sulle persone o istituzioni a cui prestano consulenza.
La lettera e) dell'articolo 7 del Regolamento recita: «Al fine di acquisire incarichi e in modo da determinare concorrenza con i colleghi, nei canali online e nella progettazione dei siti internet o nei codici rilevabili dai motori di ricerca, non possono utilizzare codici di indirizzamento, parole chiave, sottodomini o indirizzi di pagina diretti a mettere in primo piano le proprie attività professionali e a collocarsi nelle prime posizioni dei motori di ricerca, né applicare metodi analoghi. Non possono compiere atti e operazioni che mettano in primo piano nei canali online contenuti da essi stessi predisposti o fatti predisporre, o predisposti nei loro confronti, a titolo oneroso o gratuito. Non possono utilizzare né consentire l'utilizzo di scorciatoie internet che indirizzino gli utenti al proprio sito o dal proprio sito a un altro sito; non possono inserire né ricevere pubblicità nei canali online.»
La lettera b) dell'articolo 9, abrogato, del vecchio Regolamento prevedeva: «A condizione che non siano finalizzati all'acquisizione di incarichi e non determinino concorrenza sleale con i colleghi, nel registrare i propri siti internet nei motori di ricerca non possono utilizzare come parola chiave (keyword) alcuna parola o frase promozionale diversa da “nome e cognome”, “denominazione dell'associazione professionale tra avvocati”, “denominazione dello studio legale”, “città in cui si trovano e ordine forense di iscrizione”, “avvocato, diritto, giurista, giustizia, difesa, accusa, uguaglianza, diritto soggettivo”.» In tale articolo abrogato sono state eliminate tutte le parole elencate a titolo di esempio come parole chiave e, con la nuova disciplina, in loro luogo sono stati introdotti i concetti di codice di indirizzamento, parola chiave, sottodominio e indirizzo di pagina. In questo modo, rispetto alla vecchia disciplina, è stata introdotta una novità nell'uso di internet.
La lettera f) dell'articolo 7 del Regolamento è stata aggiunta con la seguente disposizione: «A condizione che non siano finalizzati all'acquisizione di incarichi e non determinino concorrenza con i colleghi, possono annunciare le informazioni relative alle proprie candidature nelle elezioni degli organi e della presidenza degli ordini forensi o dell'Unione degli Ordini Forensi Turchi e nelle elezioni generali o locali, mediante mezzi di comunicazione scritti, audio, visivi e canali online, con inizio al massimo 2 mesi prima della data delle elezioni e termine entro i 10 giorni successivi alle elezioni. Tali annunci sono idonei allo scopo e consoni al decoro della professione.»
VECCHIO ARTICOLO 10 ABROGATO:
La disposizione dell'articolo 10 del vecchio Regolamento, intitolata «Collaborazione», è stata abrogata. Tuttavia, la rubrica di tale disposizione è stata modificata in «Struttura e indipendenza degli studi» e la disposizione è stata nuovamente disciplinata, con la nuova disciplina, nell'articolo 4 del Regolamento modificato. L'articolo 4 del Regolamento modificato è stato illustrato sopra in dettaglio.
ARTICOLO 11 – OBBLIGHI:
L'articolo 11 del Regolamento, intitolato «Obblighi», ha continuato a mantenere la stessa rubrica con la nuova disciplina e nel suo contenuto è stata aggiunta l'espressione «mettersi davanti ai colleghi». Inoltre, l'espressione «...qualsiasi iniziativa che possa essere considerata pubblicità per acquisire incarichi...» è stata riformulata in «qualsiasi iniziativa diretta ad acquisire incarichi mediante pubblicità», ampliando così la portata della disposizione.
ARTICOLO 12 – VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO
L'articolo 12 del Regolamento disciplina le conseguenze della violazione delle disposizioni del Regolamento. Nella vecchia disciplina si prevedeva e si applicava che, in caso di accertamento della violazione delle disposizioni del presente Regolamento, gli ordini forensi inviassero anzitutto all'interessato una lettera di diffida assegnando 15 giorni per la rimozione della violazione e che, in caso contrario, l'ordine forense avviasse d'ufficio un'indagine; nella nuova disciplina, invece, la lettera di diffida e la condizione del termine di 15 giorni sono state del tutto eliminate dalla prassi ed è stata operata una modifica più severa, nel senso che l'ordine forense avvierà direttamente d'ufficio un'indagine. All'articolo in questione è stata aggiunta anche l'espressione «L'avvio dell'indagine disciplinare è notificato all'interessato con una lettera che include anche la richiesta di difese.» Pertanto, con la nuova modifica, nei casi di accertamento di una violazione del divieto di pubblicità ai sensi delle disposizioni del Regolamento, non troveranno più applicazione l'invio della lettera di diffida e la concessione di un termine per rimuovere la violazione, previsti in precedenza: sarà avviata d'ufficio un'indagine e all'interessato sarà notificata una lettera che include anche la richiesta di difese.
Inoltre, con la modifica dell'articolo 12 del Regolamento sono state aggiunte anche le seguenti disposizioni. «Nella notifica si comunica che, qualora all'esito dell'indagine si ritenga che il divieto di pubblicità sia stato violato, il Consiglio Direttivo dell'Ordine potrà deliberare l'esercizio dell'azione disciplinare; che al termine del procedimento disciplinare il Consiglio di Disciplina dell'Ordine potrà irrogare una sanzione per la violazione del divieto di pubblicità; che, qualora la violazione del divieto di pubblicità sia rimossa immediatamente dopo la notifica, ciò potrà essere considerato, al termine del procedimento disciplinare, motivo di riduzione discrezionale.
I soggetti rientranti nell'ambito del presente Regolamento sono tenuti a far cessare immediatamente la violazione a decorrere dalla notifica della decisione definitiva del Consiglio di Disciplina che accerta nei loro confronti la violazione del divieto di pubblicità. Qualora la violazione non sia fatta cessare immediatamente, è avviata una nuova indagine e si applicano le disposizioni sulla recidiva. Le indagini e i procedimenti disciplinari rientranti nell'ambito del presente Regolamento sono decisi in via prioritaria dai Consigli Direttivi e di Disciplina degli Ordini e dell'Unione degli Ordini Forensi Turchi.» Pertanto, secondo la disposizione in questione aggiunta dalla nuova disciplina, la mancata cessazione del fatto che viola il divieto di pubblicità potrà essere valutata come recidiva.
ARTICOLO PROVVISORIO 3 – DISPOSIZIONE TRANSITORIA:
«I soggetti rientranti nell'ambito del presente Regolamento adempiono agli obblighi previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 e alla lettera (d) dell'articolo 7 del Regolamento entro 3 mesi al massimo dalla data di pubblicazione del presente articolo.» La data di pubblicazione è il 09.08.2024.
ARTICOLO 14 – ENTRATA IN VIGORE
«Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua pubblicazione.» Le modifiche apportate al Regolamento sono state pubblicate il 09.08.2024 nella Gazzetta Ufficiale n. 326227 e sono entrate in vigore il 09.08.2024.
Sebbene il Regolamento in questione indichi quali atteggiamenti e comportamenti possano essere considerati pubblicità e possano costituire violazione delle disposizioni degli articoli rientranti nel suo ambito, molte espressioni sono rimaste generiche e aperte all'interpretazione, e la determinazione e la valutazione devono essere effettuate in relazione al caso concreto. Inoltre, mentre sarebbe stato più opportuno apportare modifiche tenendo conto delle condizioni tecnologiche, sono state introdotte ulteriori restrizioni. Riteniamo che ciò possa determinare problemi nella prassi.



