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Valutazione della natura giuridica delle somme inviate online senza indicazione della causale alla luce delle decisioni della Corte di Cassazione turca (Yargıtay)
Valutazione della natura giuridica delle somme inviate online senza indicazione della causale alla luce delle decisioni della Corte di Cassazione turca (Yargıtay)
Disciplina normativa e orientamento della Corte di Cassazione
Le somme inviate tramite home banking costituiscono, in sostanza, un bonifico (havale). Il bonifico è disciplinato dagli articoli 555 e seguenti del Codice delle Obbligazioni turco n. 6098. Dall'esame delle disposizioni pertinenti emerge che il bonifico è uno strumento di pagamento. Invero, l'articolo 556 del Codice delle Obbligazioni turco, rubricato “Rapporto tra l'ordinante e il beneficiario”, dispone: “Se il bonifico è effettuato allo scopo di adempiere un debito dell'ordinante nei confronti del beneficiario, tale debito si estingue soltanto con l'adempimento da parte del soggetto pagatore.” La legge presume che il bonifico sia effettuato allo scopo di pagare un debito.
Anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione si colloca in questa direzione. Nella sentenza della 3ª Sezione Civile, n. 2022/8402 E., n. 2023/1199 K., la Corte di Cassazione ha ritenuto che il bonifico sia, in sostanza, uno strumento di pagamento, affermando: “Il bonifico, disciplinato dagli articoli 555 e seguenti della Legge n. 6098, è, per natura giuridica, un mezzo di pagamento. In altri termini, esiste una presunzione legale che il bonifico sia effettuato allo scopo di pagare un debito esistente. Chi ha effettuato il bonifico e sostiene il contrario di tale presunzione legale (ossia che il bonifico sia stato effettuato per uno scopo diverso dal pagamento di un debito) ha l'onere di provare la propria allegazione.”
Nel dispositivo della citata decisione della Corte di Cassazione si è concluso nei seguenti termini: “…sebbene la parte attrice abbia sostenuto di aver inviato sul conto della parte convenuta la somma di 25.000,00 euro a titolo di prestito, nelle ricevute di invio non figura alcuna indicazione che il denaro sia stato inviato a titolo di prestito; in forza delle norme giuridiche sopra richiamate, il bonifico è uno strumento di pagamento di debiti e sussiste una presunzione legale che esso sia effettuato allo scopo di pagare un debito esistente; sebbene la parte convenuta ammetta che le somme oggetto di causa le siano state inviate, essa ha dichiarato che queste non erano state inviate a titolo di prestito, bensì su richiesta della parte attrice, per contribuire alle sue attività commerciali e per restituire le somme in precedenza inviate dalla parte convenuta alla parte attrice; e la parte attrice non ha potuto dimostrare con prove legali che il denaro fosse stato inviato a titolo di prestito…”
Analogamente, nella sentenza della 3ª Sezione Civile, n. 2012/10411 E., n. 2012/16491 K., viene spiegato in modo dettagliato che il bonifico ha natura di strumento di pagamento. Il principio secondo cui il bonifico è uno strumento di pagamento e la prova del contrario spetta a chi la sostiene è espresso nella decisione nei seguenti termini: “Il bonifico, disciplinato dall'articolo 457 e dagli articoli successivi del Codice delle Obbligazioni, è per natura giuridica (esattamente come l'assegno, che ne costituisce una delle forme speciali) un mezzo di pagamento. In altri termini, esiste una presunzione legale che il bonifico sia effettuato allo scopo di pagare un debito esistente. L'ordinante (muhil) che sostiene il contrario di tale presunzione legale (ossia che il bonifico sia stato effettuato per uno scopo diverso dal pagamento di un debito) ha l'onere di provare la propria allegazione. (Per ampie informazioni sul concetto di bonifico si veda: Prof. Dr. Arif B. Kocaman, Türk Borçlar Hukukunda Havale, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayını, Ankara 2001; quale esempio della prassi della Corte di Cassazione in materia: decisione della 11ª Sezione Civile del 28.9.1992, n. 1991/1956-1992/9316). Nel caso concreto, di fronte alla citata presunzione legale, la parte attrice, che riveste la posizione di ordinante, ha l'onere di dimostrare che il bonifico oggetto di causa effettuato in favore dei convenuti fosse diretto a uno scopo diverso dal pagamento di un debito. In altre parole, anche secondo la valutazione da compiere muovendo dal concetto di bonifico, nel caso concreto l'onere della prova spetta alla parte attrice.”
Nella sentenza della 13ª Sezione Civile della Corte di Cassazione, n. 2016/13492 E., n. 2019/1206 K., la questione è stata decisa nei seguenti termini: “Nel caso concreto, il documento su cui si fonda la parte attrice non è di per sé sufficiente a provare che sia stato concesso un prestito. Infatti, di regola, il bonifico è uno strumento di pagamento. In altri termini, esiste una presunzione legale che il bonifico sia effettuato allo scopo di pagare un debito esistente. Chi sostiene il contrario di tale presunzione legale (ossia che il bonifico sia stato effettuato per uno scopo diverso dal pagamento di un debito) ha l'onere di provare la propria allegazione. Pertanto, è necessario che la parte attrice indichi nel documento di bonifico che il denaro è stato inviato a titolo di prestito. In caso contrario, il bonifico effettuato deve essere considerato, in via presuntiva, come inviato allo scopo di pagare un debito. La parte attrice deve provare di essere creditrice in forza del bonifico, che è un documento di pagamento di un debito. Nei documenti di pagamento su cui la parte attrice si fonda come prova nel giudizio non vi è alcuna indicazione che il denaro sia stato inviato a titolo di “prestito”. L'onere della prova grava sulla parte attrice; pronunciare per iscritto, senza soffermarsi su tale aspetto, una decisione di parziale accoglimento della domanda, incorrendo in un errore in materia di onere della prova e invertendo l'onere della prova, è contrario alla procedura e alla legge e comporta la cassazione della decisione.”
Dall'esame delle decisioni risulta chiaramente che il bonifico è considerato uno strumento di pagamento. In applicazione del principio generale del diritto secondo cui “chi afferma ha l'onere di provare”, chi sostiene che il denaro inviato mediante bonifico non costituisse un pagamento di debito è tenuto a provare tale allegazione con i mezzi di prova indicati nel Codice di Procedura Civile (HMK). In caso contrario, il denaro inviato sotto forma di bonifico sarà considerato un pagamento di debito.
Conclusione
Come si può vedere, considerati gli articoli 555 e seguenti del Codice delle Obbligazioni turco n. 6098 e la giurisprudenza di riferimento della Corte di Cassazione, è chiaro che il bonifico è considerato uno strumento di pagamento di debiti. Poiché anche l'invio di denaro tramite home banking costituisce un bonifico, esso è sostanzialmente trattato come strumento di pagamento di un debito. Tale aspetto è stato sottolineato anche nelle decisioni delle diverse sezioni della Corte di Cassazione sopra richiamate. Posto che il bonifico è considerato uno strumento di pagamento, è evidente che chi sostiene che il denaro inviato tramite home banking sia stato inviato a titolo di prestito ha l'onere di provare tale affermazione. Qualora l'affermazione non possa essere provata, si riterrà che il bonifico sia stato effettuato allo scopo di pagare un debito. Pertanto, al fine di evitare difficoltà probatorie in fase di giudizio, è di estrema importanza, per non incorrere nella perdita dei propri diritti, che la natura delle somme inviate tramite internet per finalità diverse dal pagamento di un debito sia indicata nel campo della causale con diciture quali “inviato a titolo di prestito”, “è un debito” o “inviato a titolo di donazione”.



