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In questo articolo la Legge n. 7405 sui Club Sportivi e sulle Federazioni Sportive, nota al pubblico come nuova legge sullo sport, sarà esaminata in senso ampio dal punto di vista dei club sportivi.
In questo articolo la Legge n. 7405 sui Club Sportivi e sulle Federazioni Sportive, nota al pubblico come nuova legge sullo sport, sarà esaminata in senso ampio dal punto di vista dei club sportivi.
La nuova legge definisce una nuova persona giuridica con la denominazione di società per azioni sportiva (spor anonim şirketi), e la costituzione delle società per azioni sportive è disciplinata dall’art. 14 della legge. I princìpi relativi all’iscrizione, in forza di un rinvio contenuto nella legge, sono stati determinati nel regolamento emanato dal Ministero. Alla pubblicazione del regolamento l’iscrizione delle società per azioni sportive sarà specificata nel dettaglio.
Le società per azioni sportive si costituiscono con l’iscrizione da parte del Ministero di società per azioni costituite ai sensi della Legge n. 6102 e dotate di personalità giuridica. Le società per azioni sportive sono tenute a iscrivere presso la relativa federazione sportiva la disciplina sportiva in cui eserciteranno la propria attività. Ai sensi della legge, le federazioni sportive possono imporre, per la partecipazione a determinati campionati, l’obbligo di avere lo status di società per azioni sportiva, nonché per tali società un requisito di capitale minimo, con un capitale versato non inferiore a un milione di lire turche. Di conseguenza, le società per azioni sportive non saranno presenti in tutti i campionati di tutte le federazioni. Negli sport dilettantistici il predominio dei club sportivi può continuare; tuttavia, nei campionati stabiliti dalla federazione competente possono essere imposti l’obbligo di avere lo status di società per azioni sportiva e, per tali società, il requisito di un capitale minimo con capitale versato non inferiore a un milione di lire turche, e il campionato per il quale è introdotta tale condizione può essere reso professionistico. Naturalmente ciò avrà conseguenze sotto il profilo del diritto previdenziale, del lavoro e tributario.
Una delle modifiche più importanti riguarda la vigilanza e le procedure di dichiarazione dei club sportivi. Rispetto alla prassi precedente all’entrata in vigore della legge sono state apportate modifiche e sono state introdotte nuove disposizioni in merito alla procedura di vigilanza e di dichiarazione disciplinata dall’art. 13 della Legge n. 7405 sui Club Sportivi e sulle Federazioni Sportive.
La composizione, i compiti e i poteri del collegio di controllo dei club erano disciplinati dall’art. 14 del Regolamento sui Club Giovanili e Sportivi della Direzione Generale della Gioventù e dello Sport, entrato in vigore con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 25869 dell’08.07.2005, mentre la vigilanza sui club era disciplinata dall’art. 22 dello stesso Regolamento. In base a tale disciplina, prima dell’entrata in vigore della nuova legge sullo sport era previsto che i club fossero controllati dalle direzioni provinciali. Erano tuttavia fatte salve le disposizioni della Legge sulle Associazioni e del Regolamento sulle Associazioni.
Secondo la Legge n. 7405, invece, tutte le operazioni e attività amministrative e finanziarie dei club sportivi, delle società per azioni sportive e degli organismi di vertice, in primo luogo se operino in conformità agli scopi indicati nella normativa pertinente, nei loro statuti e nei loro atti costitutivi e se tengano i propri libri e registri in conformità alla normativa, saranno sottoposte a vigilanza da parte del Ministero. Ciò non significa, tuttavia, che saranno controllati soltanto dal Ministero. Ai sensi dell’art. 19 della Legge sulle Associazioni, i club continueranno a essere controllati anche dal Ministero dell’Interno o dall’autorità amministrativa civile.
La vigilanza da parte del Ministero può essere svolta anche facendo sottoporre la situazione finanziaria e i conti economici dei club sportivi e delle società per azioni sportive che operano in determinati campionati, con cadenza annuale, a un organismo di revisione indipendente autorizzato dall’Autorità per la Supervisione Pubblica, la Contabilità e gli Standard di Revisione.
Ai sensi della legge, i club sportivi e le società per azioni sportive sono tenuti a presentare al Ministero, entro tre mesi dalla fine di ciascun esercizio, una dichiarazione nella quale espongono, con riferimento alla fine dell’anno o al periodo in cui si svolgono le competizioni della disciplina sportiva con la spesa più elevata, i risultati delle operazioni di entrata e di spesa e i conti economici di profitti e perdite e di bilancio.
Una delle regole di maggiore rilievo introdotte ex novo dalla legge è che coloro che, negli ultimi cinque anni, hanno ricevuto dai Collegi arbitrali, dai collegi disciplinari del Ministero o dagli organismi internazionali cui sono affiliate le federazioni sportive una sanzione di privazione dei diritti di un anno in una sola volta o di due anni complessivi non potranno ricoprire cariche negli organi di gestione, di controllo, disciplinari e in altri organi di un club sportivo o delle sue controllate e partecipate aventi lo status di società per azioni sportiva. Di conseguenza, le decisioni adottate dai collegi disciplinari delle federazioni sportive in conformità al regolamento disciplinare della federazione competente assumono ormai rilievo non soltanto per incarichi quali quelli di allenatore e di arbitro, ma anche ai fini dell’appartenenza ai club sportivi e alle società per azioni sportive. Nella determinazione dei limiti minimo e massimo della sanzione disciplinare prevista per un illecito disciplinare, in particolare nei regolamenti disciplinari delle federazioni sportive, occorre procedere con equità.
In base alle disposizioni transitorie previste dalla legge, i club giovanili e sportivi costituiti ai sensi della Legge sulle Associazioni devono, entro due anni al più tardi dal 26.04.2022, effettuare la propria scelta tra club sportivo o associazione giovanile, in funzione del settore in cui intendono operare, e comunicarla al Ministero. Parimenti, i club sportivi e i loro organismi di vertice devono, entro un anno al più tardi dal 26.04.2022, adeguare i propri statuti e le proprie strutture amministrative e finanziarie alle disposizioni della presente legge. A chi non riesca ad adeguarsi entro tale termine può essere concesso un termine aggiuntivo fino a sei mesi. Nonostante ciò, l’iscrizione presso il Ministero di coloro che ancora non riescano ad adeguarsi è revocata.
Parimenti, le società per azioni costituite prima della data di entrata in vigore della presente legge e operanti nel settore sportivo diventano società per azioni sportive adempiendo, entro un anno al più tardi dal 26.04.2022, agli obblighi previsti per esse dalla legge. A chi non riesca ad adeguarsi entro tale termine può essere concesso un termine aggiuntivo fino a sei mesi. Le società per azioni che al termine di tale periodo non abbiano adempiuto ai propri obblighi non possono partecipare alle attività sportive.
Per informazioni dettagliate sui club sportivi e sulla nuova legge sullo sport, è possibile contattare i nostri colleghi compilando il modulo nella sezione contatti del nostro sito internet.



