Questo contenuto è stato tradotto dal testo originale.
Per i datori di lavoro che impiegano 50 o più dipendenti sussistono numerosi obblighi di legge. Tali obblighi sono: l'obbligo di assumere persone con disabilità, ex detenuti e vittime del terrorismo; l'obbligo di avere un medico del lavoro e di impiegare un esperto di sicurezza sul lavoro; l'obbligo di costituire un comitato per la salute e la sicurezza sul lavoro e di attuarne le decisioni; l'obbligo di iscrizione al sistema VERBİS ai sensi della KVKK; l'obbligo di eleggere un rappresentante dei lavoratori; l'obbligo di comunicare con un mese di anticipo i licenziamenti collettivi.
Ai sensi della Legge sul Lavoro n. 4857 e della Legge sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro n. 6631, nei casi in cui il numero di lavoratori impiegati in un luogo di lavoro superi 20, 30, 50, 100 e 150, a carico dei datori di lavoro sorgono alcuni obblighi aggiuntivi. Con l'aumentare del numero di dipendenti delle società, aumentano di conseguenza anche le loro responsabilità.
Anche per i datori di lavoro che impiegano 50 o più dipendenti sussistono numerosi obblighi di legge. Tali obblighi sono: l'obbligo di assumere persone con disabilità, ex detenuti e vittime del terrorismo; l'obbligo di avere un medico del lavoro e di impiegare un esperto di sicurezza sul lavoro; l'obbligo di costituire un comitato per la salute e la sicurezza sul lavoro e di attuarne le decisioni; l'obbligo di iscrizione al sistema VERBİS ai sensi della KVKK; l'obbligo di eleggere un rappresentante dei lavoratori; l'obbligo di comunicare con un mese di anticipo i licenziamenti collettivi.
Per i datori di lavoro che impiegano 100 o più dipendenti, oltre a tali obblighi, sussistono l'obbligo di costituire un Comitato per le Ferie Annuali e l'obbligo di allestire una sala allattamento (qualora siano impiegate 100 o più lavoratrici). Per i datori di lavoro che impiegano 150 o più dipendenti, oltre a quanto sopra, sussistono l'obbligo di aprire un dormitorio e una mensa e l'obbligo di aprire un asilo per la custodia dei bambini (qualora siano impiegate 100 o più lavoratrici).
In caso di mancato adempimento di tali obblighi sono previste sanzioni penali e amministrative.
IN QUESTO ARTICOLO ESAMINEREMO GLI OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO CHE IMPIEGANO CINQUANTA O PIÙ LAVORATORI AI SENSI DELLA LEGGE SUL LAVORO N. 4857 E DELLA LEGGE SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO N. 6631, NONCHÉ DELLA LEGGE N. 6698 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E DEL REGOLAMENTO SUL REGISTRO DEI TITOLARI DEL TRATTAMENTO.
1- OBBLIGO DI IMPIEGARE LAVORATORI CON DISABILITÀ ED EX DETENUTI
Ai sensi dell'articolo 30 della Legge sul Lavoro n. 4857, i luoghi di lavoro del settore privato che impiegano 50 o più lavoratori sono tenuti a impiegare, in mansioni adeguate alla loro condizione, lavoratori con disabilità nella misura del 3% (nei luoghi di lavoro pubblici nella misura del 4%), nonché il 2% di ex detenuti o di vittime rimaste ferite a causa e per effetto di atti di terrorismo, in modo tale da non essere considerate invalide.
Qualora il datore di lavoro abbia più luoghi di lavoro entro i confini della stessa provincia, tutti i dipendenti presenti nei luoghi di lavoro devono essere inclusi nel calcolo, che deve essere effettuato in base al numero totale dei lavoratori. Quando il calcolo percentuale sul numero totale dei lavoratori dà un risultato con decimali, si applica il metodo dell'arrotondamento all'intero successivo. Ossia, le frazioni fino alla metà non vengono considerate, mentre quelle pari o superiori alla metà devono essere arrotondate all'intero. Ad esempio, nel calcolare il numero di lavoratori con disabilità in un luogo di lavoro del settore privato con 57 dipendenti, il risultato di 1,71, pari al 3% di 57, sarà arrotondato a 2.
Nei confronti dei datori di lavoro che non adempiono all'obbligo di impiegare lavoratori con disabilità ed ex detenuti, ai sensi dell'articolo 101 della Legge sul Lavoro n. 4857, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria per ciascun lavoratore con disabilità o ex detenuto non impiegato e per ciascun mese in cui non è impiegato. La sanzione si applica per ogni mese in cui la violazione perdura, e per ogni lavoratore con disabilità o ex detenuto che avrebbe dovuto essere impiegato ma non lo è stato si applica una sanzione distinta.
Vi sono alcuni aspetti da tenere in considerazione nell'impiego di personale con disabilità e di ex detenuti. In particolare: nella determinazione del numero di lavoratori si assumono come base i lavoratori impiegati con contratti di lavoro a tempo determinato e indeterminato. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale sono convertiti in lavoratori a tempo pieno, tenuto conto del loro orario di lavoro, e inclusi nel calcolo.
I lavoratori con disabilità non possono essere impiegati in lavori sotterranei e subacquei. Coloro che lavorano in lavori sotterranei e subacquei e come addetti alla sicurezza nel settore della vigilanza non saranno considerati nella determinazione del numero dei lavoratori e non saranno inclusi nel calcolo. Del pari, il personale con disabilità impiegato non sarà considerato nel calcolo del numero totale dei dipendenti.
2- OBBLIGO DI IMPIEGARE UN MEDICO DEL LAVORO E UN ESPERTO DI SICUREZZA SUL LAVORO
L'articolo 5, comma 2, del Regolamento sulle Unità di Salute e Sicurezza del Luogo di Lavoro e sulle Unità Comuni di Salute e Sicurezza, intitolato «Obblighi dei datori di lavoro», dispone: «I datori di lavoro sono tenuti, nei luoghi di lavoro in cui impiegano in modo continuativo almeno 50 lavoratori, a costituire un'unità di salute e sicurezza del luogo di lavoro per fornire tale servizio e a incaricare uno o più medici del lavoro e, ove necessario, altro personale, nonché, nei lavori classificati come industriali, uno o più esperti di sicurezza sul lavoro. I datori di lavoro possono adempiere a tali obblighi anche ricevendo la totalità o una parte dei servizi di salute e sicurezza sul lavoro da unità comuni di salute e sicurezza costituite al di fuori del luogo di lavoro.»
Pertanto, nei luoghi di lavoro rientranti nell'ambito della Legge sul Lavoro n. 4857, classificati a pericolosità bassa o molto elevata e che impiegano in modo continuativo almeno 50 lavoratori, sussiste l'obbligo di impiegare un esperto di sicurezza sul lavoro, un medico del lavoro e altro personale sanitario. Nonostante l'obbligatorietà, ai sensi dell'articolo 6 della Legge sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro n. 6331, i datori di lavoro che non dispongono nei luoghi di lavoro di un esperto di sicurezza sul lavoro e di un medico del lavoro saranno tenuti a pagare sanzioni amministrative pecuniarie che variano in base alla categoria di pericolosità (a bassa o a molto elevata pericolosità) e al numero dei dipendenti.
3- OBBLIGO DI COSTITUIRE UN COMITATO PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO E DI ATTUARNE LE DECISIONI
I datori di lavoro hanno obblighi derivanti dalla Legge sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro n. 6631, e al fine di svolgere attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro è stato imposto loro l'obbligo di costituire un Comitato per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro e di attuarne le decisioni.
L'articolo 22, comma 1, della Legge sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro n. 6331 dispone: «Nei luoghi di lavoro con cinquanta o più dipendenti in cui si svolgono attività continuative di durata superiore a sei mesi, il datore di lavoro costituisce un comitato per svolgere attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il datore di lavoro attua le decisioni del comitato conformi alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.»
Secondo la disposizione di tale articolo, i datori di lavoro sono tenuti a costituire un comitato per la salute e la sicurezza sul lavoro, al fine di svolgere le attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nei luoghi di lavoro con 50 o più dipendenti in cui si svolgono attività continuative di durata superiore a sei mesi. I datori di lavoro devono inoltre attuare le decisioni del comitato conformi alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Se tale comitato non viene costituito, nei confronti dei datori di lavoro si applicano sanzioni amministrative pecuniarie che variano a seconda delle classi di pericolosità bassa, pericolosa e molto pericolosa.
Il comma 2 dell'articolo 22 della Legge sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro n. 6331 contiene invece una disciplina relativa ai casi in cui sussiste un rapporto tra committente principale e subappaltatore di durata superiore a sei mesi. Secondo la disposizione di tale articolo:
- Se il numero di dipendenti del datore di lavoro principale e del subappaltatore è pari o superiore a 50 e, per tale motivo, il datore di lavoro principale e il subappaltatore hanno costituito comitati distinti, la cooperazione e il coordinamento in merito allo svolgimento delle attività e all'attuazione delle decisioni sono assicurati dal datore di lavoro principale.
- Se in un luogo di lavoro il numero di dipendenti del datore di lavoro principale è pari o superiore a cinquanta e, per tale motivo, il comitato è stato costituito dal datore di lavoro principale, il subappaltatore, che non è tenuto a costituire un comitato, nomina un rappresentante autorizzato per delega al fine di assicurare il coordinamento.
- Se il numero di dipendenti del subappaltatore è pari o superiore a 50, il datore di lavoro principale, che non è tenuto a costituire un comitato nel luogo di lavoro, nomina un rappresentante autorizzato per delega presso il comitato costituito dal subappaltatore al fine di assicurare la cooperazione e il coordinamento.
- Se il numero di dipendenti del datore di lavoro principale e quello del subappaltatore sono ciascuno inferiore a cinquanta e il numero complessivo di dipendenti del datore di lavoro principale e del subappaltatore, non tenuti a costituire un comitato, supera cinquanta, un comitato è costituito congiuntamente dal datore di lavoro principale e dal subappaltatore, con il coordinamento a cura del datore di lavoro principale.
- Qualora nella stessa area di lavoro siano presenti più datori di lavoro e da questi siano stati costituiti più comitati, i datori di lavoro informano gli altri datori di lavoro sulle decisioni dei comitati che possano incidere sulle rispettive attività.
4- OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL SISTEMA VERBİS AI SENSI DELLA KVKK
Il Registro dei Titolari del Trattamento (VERBİS) è un sistema di registrazione nel quale i titolari del trattamento sono tenuti a iscriversi e in cui dichiarano le informazioni relative alle proprie attività di trattamento dei dati. Le società individuate nell'ambito della Legge n. 6698 sulla Protezione dei Dati Personali e del Regolamento sul Registro dei Titolari del Trattamento devono iscriversi al Sistema Informativo del Registro dei Titolari del Trattamento. Le procedure e i principi relativi all'obbligo di iscrizione a VERBİS previsti dalla Legge e dal Regolamento, nonché i termini stabiliti per l'iscrizione, sono resi noti dal Consiglio per la Protezione dei Dati Personali. Il Consiglio, modificando la propria decisione dell'11.03.2021 n. 2021/238, da ultimo con la decisione del 06.07.2023 n. 2023/1154, ha deciso di prorogare fino al 31.12.2021 il termine stabilito per l'adempimento dell'obbligo di iscrizione al Registro da parte dei titolari del trattamento persone fisiche e giuridiche con un numero annuo di dipendenti superiore a 50 o con un totale annuo di bilancio finanziario superiore a 100 milioni di TL, nonché dei titolari del trattamento persone fisiche e giuridiche residenti all'estero.
Tutte le società in possesso dei requisiti sopra indicati devono effettuare l'iscrizione a VERBİS e adottare tutte le misure previste dalla legge. Il fatto che la data del 31.12.2021 indicata nella decisione da noi richiamata sia trascorsa non significa che l'obbligo di iscrizione sia venuto meno: tale obbligo continua ancora a sussistere. Pertanto, anche se la data è trascorsa, il mancato adempimento dell'obbligo di iscrizione potrà essere accertato d'ufficio o su segnalazione. Poiché, qualora si accerti il mancato adempimento dell'obbligo, può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria, le società soggette all'obbligo devono iscriversi senza perdere tempo.
5- OBBLIGO DI ELEGGERE UN RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI
L'articolo 20 della Legge sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro n. 6331 dispone: «(1) Il datore di lavoro incarica i rappresentanti dei lavoratori nel numero indicato di seguito, mediante elezione tra i lavoratori oppure, qualora non sia possibile determinarli per elezione, mediante nomina, avendo cura di garantire una distribuzione equilibrata in considerazione dei rischi presenti nelle diverse sezioni del luogo di lavoro e del numero dei lavoratori.» Il rappresentante dei lavoratori è disciplinato dalla disposizione di tale articolo. La stessa disposizione specifica anche quanti rappresentanti dei lavoratori debbano essere previsti in base al numero dei lavoratori.
- Uno nei luoghi di lavoro con un numero di lavoratori compreso tra due e cinquanta.
- Due nei luoghi di lavoro con un numero di lavoratori compreso tra cinquantuno e cento.
- Tre nei luoghi di lavoro con un numero di lavoratori compreso tra centouno e cinquecento.
- Quattro nei luoghi di lavoro con un numero di lavoratori compreso tra cinquecentouno e mille.
- Cinque nei luoghi di lavoro con un numero di lavoratori compreso tra milleuno e duemila.
- Sei rappresentanti dei lavoratori devono essere incaricati nei luoghi di lavoro con duemilauno o più lavoratori. Qualora vi siano più rappresentanti dei lavoratori, il rappresentante capo deve essere determinato mediante elezione tra i rappresentanti dei lavoratori. Tale obbligo è stato introdotto allo scopo di ridurre gli infortuni sul lavoro tenendo conto delle richieste e dei reclami dei lavoratori. I datori di lavoro devono incaricare i rappresentanti dei lavoratori mediante elezione tra i propri dipendenti oppure, qualora non sia possibile determinarli per elezione, mediante nomina, tenendo conto dei rischi presenti nelle diverse sezioni dei luoghi di lavoro e del numero dei lavoratori e avendo cura di garantire una distribuzione equilibrata.
6- OBBLIGO DI COMUNICARE CON UN MESE DI ANTICIPO I LICENZIAMENTI COLLETTIVI
Articolo 29 della Legge sul Lavoro n. 4857, intitolato «Licenziamento collettivo» : « Quando il datore di lavoro intende procedere a un licenziamento collettivo in conseguenza di esigenze economiche, tecnologiche, strutturali e simili dell'impresa, del luogo di lavoro o dell'attività, lo comunica per iscritto, con almeno trenta giorni di anticipo, ai rappresentanti sindacali del luogo di lavoro, alla direzione regionale competente e all'Agenzia Turca per l'Impiego (Türkiye İş Kurumu).
Qualora il numero di lavoratori impiegati nel luogo di lavoro sia:
a) compreso tra 20 e 100 lavoratori, almeno 10 lavoratori,
b) compreso tra 101 e 300 lavoratori, almeno il dieci per cento dei lavoratori,
c) pari o superiore a 301, almeno 30 lavoratori,
la cessazione del loro rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 17, nella stessa data o in date diverse nell'arco di un mese, è considerata licenziamento collettivo.»
Come si evince dall'articolo di legge in questione, nei casi considerati licenziamento collettivo il datore di lavoro è tenuto a un obbligo di comunicazione. In tal caso il datore di lavoro è tenuto a effettuare la comunicazione, per iscritto e almeno 30 giorni prima della data di cessazione del rapporto, ai rappresentanti sindacali del luogo di lavoro, alla Direzione Regionale competente del Ministero del Lavoro e della Sicurezza Sociale e alla Direzione İŞKUR.
Tuttavia, nel calcolo del numero rilevante ai fini del licenziamento collettivo non sono inclusi: i lavoratori licenziati nell'ambito di lavori stagionali e di campagna, i lavoratori il cui contratto di lavoro cessa per dimissioni, la cessazione del contratto di lavoro per accordo consensuale (ikale), i lavoratori licenziati durante il periodo di prova, i lavoratori licenziati a causa del trasferimento del datore di lavoro in un altro luogo di lavoro e i lavoratori licenziati per giusta causa da parte del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 25 della Legge sul Lavoro.
Ai sensi dell'articolo 100 della Legge sul Lavoro n. 4857, in caso di violazione delle disposizioni sul licenziamento collettivo, al datore di lavoro o al suo rappresentante si applica una distinta sanzione amministrativa pecuniaria per ciascun lavoratore licenziato.
Inoltre, il datore di lavoro non può avvalersi delle disposizioni sul licenziamento collettivo allo scopo di impedire l'applicazione delle disposizioni degli articoli 18, 19, 20 e 21; in caso contrario potrà trovarsi esposto ad azioni giudiziarie promosse nei suoi confronti dal lavoratore.



