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Il nuovo regime di incentivi proposto con l'obiettivo di fare della Turchia un polo di investimento e tecnologia, noto al pubblico come «vantaggio fiscale di 20 anni», può avere conseguenze rilevanti per i cittadini turchi residenti all'estero, per gli investitori stranieri e per le società internazionali. Nell'articolo pubblicato sul nostro sito esaminiamo in dettaglio la logica di fondo della disciplina, le tipologie di reddito che potrebbero rientrare nel suo ambito di applicazione, gli incentivi destinati al Centro Finanziario di Istanbul e alle strutture dei centri di direzione regionale, le esenzioni per l'esportazione di software e di servizi, le misure analoghe al condono per l'emersione dei capitali (varlık barışı) e i profili che non sono ancora stati chiariti.
Di recente, nel dibattito pubblico e negli ambienti degli investimenti è emersa l'ipotesi di un nuovo sistema di incentivi fiscali volto ad attrarre in Turchia investitori stranieri, cittadini turchi residenti all'estero e società internazionali. Sebbene la disciplina in questione, nota come «vantaggio fiscale di 20 anni», non sia ancora divenuta normativa definitiva, essa è oggetto di intensa valutazione negli ambienti economici e tra gli investitori ed è tenuta in considerazione sia per le strutture individuali sia per quelle societarie. Si evince che l'obiettivo principale della disciplina sia fare della Turchia un centro di direzione regionale e un polo di investimento e tecnologia, indirizzare verso la Turchia i capitali detenuti all'estero e incentivare il trasferimento in Turchia di persone fisiche appartenenti alle fasce di reddito più elevate. In questo articolo saranno trattati la logica di fondo di tali bozze, il loro ambito di applicazione, i profili non ancora chiariti e le possibili conseguenze sul piano applicativo.
1. La logica di fondo della disciplina
L'approccio principale che emerge dalle bozze è che i redditi di fonte estera delle persone che soddisfano determinate condizioni non siano assoggettati a imposizione in Turchia per un lungo periodo. Uno degli aspetti che richiama particolarmente l'attenzione nelle bozze è l'impostazione secondo cui, per poter beneficiare del regime di vantaggio in questione, la persona non deve essere stata considerata contribuente a titolo pieno in Turchia né aver avuto residenza fiscale in Turchia nei tre anni precedenti la data del rientro o del trasferimento in Turchia. Secondo le valutazioni riportate dalla stampa e dall'opinione pubblica, tale criterio risulta previsto come una delle condizioni fondamentali, in particolare per i cittadini turchi residenti all'estero, per gli investitori stranieri e per i soggetti che percepiscono redditi internazionali.
2. Tipologie di reddito che potrebbero rientrare nell'ambito di applicazione
Nel quadro delle bozze normative, si discute della possibilità che rientrino nel regime di vantaggio i dividendi di fonte estera, i redditi da investimento, i proventi di società estere, i redditi da interessi, i redditi derivanti da strutture offshore e varie tipologie di redditi passivi. Per contro, si prevede che i redditi prodotti in Turchia continueranno a essere soggetti al sistema fiscale vigente. Sotto questo profilo, si può affermare che la disciplina non costituisca un'alternativa all'attuale regime di assoggettamento a imposta a titolo pieno, ma piuttosto un'eccezione limitata per i soggetti che soddisfano determinati criteri.
3. Il Centro Finanziario di Istanbul e le strutture dei centri di direzione regionale
Si evince che una parte significativa delle disposizioni sia rivolta al Centro Finanziario di Istanbul e alle strutture dei centri regionali. In tale ambito, è allo studio la possibilità di riconoscere significativi vantaggi in materia di imposta sulle società, in particolare alle società che svolgono attività di holding, fintech, fondi di investimento, tecnologia e direzione regionale, qualora siano strutturate in Turchia. Tale impostazione è in linea con l'obiettivo di posizionare la Turchia come Paese-polo regionale nel panorama degli investimenti internazionali.
4. Incentivi per l'esportazione di software e di servizi
Si riferisce che siano in corso lavori per ampliare le esenzioni esistenti a favore delle società che esportano software, tecnologia, videogiochi, servizi di ingegneria e servizi analoghi e per ridurre in misura significativa l'onere fiscale effettivo. Si ritiene che, in tale ambito, siano prese di mira in particolare le società SaaS, di applicazioni mobili, di intelligenza artificiale e di servizi digitali.
5. Disposizioni analoghe al condono per l'emersione dei capitali (varlık barışı)
Si indica inoltre che il pacchetto potrebbe comprendere nuove misure analoghe al «varlık barışı» (pace patrimoniale), con obblighi finanziari a bassa aliquota, finalizzate al rimpatrio in Turchia di denaro, oro, titoli e attività analoghe detenuti all'estero. Appare probabile che tali meccanismi siano concepiti con una struttura analoga a quella di disposizioni simili entrate in vigore in passato.
6. Profili non ancora chiariti
Allo stato attuale, l'ambito di applicazione e le modalità applicative della disciplina non sono definitivi. In particolare, non hanno ancora acquisito chiarezza i seguenti aspetti: se i cittadini turchi rientreranno nell'ambito di applicazione, la situazione dei cittadini con doppia cittadinanza, i criteri relativi alla sede dell'amministrazione effettiva, gli effetti delle convenzioni contro le doppie imposizioni, l'applicazione della disciplina CFC (Controlled Foreign Corporation, società estera controllata) e le modalità di applicazione dei criteri di residenza in Turchia. Si prevede che tali aspetti saranno definiti dal testo finale della disciplina e dalla normativa secondaria.
7. Conclusioni e valutazione
Qualora tali disposizioni entrino in vigore, potranno avere conseguenze rilevanti per gli investitori turchi, gli imprenditori del settore tecnologico, le società di consulenza e le strutture regionali che operano all'estero, a cominciare da Dubai. Tuttavia, poiché i dettagli del sistema non sono ancora definitivi, è importante che le strutture individuali o societarie siano valutate separatamente dopo la pubblicazione della normativa concreta. In questa fase, ai fini della prevenzione dei rischi giuridici e finanziari che potrebbero sorgere in futuro, è di grande importanza che le strutture pianificate siano valutate sia alla luce della logica di fondo delle attuali bozze sia nel quadro della normativa definitiva che entrerà in vigore.



