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Con la crescita del commercio elettronico e il suo affermarsi come elemento imprescindibile della vita commerciale, il numero dei contratti conclusi tramite internet aumenta di giorno in giorno. Il presente articolo illustra il concetto di contratto elettronico, ne esamina la natura giuridica e le modalità di conclusione e, soffermandosi sulla struttura giuridica dei contratti elettronici, analizza il momento in cui essi producono i loro effetti e le loro conseguenze, nonché la loro validità.
Introduzione
Con la crescita del commercio elettronico e il suo affermarsi come elemento imprescindibile della vita commerciale, il numero dei contratti conclusi tramite internet aumenta di giorno in giorno. Attraverso le disposizioni pertinenti del Codice delle Obbligazioni turco (TBK), della Legge sulla Tutela dei Consumatori e della Legge sulla Disciplina del Commercio Elettronico, i contratti elettronici hanno trovato spazio nella nostra legislazione e nel nostro ordinamento si adottano discipline in linea con gli sviluppi a livello mondiale.
Il presente articolo illustra il concetto di contratto elettronico e ne affronta la natura giuridica e le modalità di conclusione; esamina poi i contratti conclusi per posta elettronica e quelli conclusi tramite pagine internet, con riguardo al momento in cui si considerano perfezionati, al momento in cui producono i propri effetti e le proprie conseguenze e alla loro validità.
Che cos’è il contratto elettronico?
Il contratto è un negozio giuridico costituito da dichiarazioni di volontà reciproche e reciprocamente corrispondenti delle parti, dirette a produrre una determinata conseguenza giuridica (art. 1 TBK). I contratti elettronici, a loro volta, sono i contratti in cui la dichiarazione di volontà di entrambe le parti, o di una di esse, si forma mediante la digitalizzazione di testi, immagini, suoni e altri dati e viene in tal modo trasmessa alla controparte. La differenza rispetto ai contratti tradizionali consiste nel fatto che le dichiarazioni di volontà delle parti si fanno pervenire reciprocamente tramite internet.
La qualificazione di un contratto come contratto elettronico non dipende dalla sua conclusione tramite internet. Sono definiti contratti elettronici anche quelli conclusi mediante strumenti di comunicazione elettronica come il telefono, il fax, la televisione e il computer. Oggi, tuttavia, la maggior parte dei contratti elettronici è conclusa tramite internet. I contratti conclusi tramite internet possono perfezionarsi attraverso siti web, per posta elettronica, mediante sistemi di scambio elettronico di dati e con metodi analoghi. È possibile scambiarsi dichiarazioni di volontà e concludere un contratto persino attraverso la telefonia via internet, la teleconferenza e le conversazioni online nelle chat room (Internet Relay Chat – IRC).
Al di fuori di questa differenza, gli elementi del contratto elettronico non si distinguono granché da quelli dei contratti tradizionali. Per tale ragione, oltre alle disposizioni normative direttamente riferibili ai contratti elettronici, essi sono soggetti anche ai principi contrattuali previsti dal diritto delle obbligazioni.
Natura giuridica e conclusione dei contratti elettronici
Natura giuridica dei contratti elettronici:
I contratti possono essere suddivisi in due gruppi: contratti tra presenti e contratti tra assenti. I contratti tra presenti sono quelli in cui le parti si scambiano le dichiarazioni relative alla conclusione del contratto di persona, l’una di fronte all’altra. I contratti tra assenti sono invece quelli in cui intercorre un intervallo di tempo tra la manifestazione delle volontà relative alla conclusione del contratto e il loro pervenire al destinatario.
Sebbene in dottrina sia controverso se i contratti elettronici rientrino tra i contratti tra presenti o tra quelli tra assenti, dalle disposizioni normative pertinenti emerge che tale distinzione deve essere valutata accertando in quale modo e in quale momento gli strumenti elettronici utilizzati nella fase di conclusione trasmettono le dichiarazioni delle parti alla controparte. Ad esempio, mentre i contratti conclusi tramite posta elettronica e siti web sono considerati contratti tra assenti ai sensi dell’art. 11 TBK, i contratti conclusi attraverso i siti di social media, a seconda della natura della comunicazione, possono rientrare tra i contratti tra presenti.
In alcuni casi i contratti elettronici assumono anche la natura di contratti per adesione (katılmalı / iltihaki sözleşme). Il concetto di contratto per adesione designa i contratti predisposti sulla base di condizioni e clausole stabilite in anticipo da una delle parti e che, per tale ragione, la controparte conclude senza la possibilità di discutere o modificare unilateralmente il contenuto così predisposto. In sintesi, i contratti per adesione sono quelli in cui una delle parti determina in anticipo il contenuto e le condizioni del contratto e l’altra parte può soltanto scegliere se concludere o meno il contratto a tali condizioni.
Quasi tutti i contratti elettronici conclusi tramite internet sono contratti per adesione, predisposti in anticipo da una delle parti, aventi natura di condizioni generali di contratto e privi di qualsiasi possibilità di trattativa per il destinatario. La controparte può divenire parte del contratto a condizione di accettare le condizioni così determinate e, in alcuni casi, anche di fornire le informazioni richieste e di indicare le proprie preferenze.
D’altra parte, ai sensi dell’art. 48 della Legge n. 6502 sulla Tutela dei Consumatori, poiché le parti concludono i contratti elettronici senza trovarsi fisicamente nello stesso luogo, tali contratti sono valutati anche nell’ambito del concetto di contratto a distanza.
Conclusione dei contratti elettronici
Secondo il Codice delle Obbligazioni turco, perché si concluda un contratto valido è necessario che almeno due parti si scambino reciprocamente dichiarazioni di volontà tra loro corrispondenti. Il Codice denomina proposta una delle volontà dichiarate e accettazione l’altra.
La dichiarazione di volontà che contiene gli elementi essenziali del contratto ed esprime la volontà di vincolarsi è denominata proposta, mentre l’accettazione è la dichiarazione di volontà che non modifica la proposta ed è conforme ad essa.
Anche i contratti elettronici si formano mediante dichiarazioni di volontà reciproche e reciprocamente corrispondenti delle parti. Nei contratti elettronici, come in quelli tradizionali, il contratto si perfeziona con l’accettazione, da parte del destinatario, di una proposta formulata in modo conforme alle regole. Il destinatario deve accettare la proposta rivoltagli e la dichiarazione di volontà relativa all’accettazione deve pervenire al proponente. Le dichiarazioni di accettazione che modificano le condizioni della proposta costituiscono ormai una nuova proposta.
La questione da discutere a questo punto è come debbano essere intese le dichiarazioni di volontà delle parti. Di regola, la dichiarazione di volontà non è soggetta ad alcuna forma. L’utente può manifestare la propria volontà compilando un modulo sui siti internet, facendo clic su ‘accetto’, ‘non accetto’ e simili, oppure inviando al destinatario un’e-mail sull’argomento.
bb. Contratti conclusi per posta elettronica
Per quanto riguarda le dichiarazioni di accettazione trasmesse per posta elettronica, vi sono controversie sull’individuazione della sfera di controllo del destinatario; in dottrina si sostiene tuttavia che la dichiarazione di accettazione si consideri pervenuta nel momento in cui l’e-mail raggiunge il server oppure nel momento in cui viene trasferita sul computer del destinatario. Perché si possa affermare che la dichiarazione di accettazione sia entrata nella sfera di controllo del destinatario, occorre che da quest’ultimo ci si possa attendere che ne prenda conoscenza.
Le e-mail individuali sono messaggi inviati a persone determinate e sono considerate, sotto il profilo giuridico, analoghe alle comunicazioni effettuate per lettera. Di conseguenza, quando l’invio di un messaggio per posta elettronica soddisfa i requisiti necessari all’esistenza di una proposta giuridicamente valida, esso ha lo stesso status giuridico dell’invio per posta ordinaria. Le pubblicità inviate per posta elettronica a fini commerciali a un gran numero di persone, senza richiesta dei destinatari, possono essere considerate un invito a presentare una proposta; tuttavia, l’opinione prevalente è che le e-mail inviate a più persone siano qualificate come proposta.
La dichiarazione di accettazione inviata per posta elettronica si considera pervenuta nel momento in cui viene registrata nella casella di posta del destinatario e il contratto si considera così concluso. In tal caso, tuttavia, è necessario che l’indirizzo di posta elettronica del proponente sia stato messo a disposizione del destinatario o ne sia stato consentito l’uso.
Poiché la comunicazione per posta elettronica avviene tra assenti, la proposta e l’accettazione effettuate per posta elettronica possono essere revocate; tuttavia, perché si possa parlare di una revoca valida, la dichiarazione di revoca deve pervenire al destinatario prima della proposta o dell’accettazione precedentemente effettuata, oppure contemporaneamente ad essa. La compresenza, nella casella di posta di una persona, sia della proposta sia della dichiarazione di revoca non costituisce un problema; in tal caso, tuttavia, la dichiarazione destinata a prevalere è l’ultimo messaggio inviato, a condizione che la persona non abbia preso conoscenza del contenuto del primo messaggio.
bbb. Contratti conclusi tramite un sito internet
Le operazioni effettuate sui siti internet sono operazioni in cui le parti non hanno la possibilità di negoziare, di porre domande o di contrattare, e in cui il destinatario può soltanto ordinare, oppure non ordinare, un prodotto di cui vede le caratteristiche sulla pagina. L’acquirente può formulare una proposta, offrendosi di acquistare alle condizioni presentate il prodotto che gradisce, oppure concludere il contratto accettando una proposta già esistente. Nei contratti conclusi tramite internet, tuttavia, può darsi il caso che alcune clausole vengano modificate. Tali modifiche possono essere scelte dalla parte che aderisce al contratto soltanto tra le alternative offerte dal fornitore del sito internet.
Sebbene vi siano opinioni secondo cui le dichiarazioni rese tramite un sito internet costituiscono un invito a presentare una proposta, tale opinione non ha carattere rigido. L’orientamento prevalente è che, per stabilire se le dichiarazioni rese sulle pagine internet costituiscano una proposta o un invito a presentare una proposta, si debbano valutare il contenuto del sito internet, le regole di buona fede e tutte le altre circostanze.
Nei contratti conclusi tramite un sito internet, il contratto si considera concluso quando la proposta o l’accettazione inviata perviene al computer del destinatario, o a un altro dispositivo che consenta l’accesso a internet, in modo tale che il destinatario possa prenderne conoscenza. In altre parole, le dichiarazioni inviate tramite le pagine internet devono considerarsi pervenute nel momento in cui vengono registrate sul dispositivo del destinatario. In tale contesto, nei casi in cui la dichiarazione sul sito internet sia considerata una proposta, il contratto sarà concluso nel momento in cui la dichiarazione di accettazione del destinatario perviene al proponente; nei casi in cui la dichiarazione sul sito internet sia considerata un invito a presentare una proposta, il contratto sarà concluso nel momento in cui la dichiarazione di accettazione perviene al proponente.
La nostra legislazione consente che i contratti stipulati tramite internet si concludano mediante dichiarazioni di volontà rese da dispositivi elettronici. Non vi è alcuna differenza tra le dichiarazioni di volontà elettroniche rese con l’intervento diretto di una persona e quelle rese in modo preprogrammato; in ogni caso la volontà dichiarata è considerata volontà di una persona.
Poiché i contratti conclusi tramite un sito internet si formano tra assenti, la possibilità di revocare la proposta e l’accettazione, pur essendo nella pratica assai limitata, esiste in teoria. A causa della rapidità delle operazioni effettuate tramite internet, tale possibilità si riduce nella pratica. Tuttavia, la possibilità di un’ultima verifica offerta all’acquirente immediatamente prima del completamento dell’ordine può, ad esempio, essere valutata in questo ambito.
Validità del contratto elettronico
Secondo il Codice delle Obbligazioni turco, i contratti possono in generale essere conclusi liberamente, salvo casi eccezionali. Tuttavia, nei casi in cui per i contratti conclusi in ambiente internet sia prevista una forma, è necessario garantire la validità dei contratti, verificare l’identità delle parti e assicurare la sicurezza dei negozi giuridici. Mentre nei contratti tradizionali l’identificazione delle parti può essere effettuata agevolmente, nei contratti conclusi tramite internet essa è assai difficile, poiché internet è un ambiente di commercio elettronico globale e senza confini. A tale riguardo, tuttavia, l’esattezza dei dati identificativi forniti dalle parti può essere accertata, nelle operazioni effettuate con carta di credito, mediante il numero della carta di credito, nonché mediante la firma digitale o la firma elettronica.
Oltre alle dichiarazioni di volontà reciproche e reciprocamente corrispondenti, per la conclusione di un contratto valido il legislatore richiede anche condizioni quali la capacità delle parti, la non contrarietà del contratto a norme imperative, la non impossibilità del suo oggetto e la non contrarietà al buon costume.
Per avere la capacità di agire, che è un elemento di validità del contratto, le parti devono avere la piena capacità. Poiché la maggior parte dei contratti elettronici conclusi tramite internet è costituita da contratti a distanza aventi natura di contratti tra assenti, è difficile accertare se le parti abbiano la capacità. In tali casi, i contratti elettronici conclusi da minori e da persone sottoposte a tutela senza l’approvazione dei loro rappresentanti legali saranno considerati invalidi.
Conservazione e archiviazione dei contratti elettronici:
Affinché i contratti elettronici siano validi e le controversie possano essere risolte, la comunicazione tra le parti deve essere verificabile e tracciabile. La firma elettronica, i registri di log e le marche temporali possono fornire prove importanti per dimostrare la validità dei contratti e risolvere le controversie. Per questo motivo, quando si conclude un contratto in ambiente elettronico, è importante procedere alla sottoscrizione elettronica e creare e conservare correttamente i registri di log e le marche temporali.
Firma elettronica: Secondo la definizione contenuta nella Legge n. 5070 sulla Firma Elettronica, la firma elettronica designa i dati elettronici che sono allegati ad altri dati elettronici o logicamente connessi ad essi e sono utilizzati ai fini dell’autenticazione. La firma elettronica conferma che le parti hanno approvato un determinato documento o contratto e dimostra pertanto la validità del contratto.
Registri di log: I registri di log sono file che registrano tutte le attività svolte in un sistema o in una rete. Tali registri possono contenere i dati di accesso degli utenti, le operazioni e altri eventi rilevanti. I registri di log possono costituire una prova importante per dimostrare la validità dei contratti conclusi in ambiente elettronico. Ad esempio, i registri di log possono essere utilizzati per stabilire in quale data e a quale ora un contratto è stato accettato.
Marca temporale: La marca temporale è un contrassegno digitale che attesta la data e l’ora in cui si è verificato un determinato evento. Tale contrassegno registra il momento dell’evento in modo non modificabile o difficilmente modificabile. Le marche temporali sono utilizzate per dimostrare che i contratti accettati in ambiente elettronico sono stati conclusi tempestivamente. La marca temporale può essere utilizzata per stabilire quando un contratto è stato sottoscritto o accettato.
Molti Paesi hanno riconosciuto giuridicamente strumenti tecnologici quali la firma elettronica e la marca temporale e ne hanno disciplinato l’uso nel quadro di determinati standard. Ad esempio, nel nostro Paese la Legge sulla Firma Elettronica e, nell’Unione Europea, la Direttiva sulle firme elettroniche assicurano il riconoscimento giuridico e l’utilizzo delle firme elettroniche.
È importante che le imprese scelgano metodi di archiviazione sicuri e idonei e conservino i contratti elettronici in modo conforme ai requisiti di legge. Mediante misure quali protocolli di sicurezza, crittografia e controllo degli accessi, esse possono effettuare un’archiviazione sicura su server protetti o nel cloud.
Conclusione
Proprio come i contratti tradizionali, i contratti elettronici conclusi tramite internet mediante dichiarazioni di volontà reciproche e reciprocamente corrispondenti delle parti sono una parte importante della nostra vita quotidiana. Pur con alcune eccezioni quanto alla loro natura giuridica, i contratti elettronici sono considerati contratti a distanza, contratti tra assenti e contratti per adesione.
Nei contratti elettronici, come in quelli tradizionali, il contratto si perfeziona con l’accettazione, da parte del destinatario, di una proposta formulata in modo conforme alle regole. Il destinatario deve accettare la proposta rivoltagli e la dichiarazione di volontà relativa all’accettazione deve pervenire al proponente. Le dichiarazioni di accettazione che modificano le condizioni della proposta costituiscono ormai una nuova proposta.
In un contratto tra presenti, la conclusione del contratto e la produzione dei suoi effetti si verificano nel momento in cui il destinatario dichiara l’accettazione, e la revoca della proposta e dell’accettazione non è possibile. In un contratto tra assenti, invece, il momento della conclusione del contratto è quello in cui la dichiarazione di accettazione del destinatario entra nella sfera di controllo del proponente, mentre il momento in cui il contratto produce i propri effetti è quello in cui la dichiarazione di accettazione viene inviata dal destinatario. Nel contratto tra assenti è possibile anche la revoca della proposta e dell’accettazione.
Pur ritenendo che nei contratti conclusi in ambiente elettronico, come nei contratti in generale, vi sia libertà di forma, per l’identificazione si ricorre a metodi quali la firma elettronica. Tuttavia, affinché si possa concludere un contratto valido, se le parti non hanno la capacità di agire il contratto sarà in ogni caso considerato invalido.
Anche la prova della validità dei contratti elettronici e i processi di archiviazione delle imprese sono questioni importanti nel mondo imprenditoriale moderno. Strumenti tecnologici quali le firme elettroniche, le marche temporali e i registri di log possono essere utilizzati per dimostrare la validità dei contratti. Scegliendo metodi di archiviazione sicuri e idonei e conservando i contratti elettronici in modo conforme ai requisiti di legge, le imprese potranno gestire i propri contratti elettronici in modo efficace e sicuro.



