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La Federazione Calcistica Turca (TFF) ha deferito in via cautelare al Collegio Disciplinare del Calcio Professionistico 1.024 calciatori di cui è stata accertata l'attività di scommessa. Ai sensi del Regolamento Disciplinare del Calcio, ai calciatori è vietato scommettere, direttamente o indirettamente, su qualsiasi incontro o attività connessa al calcio. Nell'articolo pubblicato sul nostro sito esaminiamo in dettaglio le sanzioni applicabili ai calciatori che scommettono.
Con un comunicato ufficiale della Federazione Calcistica Turca («TFF») è stato accertato che 1.024 calciatori dei campionati professionistici hanno effettuato scommesse. A seguito di tale accertamento, la TFF ha annunciato di aver deferito in via cautelare i calciatori interessati al Collegio Disciplinare del Calcio Professionistico (Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, «PFDK»), ai sensi dell'articolo 57 del Regolamento Disciplinare del Calcio (Futbol Disiplin Talimatı), con effetto dal 10 novembre 2025. Il provvedimento di deferimento cautelare impedisce ai calciatori in questione di prendere parte alle partite fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Tale vicenda ha dato avvio a un procedimento disciplinare di dimensioni mai viste finora nella storia del calcio turco.
L'articolo 57 del Regolamento Disciplinare del Calcio recita espressamente come segue:
«(1) Alle persone rientranti nell'ambito di applicazione del presente Regolamento: a) è vietato scommettere o praticare giochi d'azzardo analoghi, direttamente o indirettamente, su incontri di calcio e/o su qualsiasi attività connessa al calcio. b) è vietato ricoprire, direttamente o indirettamente, qualsivoglia incarico o avere alcun interesse in imprese, organizzazioni ed enti (esclusi gli enti e le istituzioni pubbliche) che promuovono, intermediano, organizzano o svolgono scommesse o giochi d'azzardo analoghi, ovvero attività o operazioni simili, relativi a incontri di calcio.(2) Le persone che agiscono in violazione sono punite con la squalifica dalle partite o con la sanzione della privazione dei diritti per un periodo da tre mesi a un anno.»
Ai sensi di tale disposizione, l'attività di scommessa, così come l'intermediazione diretta o indiretta in tale attività, costituisce per i calciatori un'evidente violazione disciplinare. Ci si attende che il PFDK valuti singolarmente la condotta di ciascun calciatore e applichi una sanzione proporzionata alla gravità e alla durata del fatto e al grado dell'elemento soggettivo.
A seguito delle accuse emerse sulla stampa, alcuni calciatori hanno rilasciato dichiarazioni in merito alle contestazioni relative alle scommesse, precisando che tali condotte risalgono a periodi passati. A questo proposito assume rilievo l'istituto della prescrizione dell'azione disciplinare di cui all'articolo 14 del Regolamento Disciplinare del Calcio. L'articolo 14 del Regolamento Disciplinare del Calcio, rubricato «Prescrizione dell'indagine», recita come segue:
«(1) La prescrizione dell'indagine decorre, per le violazioni consumate, dal giorno in cui la violazione è stata commessa; per le violazioni rimaste allo stadio del tentativo, dal giorno in cui è stato compiuto l'ultimo atto; per le violazioni successive, dal giorno in cui è stata commessa l'ultima violazione. (2) L'indagine disciplinare è soggetta a un termine di prescrizione di 1 anno per le violazioni commesse prima, durante o dopo la partita sul terreno di gioco o nell'area circostante, e di 5 anni per le altre violazioni. Per le violazioni in materia di doping, la prescrizione dell'indagine è soggetta alle disposizioni del Regolamento Antidoping. (3) L'indagine sulle violazioni disciplinari consistenti nell'alterazione del risultato di una partita non è soggetta a prescrizione.»
In base a tale articolo, se l'indagine disciplinare viene avviata dopo il decorso di un termine di 1 o 5 anni, a seconda della natura della violazione, troveranno applicazione i termini di prescrizione. Tuttavia, non è previsto alcun termine di prescrizione per i fatti commessi con l'intento di alterare il risultato di una partita. Pertanto, se l'attività di scommessa è diretta, direttamente o indirettamente, a influenzare l'esito dell'incontro, non potrà essere eccepita la prescrizione.
Anche a livello internazionale, l'attività di scommessa dei calciatori è stata colpita da severe sanzioni disciplinari. Uno degli esempi più noti è il caso di Ivan Toney, giocatore della Premier League inglese. La Federazione Calcistica inglese (FA) ha accertato che il calciatore aveva violato 232 volte le norme sulle scommesse e ha inflitto a Toney una squalifica di 8 mesi dall'attività calcistica. Analogamente, Sandro Tonali, che gioca nella Serie A italiana, è stato sanzionato con una squalifica di 10 mesi per aver effettuato scommesse illegali. Il procedimento condotto dalla TFF è dunque in linea con le prassi internazionali.
Il Consiglio Direttivo della TFF ha annunciato che, a causa del deferimento cautelare di 1.024 calciatori al PFDK, sono state avviate trattative con la FIFA affinché i club possano colmare i vuoti che si verranno a creare negli organici. L'obiettivo è ottenere, in aggiunta alla sessione invernale di calciomercato della stagione 2025-2026, una sessione supplementare di trasferimenti e tesseramenti della durata di 15 giorni. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento FIFA sullo Status e sui Trasferimenti dei Calciatori (Regulations on the Status and Transfer of Players), le date dei periodi di registrazione non comunicate dalle federazioni, o dei periodi di registrazione in circostanze eccezionali, possono essere stabilite dalla FIFA. Nella prassi, tale potere è stato interpretato nel senso di consentire la concessione di una «sessione supplementare di registrazione/trasferimento» e, nelle prassi passate della FIFA (ad esempio durante la pandemia di COVID-19 e il conflitto tra Ucraina e Russia), si è visto che essa ha concesso in modo analogo alle federazioni affiliate sessioni supplementari di tesseramento. Sotto questo profilo, la richiesta della TFF è fondata e costituisce un'istanza che trova il proprio fondamento nella normativa internazionale.
D'altro canto, l'attività di scommessa non resta una mera violazione disciplinare: quando è finalizzata a influenzare il risultato di una partita, sorge anche una responsabilità penale. L'articolo 11 della Legge n. 6222 sulla Prevenzione della Violenza e del Disordine nello Sport definisce espressamente tale condotta come reato. L'articolo 11 della Legge n. 6222, rubricato «Alterazione del risultato di una partita», recita come segue:
«Chiunque procuri a un altro un guadagno o altro vantaggio al fine di influenzare il risultato di una determinata competizione sportiva è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa giudiziaria fino a ventimila giorni. Anche la persona a cui il vantaggio è stato procurato è punita per tale reato come concorrente. Anche qualora sia stato raggiunto un semplice accordo sul conferimento di un guadagno o di altro vantaggio, la pena è applicata come se il reato fosse stato consumato.»
Pertanto, oltre all'indagine disciplinare condotta dalla TFF, tali fatti possono essere indagati anche d'ufficio dalle Procure della Repubblica. Mentre l'attività di scommessa, di per sé, integra una violazione disciplinare, se il fatto è sorretto dall'intento di influenzare il risultato della partita, darà luogo a responsabilità penale come «reato di frode sportiva» (şike) ai sensi della Legge n. 6222.
Per il calcio turco, questo procedimento non è soltanto un'indagine disciplinare, ma costituisce anche un importante punto di svolta sotto il profilo dell'integrità dello sport, del principio della concorrenza leale e dello Stato di diritto. Il provvedimento di deferimento cautelare adottato dalla TFF, le trattative con la FIFA per una sessione supplementare di trasferimenti e i precedenti internazionali mettono in luce sia i profili di responsabilità disciplinare sia quelli di responsabilità penale delle condotte di scommessa e di frode sportiva. In ultima analisi, la portata dell'attività di scommessa e il grado di incidenza sul risultato della partita saranno determinanti sotto il profilo del diritto disciplinare e del diritto penale. I procedimenti che verranno condotti in tale contesto costituiscono un esempio fondamentale destinato a orientare la prassi del diritto sportivo in Turchia.
Avv. Gizem ADIGÜZEL ÖZMEN, Mediatrice



