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Il «Regolamento recante modifica del Regolamento sulla Pubblicità Commerciale e sulle Pratiche Commerciali Sleali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33297 del 1 luglio 2026 (GU: 01.07.2026, n. 33297), ha apportato modifiche di ampia portata al Regolamento sulla Pubblicità Commerciale e sulle Pratiche Commerciali Sleali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29232 del 10 gennaio 2015. Il Regolamento di modifica è entrato in vigore il 1 agosto 2026. La disciplina produce conseguenze rilevanti, in particolare per l'e-commerce e il marketing digitale, e spazia dalla pubblicità delle vendite scontate alle dichiarazioni ambientali, dall'uso dell'intelligenza artificiale agli influencer dei social media, dalla pubblicità mirata alle recensioni dei consumatori. In questo articolo le modifiche vengono esaminate articolo per articolo, insieme ai loro effetti nella prassi.
Il «Regolamento recante modifica del Regolamento sulla Pubblicità Commerciale e sulle Pratiche Commerciali Sleali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33297 del 1 luglio 2026 (GU: 01.07.2026, n. 33297), ha apportato modifiche di ampia portata al Regolamento sulla Pubblicità Commerciale e sulle Pratiche Commerciali Sleali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29232 del 10 gennaio 2015. Il Regolamento di modifica è entrato in vigore il 1 agosto 2026. La disciplina produce conseguenze rilevanti, in particolare per l'e-commerce e il marketing digitale, e spazia dalla pubblicità delle vendite scontate alle dichiarazioni ambientali, dall'uso dell'intelligenza artificiale agli influencer dei social media, dalla pubblicità mirata alle recensioni dei consumatori. In questo articolo le modifiche vengono esaminate articolo per articolo, insieme ai loro effetti nella prassi.
1. Nuove definizioni (articolo 1 del Regolamento di modifica)
Al comma 1 dell'articolo 4 del Regolamento sono state aggiunte, come lettere (r), (s), (ş) e (t), le definizioni di «dichiarazione ambientale», «social media», «influencer dei social media» e «recensioni dei consumatori». In particolare, l'influencer dei social media è definito come la persona fisica o giuridica che svolge comunicazione di marketing condividendo, direttamente o indirettamente, sui social media contenuti volti a promuovere un bene o un servizio, in nome proprio o per conto di un inserzionista, e che trasforma tale comunicazione in un vantaggio. Pertanto, rientrano nell'ambito della definizione non solo i post realizzati per conto di un inserzionista, ma anche le attività promozionali che l'influencer svolge in nome proprio e che trasforma in un vantaggio.
2. Limitazione dell'uso ingannevole dei titoli accademici (articolo 2)
Alla lettera (g) del comma 5 dell'articolo 7 del Regolamento, dopo l'espressione «premi,», è stata aggiunta l'espressione «titoli accademici,». Il comma in questione dispone che la pubblicità non può contenere espressioni o immagini idonee a trarre in inganno il consumatore, direttamente o indirettamente, su qualsiasi aspetto; la lettera (g) elenca, a titolo esemplificativo, il riconoscimento o l'approvazione ufficiale, le medaglie, i premi, i diplomi e documenti analoghi. Con la modifica anche i titoli accademici sono stati inclusi in tale elenco; pertanto l'uso ingannevole dei titoli accademici è divenuto oggetto di valutazione come pubblicità direttamente ingannevole. La disposizione è particolarmente rilevante per la pubblicità nei settori della salute e della bellezza, condotta facendo leva sulla percezione di competenza specialistica o di autorevolezza scientifica.
3. Confronto nella pubblicità degli integratori alimentari e nuovo divieto (articoli 3 e 11)
Al comma 3 dell'articolo 8 del Regolamento, dopo la parola «Alimenti», è stata aggiunta l'espressione «e integratori alimentari»; l'ultimo periodo del medesimo comma, che vietava in modo assoluto la pubblicità comparativa degli integratori alimentari, è stato abrogato. Ne consegue che, nella pubblicità di alimenti e integratori alimentari, gli aspetti rientranti nell'ambito delle indicazioni sulla salute non possono essere oggetto di confronto, mentre l'utilizzo come elemento di confronto degli aspetti rientranti nell'ambito delle indicazioni nutrizionali avviene secondo le disposizioni della pertinente normativa speciale. Tale modifica consente la pubblicità comparativa anche degli integratori alimentari, per gli aspetti che esulano dall'ambito delle indicazioni sulla salute, a condizione che siano rispettate le condizioni generali del Regolamento in materia di pubblicità comparativa.
In parallelo, il comma 10 aggiunto all'articolo 27 vieta espressamente di pubblicizzare gli integratori alimentari in modo da dare l'impressione che sostituiscano gli alimenti consumati nell'ambito di una normale alimentazione.
4. La «regola dei 10 giorni» e il prezzo per canale nella pubblicità delle vendite scontate (articolo 4)
Il comma 3 dell'articolo 14 del Regolamento è stato interamente sostituito. In base alla nuova disposizione, ai fini della determinazione del prezzo precedente allo sconto, nella pubblicità relativa alla vendita di beni si assume come riferimento il prezzo più basso applicato nei dieci giorni precedenti la data di inizio dello sconto. Nella pubblicità relativa a beni rapidamente deperibili, come la frutta e la verdura, e ai servizi continuerà invece ad assumersi come riferimento il prezzo immediatamente precedente il prezzo scontato. Sotto questo profilo, il periodo di riferimento di dieci giorni si applica soltanto alla pubblicità relativa alla vendita di beni; la pubblicità dei servizi esula dall'ambito di tale periodo. Poiché il comma è stato interamente sostituito, nel nuovo comma non figura più nemmeno l'ultimo periodo del testo previgente, secondo cui l'onere della prova incombeva all'inserzionista; l'obbligo generale relativo alla prova delle affermazioni contenute nella pubblicità continua tuttavia ad applicarsi in forza delle pertinenti disposizioni del Regolamento e nel quadro della Legge n. 6502.
In base al comma 5 aggiunto al medesimo articolo, qualora un bene o un servizio sia offerto in vendita attraverso diversi canali di vendita, il prezzo precedente allo sconto è determinato tenendo conto esclusivamente del prezzo praticato nel canale in cui viene effettuato lo sconto; il prezzo applicato in un canale di vendita non può essere assunto come riferimento per una vendita scontata effettuata negli altri canali. In base al comma 6 aggiunto, alla pubblicità relativa ai programmi di fidelizzazione si applicano le disposizioni sulle vendite scontate quando il programma sia facilmente accessibile o utilizzabile dai consumatori. Con il comma 7 aggiunto, anche la pubblicità delle vendite condizionate, nelle quali lo sconto o un altro vantaggio è subordinato a una condizione quale l'acquisto di beni o servizi in una determinata quantità, numero, importo o tipologia o il compimento di una determinata operazione, è sottoposta alle disposizioni sulla pubblicità delle vendite scontate, ad eccezione delle norme relative all'indicazione della quantità di beni o servizi.
5. Prova e trasparenza nelle dichiarazioni ambientali (contrasto al «greenwashing») (articolo 5)
Al comma 2 dell'articolo 17 del Regolamento, dopo l'espressione «ingannevole per i consumatori», è stata aggiunta l'espressione «e fuorviante»; si dispone così che marchi, simboli e approvazioni ambientali non possano essere utilizzati in modo ingannevole e fuorviante per i consumatori. Il comma 3 del medesimo articolo è stato interamente sostituito. In base al nuovo comma 3, nella pubblicità contenente dichiarazioni ambientali è obbligatorio che i certificati e le approvazioni indicati siano provati mediante documenti rilasciati da enti e organismi competenti, dai dipartimenti competenti delle università o da organismi accreditati o indipendenti di ricerca, prova e valutazione.
Un aspetto di questa modifica che sfugge spesso è che il testo previgente del comma 3 è stato abrogato. La disposizione abrogata prevedeva che, in materia di impatto ambientale, nella pubblicità potessero essere utilizzati soltanto risultanze scientifiche e dimostrazioni tecniche fondate su studi scientifici riconosciuti da istituzioni accademiche. La nuova disciplina non contiene questa specifica limitazione delle fonti; al suo posto introduce, per i certificati e le approvazioni, un regime probatorio fondato sulla documentazione. Tuttavia, l'onere generale della prova di cui all'articolo 9 del Regolamento resta invariato: gli inserzionisti sono tenuti a provare la veridicità delle affermazioni contenute nella propria pubblicità commerciale e i fatti verificabili contenuti nella pubblicità devono essere dimostrati con informazioni e documenti di validità scientifica. La modifica non ha dunque eliminato l'esigenza che le dichiarazioni ambientali siano scientificamente verificabili; ha soltanto, eliminando la specifica limitazione delle fonti contenuta nel previgente comma 3 dell'articolo 17, instaurato un nuovo regime di documentazione per i certificati e le approvazioni.
In base al comma 5 aggiunto al medesimo articolo, concetti ed espressioni ambientali di contenuto generico, come «rispettoso dell'ambiente» e «rispettoso della natura», non possono essere utilizzati senza alcuna spiegazione o in modo da generare incertezza nei consumatori circa gli effetti ambientali del bene o del servizio ovvero dei relativi processi produttivi. Con il comma 6 aggiunto, si rende obbligatorio indicare chiaramente nella pubblicità a quale sezione, componente o fase del ciclo di vita del bene o del servizio si riferisca la dichiarazione ambientale, nonché riportare le informazioni esplicative sui metodi di misurazione o valutazione degli effetti ambientali nello spazio in cui la pubblicità è diffusa oppure nel sito internet o nella schermata a comparsa verso cui i consumatori sono indirizzati mediante un collegamento o un segno di avvertenza.
Nota importante: la disciplina non rende obbligatoria, per ogni dichiarazione ambientale, l'ottenimento di una certificazione da parte di un organismo indipendente. L'obbligo di documentazione è previsto per i certificati e le approvazioni indicati nel Regolamento, e le fonti di prova ammesse sono state individuate in modo da comprendere più di una tipologia di enti e organismi.
6. Trasparenza su determinati usi dell'intelligenza artificiale e dei software nella pubblicità e divieto delle repliche digitali (articoli 6 e 11)
In base al comma 8 aggiunto all'articolo 18 del Regolamento, qualora nella pubblicità siano utilizzati l'intelligenza artificiale o altri software in modo da incidere in misura significativa sul comportamento economico dei consumatori in relazione a un bene o a un servizio, ovvero siano presenti personaggi digitali non distinguibili da un essere umano, creati mediante tecnologie di intelligenza artificiale, è obbligatorio indicare tale circostanza in modo chiaro, comprensibile e distinguibile.
Inoltre, il comma 12 aggiunto all'articolo 27 vieta di utilizzare nella pubblicità la replica digitale di una persona reale, creata mediante tecnologie di intelligenza artificiale, quando essa dia falsamente l'impressione di aver personalmente provato o utilizzato un bene o un servizio ovvero lo raccomandi.
7. Pubblicità effettuata tramite influencer dei social media: nuovo articolo 23/A (articolo 7)
Il nuovo articolo 23/A aggiunto al Regolamento rende obbligatorio che la pubblicità effettuata tramite influencer dei social media sia chiara, comprensibile e distinguibile. In casi quali il rinvio all'inserzionista o al bene/servizio dell'inserzionista; l'ottenimento da parte dell'inserzionista di un vantaggio, quale un guadagno economico o beni o servizi gratuiti o scontati; la condivisione di contenuti relativi a estrazioni a premi, concorsi o campagne organizzati per promuovere il bene o il servizio dell'inserzionista; ovvero la realizzazione di un post a fronte di un vantaggio ottenuto per la partecipazione a un evento organizzato dall'inserzionista, deve essere indicato chiaramente che il contenuto è una pubblicità. I casi elencati non costituiscono un elenco chiuso; la disposizione, utilizzando l'espressione «in casi quali», adotta un'enumerazione esemplificativa.
In tali pubblicità è obbligatorio inserire una delle espressioni «Pubblicità» o «Promozione». Insieme a queste espressioni, il contenuto deve riportare il nome o la denominazione commerciale dell'inserzionista oppure una delle dichiarazioni analoghe indicate a titolo esemplificativo nel Regolamento, quali «fornito da [inserzionista]» o «grazie a [inserzionista] per avermi inviato i prodotti».
L'indicazione pubblicitaria deve essere distinguibile dal colore e dallo sfondo del post, facilmente leggibile e percepibile al primo contatto, senza che il consumatore debba scorrere lo schermo. Se vi sono altre etichette o indicazioni, l'indicazione pubblicitaria deve comparire prima di esse e in modo chiaramente distinguibile, e non deve sovrapporsi ad alcun testo o simbolo, tenendo conto dell'interfaccia della piattaforma. Per i contenuti distribuiti su più post o trasferiti in diversi formati di condivisione, l'indicazione deve essere presente in ciascun post. Nei contenuti esclusivamente audio, all'inizio della trasmissione e prima della pubblicità da trasmettere deve essere inserita l'espressione «contiene pubblicità/promozione relativa a [inserzionista].»; anche tale indicazione deve contenere il nome dell'inserzionista.
8. L'espressione «interesse o quota di profitto» nella pubblicità dei servizi finanziari (articolo 8)
Nei commi 1 e 2 dell'articolo 25 del Regolamento l'espressione «e quota di profitto» è stata sostituita dall'espressione «o quota di profitto». La modifica non si limita al comma 1, che disciplina l'esatta indicazione dei tassi di interesse e di quota di profitto, ma riguarda anche il comma 2, il quale prevede che, nella pubblicità dei servizi di credito, il valore percentuale mensile e annuo del costo totale del credito per il consumatore sia indicato nella promessa principale della pubblicità. È stato così chiarito che, a seconda della natura della pubblicità, anche i casi in cui essa contenga soltanto un tasso di interesse o soltanto un tasso di quota di profitto rientrano nell'ambito di entrambi i commi. Resta fermo l'obbligo di indicare correttamente tali tassi e di riportare nella pubblicità le condizioni che incidono sull'importo totale che sarà ottenuto alla scadenza.
9. Pubblicità mirata e tutela dei minori: nuovo articolo 25/A (articolo 9)
In base al nuovo articolo 25/A, è considerata pubblicità mirata la presentazione, da parte di venditori e fornitori e dei prestatori di servizi intermediari che mediano la conclusione di contratti a distanza per loro conto, di contenuti pubblicitari personalizzati per determinate persone o gruppi, mediante l'analisi del comportamento online dei consumatori, dello storico delle preferenze, delle informazioni di localizzazione, dei dati demografici o di dati personali analoghi.
Ai fini del Regolamento, la pubblicità mirata può essere effettuata a condizione che al consumatore siano fornite informazioni dirette e facilmente accessibili sui criteri in base ai quali la pubblicità viene mostrata al consumatore interessato e su come tali criteri possano essere modificati. Tuttavia, questa disposizione non rende di per sé lecita l'attività di trattamento dei dati personali; la base giuridica, l'informativa e gli altri obblighi previsti dalla normativa sulla protezione dei dati, in primo luogo dalla Legge n. 6698 sulla Protezione dei Dati Personali, devono essere valutati separatamente.
È invece vietata la pubblicità mirata effettuata con metodi di profilazione basati su dati personali nei casi in cui si sappia, o ci si possa ragionevolmente attendere che si sappia, che il consumatore è un minore.
10. Abrogazione dell'articolo 26 relativo a beni e servizi soggetti a disciplina speciale (articolo 10)
L'articolo 26 del Regolamento, rubricato «Beni o servizi soggetti a disciplina speciale in materia di pubblicità», è stato abrogato. La disposizione abrogata conteneva un rinvio generale secondo cui la pubblicità di medicinali, prodotti medicinali per uso umano, dispositivi medici, servizi sanitari, alimenti, integratori alimentari, prodotti cosmetici e per la pulizia, prodotti biocidi, prodotti del tabacco e bevande alcoliche doveva essere conforme anche alle disposizioni in materia di pubblicità e promozione della pertinente normativa speciale.
L'abrogazione dell'articolo 26 non significa che la normativa speciale relativa a tali prodotti e servizi sia stata abrogata o non debba più applicarsi. Per i relativi gruppi di prodotti e servizi continuano ad applicarsi separatamente le limitazioni in materia di pubblicità e promozione previste dalle rispettive leggi speciali, regolamenti e altre disposizioni. Con la modifica è stata eliminata la disposizione di rinvio generale contenuta nel Regolamento, mentre in alcuni ambiti sono stati aggiunti divieti diretti all'articolo 27.
11. Giochi d'azzardo illegali, prodotti medicinali per uso umano e pratiche di premio sleali (articolo 11)
Con la modifica apportata all'articolo 27 del Regolamento, l'attuale divieto di pubblicità relativo ai servizi di cartomanti, medium, astrologi e simili, nonché ai giochi di scommessa e d'azzardo illegali, è stato esteso in modo da comprendere espressamente anche i «giochi d'azzardo illegali».
In base alle disposizioni aggiunte al medesimo articolo, non possono essere pubblicizzati prodotti medicinali per uso umano, sigarette elettroniche, prodotti del tabacco e bevande alcoliche. Inoltre, nella pubblicità di beni o servizi rivolta ai consumatori è vietato inserire informazioni su premi non basati su criteri oggettivi annunciati in anticipo e attribuiti a fronte di un vantaggio. Tra i nuovi commi aggiunti all'articolo 27 figurano anche i divieti relativi agli integratori alimentari e alle repliche digitali di persone reali create con l'intelligenza artificiale.
12. Regole di verifica, pubblicazione e trasparenza nelle recensioni dei consumatori (articolo 12)
L'articolo 28/B del Regolamento è stato interamente riformulato. Se i venditori e i fornitori in ambiente online, o i prestatori di servizi intermediari che mediano la conclusione di contratti a distanza per loro conto, offrono ai consumatori la possibilità di rilasciare recensioni, è consentito che le recensioni siano rilasciate soltanto dalle persone che hanno acquistato il bene o il servizio in questione. Non possono essere pubblicate le recensioni dei consumatori raccolte da canali nei quali non è possibile effettuare la verifica del processo di acquisto.
I principi e le regole relativi alla pubblicazione delle recensioni devono essere mostrati nello spazio in cui le recensioni sono pubblicate o nella schermata a comparsa verso cui il consumatore è indirizzato mediante un collegamento o un segno di avvertenza. Tali regole non possono essere stabilite in modo da impedire di recensire il bene o il servizio o i relativi contratti accessori, né da limitare le recensioni a determinati argomenti. Se vengono pubblicate recensioni separate su diversi aspetti, quali il bene/servizio, la consegna, il venditore o il fornitore, tutte le recensioni devono essere presentate nello stesso spazio in modo chiaro, comprensibile, distinguibile e facilmente accessibile.
Le recensioni, dopo gli opportuni controlli, devono essere pubblicate per almeno un anno, senza distinzione tra positive e negative, senza alcun condizionamento, ordinate secondo un criterio oggettivo quale la data, il punteggio della recensione o il venditore/fornitore. I motivi relativi alle recensioni di cui non è consentita la pubblicazione devono essere comunicati immediatamente al consumatore che le ha rilasciate. Non possono essere pubblicate recensioni contenenti indicazioni sulla salute in violazione della normativa pertinente.
Le recensioni dei consumatori pubblicate su un canale possono essere pubblicate su altri canali soltanto in modo da riflettere il carattere generale delle recensioni di quel canale per quanto riguarda il contenuto e la valutazione. Le recensioni il cui processo di acquisto non sia stato verificato non possono essere utilizzate nella pubblicità. Qualora il consumatore o il venditore/fornitore comunichi che il pregiudizio subito dal consumatore è stato sanato, tale circostanza, dopo la necessaria verifica, è pubblicata senza ritardo nello stesso spazio della recensione iniziale. È inoltre espressamente vietato, allo scopo di incrementare le vendite di un bene o di un servizio, rilasciare recensioni non veritiere, concludere accordi con persone fisiche o giuridiche affinché utilizzino espressioni di approvazione del prodotto/servizio, ovvero acquistare servizi a tal fine.
13. Possibilità di spiegazione/risposta di 48 ore sulle piattaforme di reclami dei consumatori (articolo 13)
Nella lettera (a) del comma 1 dell'articolo 28/C del Regolamento l'espressione «almeno settantadue ore» è stata sostituita da «quarantotto ore» e alla medesima lettera è stato aggiunto il periodo «Se non viene data risposta entro il termine concesso, la recensione è pubblicata direttamente.». La disposizione riguarda le piattaforme di reclami la cui attività principale consiste nel consentire la pubblicazione online dei reclami dei consumatori. Il termine che tali piattaforme devono concedere, prima della pubblicazione della recensione, affinché il venditore o il fornitore oggetto della recensione possa esercitare il diritto di fornire spiegazioni o di rispondere è di quarantotto ore.
L'aspetto degno di nota della modifica è che il termine non è stato soltanto accorciato: è stata eliminata anche l'espressione «almeno» presente nel testo previgente. Poiché la nuova disposizione prevede testualmente un termine determinato di quarantotto ore, è opportuno che le piattaforme strutturino i propri processi di pubblicazione sulla base di tale termine. Inoltre, ai sensi della lettera (b) del comma 1 dell'articolo 28/C, le recensioni non vengono pubblicate prima della scadenza di tale termine o qualora risulti che non riflettano la verità. In tal modo viene garantito l'effettivo esercizio della possibilità di spiegazione e di risposta concessa al venditore o al fornitore.
Distinzione importante: questa disposizione non impone al venditore o al fornitore un «obbligo di rispondere entro 48 ore». L'obbligo giuridico riguarda la piattaforma di reclami interessata, che deve concedere una possibilità di spiegazione/risposta di quarantotto ore prima di pubblicare la recensione. Per il venditore o il fornitore tale termine è un termine per l'esercizio di un diritto; se non viene data risposta entro il termine, la recensione è pubblicata direttamente.
14. Modifica dell'elenco degli esempi di pratiche commerciali sleali (articolo 14)
Il punto 13 della sezione «A - Pratiche commerciali ingannevoli» dell'elenco «Esempi di pratiche considerate pratiche commerciali sleali», allegato al Regolamento, ossia «Effettuare, in violazione della normativa pertinente, un'indicazione sulla salute relativa a un bene o a un servizio.», è stato abrogato.
Tale abrogazione non significa che le indicazioni sulla salute in violazione della normativa siano state liberalizzate. Continuano ad applicarsi le disposizioni della normativa speciale sulle indicazioni sulla salute e le altre disposizioni pertinenti del Regolamento; ad esempio, l'articolo 28/B prevede espressamente che non possano essere pubblicate le recensioni dei consumatori contenenti indicazioni sulla salute in violazione della normativa pertinente.
15. Entrata in vigore ed esecuzione
Ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento di modifica, le disposizioni sono entrate in vigore il 1 agosto 2026. Ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento di modifica, le sue disposizioni sono eseguite dal Ministro del Commercio. Pertanto, con riferimento a tali disposizioni non si parla più di un periodo transitorio, bensì di obblighi di conformità in vigore.
16. Controlli e rischio sanzionatorio
La pubblicità commerciale e le pratiche commerciali sleali sono soggette al controllo del Consiglio della Pubblicità (Reklam Kurulu) ai sensi degli articoli 61, 62 e 63 della Legge n. 6502 sulla Tutela dei Consumatori e del Regolamento. Occorre tenere presente che, con riferimento all'articolo 77 della Legge, esistono due distinti regimi sanzionatori. La violazione degli obblighi relativi alla pubblicità è soggetta al comma 12 dell'articolo 77; tale comma prevede le sanzioni della cessazione, della rettifica con la stessa modalità, della sospensione cautelare fino a tre mesi nei casi ritenuti necessari e della sanzione amministrativa pecuniaria, e gradua la sanzione amministrativa pecuniaria in base al canale in cui la pubblicità è diffusa. Le violazioni relative alle pratiche commerciali sleali rientrano invece nel comma 13; tuttavia, qualora si accerti che la violazione è stata commessa mediante pubblicità, si applica comunque il comma 12. Non è pertanto corretto parlare di un unico intervallo sanzionatorio comune a entrambi i tipi di violazione.
Tenuto conto degli importi aggiornati in base al tasso di rivalutazione, le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nel 2026 ai sensi del comma 12 dell'articolo 77 variano, a seconda del tipo di canale, tra 99.339 TL e 39.916.524 TL. Tale intervallo non è una sanzione fissa applicata automaticamente a ogni violazione, ma è determinato in base al canale in cui la pubblicità è diffusa e ai limiti minimo e massimo previsti dalla Legge. In particolare, per le violazioni commesse da un canale televisivo che trasmette via satellite o tramite internet, la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile per il 2026 è compresa tra 1.083.706 TL e 10.837.065 TL. Nel determinare la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare tra i limiti minimo e massimo, il Consiglio della Pubblicità tiene conto di aspetti quali il disvalore della violazione, l'entità del vantaggio ottenuto o del danno causato dalla violazione, nonché la colpa e la situazione economica dell'autore della violazione.
Per l'e-commerce e il marketing digitale, tuttavia, lo strumento più incisivo nella prassi non è spesso la sanzione pecuniaria. Qualora la violazione sia commessa in ambiente internet, il Consiglio della Pubblicità può decidere di inviare una comunicazione, tramite i mezzi con cui sia possibile stabilire una comunicazione elettronica sulla base delle informazioni ottenute da fonti quali i mezzi di contatto, il nome di dominio e l'indirizzo IP presenti nella pagina internet interessata, affinché il contenuto sia rimosso e, qualora il contenuto non venga rimosso entro ventiquattro ore nonostante tale comunicazione, di disporre il blocco dell'accesso. Soltanto nel caso in cui non sia possibile effettuare la comunicazione al destinatario può essere disposto direttamente il blocco dell'accesso. La decisione di blocco dell'accesso è di norma limitata al contenuto in cui si è verificata la violazione; qualora sia tecnicamente impossibile bloccare l'accesso al contenuto relativo alla violazione, o la violazione non possa essere prevenuta con un blocco basato sul contenuto, può essere adottata una decisione di blocco dell'accesso all'intero sito internet. La decisione è trasmessa all'Associazione dei Fornitori di Accesso (Erişim Sağlayıcıları Birliği) per l'esecuzione.
Valutazione ed effetti nella prassi
Il pacchetto di modifiche richiede una conformità diretta, in particolare alle piattaforme di e-commerce, ai marketplace, ai marchi, alle agenzie pubblicitarie, agli influencer dei social media e alle imprese che trattano dati personali nei processi pubblicitari digitali. Nelle campagne di vendita scontata è importante tenere correttamente traccia del prezzo più basso degli ultimi dieci giorni e dello storico dei prezzi per canale di vendita, nonché valutare le campagne di fidelizzazione e di vendita condizionata alla luce delle nuove disposizioni.
Nell'influencer marketing, i contratti di collaborazione e i processi di approvazione dei contenuti devono essere rivisti in modo da garantire il rispetto delle regole dell'articolo 23/A in materia di indicazione pubblicitaria, visibilità, posizione e ripetizione in ogni post. Nei processi pubblicitari assistiti dall'intelligenza artificiale occorre valutare in anticipo in quali contenuti sorga l'obbligo di trasparenza. Si deve evitare l'utilizzo di repliche digitali di persone reali, create con l'intelligenza artificiale, in modo da creare l'impressione di un'esperienza o di una raccomandazione.
Nella pubblicità mirata devono essere predisposti meccanismi di informazione diretta e facilmente accessibile sui criteri di visualizzazione della pubblicità e sulla modifica di tali criteri, e devono essere cessate le pratiche di pubblicità mirata basate sulla profilazione dei minori. Tali processi devono essere considerati congiuntamente alla Legge n. 6698 e alla relativa normativa sulla protezione dei dati.
I sistemi di commenti e recensioni dei consumatori devono essere resi conformi ai nuovi requisiti in materia di verifica dell'acquisto, ordinamento oggettivo, periodo di pubblicazione di almeno un anno, comunicazione al consumatore dei commenti non pubblicati e utilizzo dei commenti su canali diversi. Le piattaforme di reclami, da parte loro, devono concedere ai venditori o ai fornitori una possibilità di risposta/spiegazione di quarantotto ore prima della pubblicazione della recensione.
Le imprese che utilizzano dichiarazioni ambientali devono rivedere la portata e le spiegazioni delle espressioni ambientali generiche contenute nei testi pubblicitari e assicurarsi che i certificati e le approvazioni siano dimostrabili con documenti del tipo indicato nel Regolamento. Nei servizi finanziari, negli integratori alimentari, nei prodotti medicinali per uso umano e negli altri settori soggetti a disciplina speciale, le modifiche del Regolamento devono essere valutate congiuntamente alla relativa normativa speciale.
Conclusioni
Le modifiche entrate in vigore il 1 agosto 2026 hanno introdotto, nelle pratiche di pubblicità commerciale e di marketing digitale, nuovi obblighi fondati su un livello più elevato di trasparenza, verificabilità e tutela del consumatore. In particolare con riferimento alle vendite scontate, alle dichiarazioni ambientali, all'uso dell'intelligenza artificiale, agli influencer dei social media, alla pubblicità mirata e alle recensioni dei consumatori, è importante che le imprese rivedano gli attuali processi pubblicitari e di marketing alla luce delle nuove regole.
La conformità alle nuove disposizioni è importante non solo ai fini della riduzione del rischio di sanzioni amministrative, ma anche per garantire che i processi pubblicitari siano condotti in modo lecito, trasparente e verificabile. Per questo motivo, le imprese che svolgono attività di e-commerce, marketplace e pubblicità digitale, in particolare, devono valutare i relativi processi congiuntamente al Regolamento, alla Legge n. 6502 e, ove esistenti, alle disposizioni della normativa speciale di settore.



