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Il memorandum d’intesa internazionale che sarebbe stato sottoscritto in ambiente digitale, senza firma autografa, solleva importanti questioni in merito al potere di rappresentanza degli Stati, alla validità della firma elettronica, al momento dell’entrata in vigore e agli effetti sul diritto internazionale della violazione delle norme di diritto interno. In questo articolo vengono affrontati, nel quadro della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, temi quali la validità giuridica degli accordi internazionali sottoscritti con firma digitale, il problema del potere di rappresentanza, le ipotesi di errore e di dolo, il meccanismo dell’approvazione successiva e la sicurezza dei documenti digitali.
Il nuovo memorandum d’intesa tra gli Stati Uniti d’America e l’Iran, concluso via internet ed entrato in vigore mediante firma elettronica, ha creato una situazione del tutto insolita nel mondo del diritto internazionale. Il testo dell’accordo contiene decisioni militari e giuridiche di estrema gravità, come l’apertura immediata dello Stretto di Hormuz al traffico marittimo e la revoca del blocco navale. Il fatto che questo passo online sia stato compiuto senza attendere la cerimonia ufficiale di firma in presenza prevista per il 19 giugno, al fine di evitare l’aggravarsi della crisi globale, ha reso il processo ancora più singolare. Le informazioni diffuse da fonti giornalistiche di fama mondiale come la BBC, Reuters e The Guardian mostrano con chiarezza in che modo l’accordo sia stato sottoscritto e per quale ragione sia così discusso sul piano giuridico.
Secondo il diritto internazionale, perché un accordo sia considerato valido gli Stati non hanno bisogno di organizzare cerimonie di firma né di utilizzare carta pregiata; vale, cioè, il principio della libertà delle forme. Ai sensi dell’art. 2 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (CVDT), il trattato comprende ogni tipo di accordo concluso in forma scritta tra Stati e regolato dal diritto internazionale, sia fisico sia digitale. Pertanto, finché gli Stati sono d’accordo, il fatto che un documento sia sottoscritto al computer con firma elettronica non lo rende di per sé invalido. Anche le fonti giornalistiche internazionali confermano che questo breve testo, di circa una pagina e mezza, è stato sottoscritto interamente in ambiente digitale. Tuttavia, la sottoscrizione via internet rende difficile stabilire con esattezza in quale secondo e secondo l’ora di quale Paese l’accordo sia entrato in vigore. Per questa ragione è necessario conservare con grande rigore i registri dei computer e dei server. Inoltre, il rischio di un attacco informatico o di una contraffazione nelle firme digitali potrebbe indurre in futuro gli Stati a voler annullare l’accordo, invocando le norme sull’“errore” di cui all’art. 48 o sul “dolo” di cui all’art. 49 della CVDT e sostenendo che la firma non fosse la propria.
L’aspetto giuridicamente più singolare dell’accordo riguarda le cariche ricoperte all’interno dello Stato dai firmatari e i loro poteri di rappresentanza nel diritto internazionale. Ai sensi dell’art. 7 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, le persone che possono firmare direttamente a nome di uno Stato, senza una preventiva autorizzazione o un “documento di pieni poteri”, sono molto limitate. Si tratta soltanto dei Capi di Stato, dei Capi di Governo e dei Ministri degli Affari Esteri. Sul versante americano, la firma del Presidente Donald Trump è del tutto conforme a questa regola e vincola direttamente lo Stato. La cofirma del Vicepresidente JD Vance riguarda invece gli equilibri di potere nel diritto interno americano. Nel diritto statunitense, gli atti di questo tipo, che non vengono sottoposti all’approvazione del Congresso e sono conclusi esclusivamente in forza dell’autorità del Presidente, sono denominati accordi esecutivi (executive agreements). L’utilizzo della doppia firma da parte di Trump e Vance è una procedura diplomatica scelta sia per mostrare al mondo la determinazione del governo americano al proprio interno, sia per garantire che questo impegno digitale sarà onorato anche in caso di cambio di amministrazione in futuro.
Sul versante iraniano, invece, il fatto che la firma non sia stata apposta da un esponente dell’esecutivo o del governo, bensì da Mohammad Bagher Ghalibaf, che è a capo del parlamento, costituisce per il diritto internazionale un evidente caso di eccesso di potere (ultra vires). Ciò perché tra le persone abilitate elencate nell’art. 7 della Convenzione di Vienna non figurano i “Presidenti del Parlamento”. Pertanto, affinché Ghalibaf potesse apporre tale firma, avrebbe dovuto disporre di uno specifico documento di autorizzazione. Inoltre, tale situazione è del tutto contraria anche al diritto interno iraniano e alla Costituzione iraniana. Ai sensi dell’art. 110 della Costituzione iraniana, il potere di avere l’ultima parola in politica estera in materia di guerra, pace e passi strategici spetta esclusivamente alla Guida Suprema. Inoltre, l’art. 77 della Costituzione rende obbligatorio che tutti gli accordi internazionali conclusi con altri Paesi siano sottoposti all’approvazione del parlamento. Il fatto che il presidente del parlamento, che normalmente dovrebbe controllare e approvare gli accordi, si rechi personalmente a firmare come se fosse la parte esecutrice può determinare, sul piano giuridico, una “nullità assoluta”, cioè un’invalidità totale fin dall’origine.
Ci si chiede dunque se tale irregolarità nel diritto interno iraniano renda l’accordo invalido a livello internazionale. È a questo punto che entra in gioco l’art. 46 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. In base a tale regola, uno Stato non può sottrarsi facilmente alla parola data affermando che “questo accordo era contrario alle nostre leggi interne e alla nostra costituzione”. Perché la violazione del diritto interno possa invalidare un accordo, occorre che tale violazione riguardi una norma di importanza fondamentale e che sia oggettivamente evidente per la controparte. Un grande Stato come l’America deve sapere che il presidente di un parlamento non può da solo vincolare lo Stato; la violazione, quindi, è in realtà manifesta. Tuttavia, la dichiarazione del Presidente iraniano Pezeshkian, che parlando alla stampa straniera ha affermato di sostenere pienamente l’accordo, e la conferma da parte dei media globali che la Guida Suprema Khamenei ha dato il proprio via libera all’operazione modificano gli equilibri giuridici. Poiché i massimi vertici dell’Iran hanno approvato questo processo digitale, entra in gioco il principio del divieto di comportamento contraddittorio proprio del diritto internazionale. Ciò significa che, avendo l’apparato statale iraniano dichiarato al mondo di sostenere questa firma, esso non può, al mutare delle circostanze, annullare unilateralmente l’accordo affermando che “il nostro presidente del parlamento non aveva alcun potere”.
Un altro aspetto degno di nota in materia di firma digitale è la piattaforma utilizzata. Secondo le informazioni rese pubbliche, le firme sono state apposte tramite una piattaforma privata di firma elettronica denominata DocuSign. Ciò non va considerato soltanto come una scelta tecnica, ma deve essere valutato anche sotto il profilo delle sue conseguenze giuridiche. Piattaforme di terzi come DocuSign creano per ogni operazione di firma una dettagliata traccia di controllo (audit trail): vengono registrati chi ha firmato, da quale indirizzo IP, in quale fuso orario e con quale dispositivo. Tali registrazioni fungeranno da solido mezzo di prova, nelle eventuali controversie future, contro le eccezioni di “errore” e di “dolo” previste dagli artt. 48 e 49 della CVDT. D’altra parte, questa scelta pone anche nuovi interrogativi giuridici: È accettabile che un documento estremamente delicato, attinente alla sovranità dello Stato, sia affidato ai server di una società privata al di fuori del proprio controllo? In che modo sarà provata l’autenticità del documento nel caso in cui tale società fallisca, i suoi server vengano sequestrati o subisca un attacco informatico? Questi interrogativi, non ancora sufficientemente discussi nella letteratura di diritto internazionale, indicano una lacuna significativa sotto il profilo della sovranità digitale e della sicurezza dei documenti.
La questione del “momento” giuridico della firma digitale si è posta in modo particolarmente evidente in questo accordo. Le tradizionali cerimonie fisiche consentono alle parti di firmare allo stesso tavolo e contemporaneamente; di conseguenza, il momento dell’entrata in vigore dell’accordo non è in discussione. In questo accordo, invece, le firme sono state apposte in luoghi geografici diversi, in fusi orari diversi e a intervalli di tempo successivi. Dall’esame delle informazioni riportate dalla stampa risulta che le firme sono state completate subito dopo la mezzanotte del 14 giugno 2026; tuttavia, la notizia ha potuto essere resa pubblica soltanto il 15 giugno. Si è verificato dunque un ritardo persino tra il momento in cui la firma è stata apposta e il momento in cui è stata annunciata. Ciò porta alla luce un problema che nel diritto internazionale non si era mai presentato in modo così evidente: in un documento che più firmatari hanno sottoscritto digitalmente in momenti diversi, qual è il “momento” in cui l’accordo entra giuridicamente in vigore? La risposta a questa domanda è di grande importanza in termini di conseguenze giuridiche.
Il criterio fondamentale che determina la risposta a questa domanda è il testo stesso dell’accordo. Secondo il principio generale noto nel diritto internazionale come “regola dell’ultimo firmatario”, in un documento multilaterale il momento dell’entrata in vigore coincide con quello in cui viene apposta l’ultima firma, poiché la vincolatività giuridica sorge soltanto con l’incontro della volontà di tutte le parti. Nel memorandum d’intesa in questione, tuttavia, l’ordine di completamento delle firme e il loro orario esatto non sono ancora stati resi noti al pubblico. Ciò che risulta decisivo, comunque, è la data contenuta nel testo stesso. Se nel testo dell’accordo è indicata una data specifica, anche qualora le firme siano state completate successivamente a tale data, come data di validità dell’accordo si assumerà quella riportata dal testo, poiché la comune volontà delle parti si è formata in quella data nel senso di far entrare in vigore l’accordo. Del resto, tale principio vale anche nel diritto interno: anche se la data scritta su un contratto e la data della sottoscrizione differiscono, qualora le parti abbiano manifestato chiaramente la volontà di vincolarsi a quella data, si assume come riferimento la data del contratto. Pertanto, anche per questo accordo la data indicata nel testo del documento sarà considerata data di entrata in vigore giuridica; il fatto che le firme siano state completate l’una dopo l’altra e in momenti diversi non muterà questo risultato.
Anche la ragione che sta dietro la scelta della firma digitale merita di essere valutata sotto il profilo giuridico. Secondo le informazioni rese pubbliche, il piano di sottoscrivere l’accordo in ambiente digitale è stato attuato nelle ultime ventiquattro ore per prevenire intoppi dell’ultimo minuto e mettere in sicurezza l’accordo il prima possibile. In origine era stata prevista per il 19 giugno, in Svizzera, una cerimonia di firma in presenza; tuttavia, sotto la pressione generata dal clima di crisi, è stato preferito il metodo digitale. Ciò costituisce un importante precedente per la prassi del diritto internazionale: l’urgenza diplomatica ha spinto le parti verso un metodo giuridico nuovo e non ancora del tutto consolidato. Anche se il metodo in sé è giuridicamente valido — e, come illustrato sopra, lo è nel quadro del principio della libertà delle forme sancito dalla CVDT — la questione se tale scelta sia derivata da una necessità o da un calcolo strategico potrà dar luogo, nel corso dei futuri negoziati, a interpretazioni divergenti tra le parti.
A questo punto occorre interrogarsi separatamente anche sulla funzione giuridica della cerimonia ufficiale prevista in Svizzera per il 19 giugno. Se l’accordo è già entrato in vigore il 14 giugno mediante le firme digitali, quale sarà il valore giuridico della cerimonia del 19 giugno? La risposta a questa domanda ha rilievo non in termini di validità dell’accordo, ma soltanto in termini di attuazione e di facilità di prova. Sotto il profilo giuridico, la cerimonia del 19 giugno non ha natura di “ratifica” o di “approvazione”, poiché l’accordo è già in vigore. La cerimonia svolge la funzione di conferma diplomatica e di registrazione pubblica; inoltre, ai sensi dell’art. 81 della CVDT, pone le basi per avviare la procedura di registrazione dell’accordo presso il Segretariato delle Nazioni Unite. D’altra parte, non va trascurato che la cerimonia potrebbe essere utilizzata strategicamente dall’Iran per sanare di fatto il problema di potere, sopra esaminato, relativo alla firma di Ghalibaf: la partecipazione delle autorità iraniane competenti alla cerimonia e la loro espressa approvazione dell’accordo chiuderebbero giuridicamente il problema del potere, sia in base al meccanismo dell’approvazione successiva di cui all’art. 8 della CVDT, sia in base al principio del divieto di comportamento contraddittorio.
In conclusione, sebbene questo documento sia stato denominato “Memorandum d’intesa” (MoU), una denominazione che suggerisce un atto leggero e di scarsa vincolatività giuridica, il fatto che produca conseguenze militari ed economiche tanto rilevanti da aprire lo Stretto di Hormuz lo rende, sul piano giuridico, un vero e proprio accordo internazionale. Ciò perché i tribunali internazionali e le norme della Convenzione di Vienna non guardano alla denominazione riportata in testa al documento, ma alla gravità degli obblighi giuridici che le disposizioni in esso contenute impongono agli Stati. Anche se queste firme apposte via internet per accelerare i tempi nei momenti di crisi sembrano aver forzato un po’, se non addirittura violato, le norme di diritto interno e i limiti costituzionali di entrambi i Paesi, grazie al consenso dei leader degli Stati al processo e al loro sostegno, il documento si è trasformato in uno strumento di diritto internazionale molto solido e valido, che al momento opera di fatto senza problemi e risolve la crisi.



