Questo contenuto è stato tradotto dal testo originale.
Con lo sviluppo delle tecnologie di intelligenza artificiale, i limiti giuridici relativi alla generazione e all’utilizzo della voce umana diventano sempre più incerti. L’elaborazione della voce di una persona tramite l’intelligenza artificiale e il suo impiego in nuovi contenuti solleva importanti questioni giuridiche sotto il profilo dei diritti della personalità, della protezione dei dati personali e dell’utilizzo commerciale. In assenza, nel diritto turco, di una disciplina espressa specifica per questo ambito, il presente studio esamina come le norme giuridiche vigenti possano essere applicate alla generazione della voce mediante intelligenza artificiale e quale sia l’ampiezza della tutela giuridica della voce dell’individuo.
Negli ultimi anni le tecnologie di intelligenza artificiale sono entrate in quasi tutti gli ambiti della vita; sistemi in grado di scrivere testi, generare immagini e persino cantare sono diventati strumenti ordinari della vita quotidiana. Questa trasformazione tecnologica, in particolare nel campo musicale, con l’elaborazione della voce umana tramite l’intelligenza artificiale e la produzione di nuovi contenuti, ha assunto una dimensione che attira l’attenzione dell’opinione pubblica e porta con sé, nella stessa misura, dibattiti giuridici.
Oggi è tecnicamente possibile produrre nuovi contenuti audio sulla base di campioni vocali di una persona, senza la sua conoscenza e il suo consenso. Tuttavia, tale possibilità crea un’area di notevole incertezza giuridica. Nel diritto turco, infatti, non esiste una disciplina chiara e specifica in merito alla natura giuridica di tali utilizzi, ai diritti che essi possono violare e ai rimedi giuridici azionabili contro tali violazioni.
Natura giuridica della generazione della voce mediante intelligenza artificiale
La generazione della voce mediante intelligenza artificiale avviene, nella maggior parte dei casi, attraverso l’analisi di campioni vocali di una persona precedentemente registrati e la creazione, sulla base di tale analisi, di voci di natura analoga. Il fatto che la voce risultante non sia stata effettivamente pronunciata dalla persona interessata non significa che la responsabilità giuridica venga meno.
Il sistema del diritto d’autore nel diritto turco mira essenzialmente a proteggere le opere che derivano dall’attività creativa della mente umana. Per questa ragione, in generale non si ritiene possibile che i contenuti creati dall’intelligenza artificiale in modo del tutto autonomo beneficino della tutela del diritto d’autore in senso classico. Ciò non significa tuttavia che le voci generate dall’intelligenza artificiale siano giuridicamente del tutto libere. La voce può essere oggetto anche di diversi ambiti di tutela estranei al diritto d’autore.
Tutela della voce nell’ambito dei diritti della personalità
Nel diritto turco i diritti della personalità godono di un ampio ambito di tutela, che abbraccia l’esistenza materiale e morale dell’individuo. La voce di una persona, come il suo nome e il suo aspetto, è uno degli elementi fondamentali che la distinguono dagli altri e, sotto questo profilo, è considerata parte naturale del diritto della personalità. L’utilizzo della voce senza il consenso dell’interessato significa che terzi dispongono dell’identità dell’individuo, e ciò integra un’ingerenza illecita.
Qualora le voci generate dall’intelligenza artificiale siano rese pubbliche senza la conoscenza e l’approvazione dell’interessato, possono derivarne conseguenze quali la rappresentazione dell’individuo contro la sua volontà, l’attribuzione di parole che egli non ha pronunciato o il pregiudizio alla sua reputazione professionale e sociale. Per questo motivo, tali utilizzi effettuati attraverso la voce sono considerati una lesione dei diritti della personalità.
Utilizzo commerciale ed equilibrio giuridico
Si osserva inoltre che le voci generate dall’intelligenza artificiale sono utilizzate in misura crescente a fini commerciali. Il fatto che si traggano ricavi dai contenuti condivisi sulle piattaforme digitali e che tali voci siano impiegate in attività pubblicitarie e promozionali figura tra gli elementi che rendono ancora più rilevante la valutazione giuridica. Trarre un vantaggio economico sulla base della voce di un’altra persona crea un vantaggio incompatibile con la regola della buona fede accolta dall’ordinamento giuridico.
A questo punto la questione cessa di essere una mera violazione di un diritto individuale; diventa anche una condotta che incide sull’ordine del mercato e sul principio della concorrenza leale. Trarre profitto dalle caratteristiche vocali distintive o dalla notorietà di una persona è idoneo a pregiudicare l’equilibrio economico e professionale che deve essere tutelato dal diritto.
Valutazione sotto il profilo della protezione dei dati personali
Nella maggior parte dei casi la voce costituisce un’informazione che consente di stabilire un collegamento diretto con la persona. Per questa ragione la raccolta e il trattamento delle registrazioni vocali e il loro utilizzo nei sistemi di intelligenza artificiale devono essere valutati anche nell’ambito dei principi in materia di protezione dei dati personali. Per quale finalità i dati vocali siano utilizzati, per quanto tempo siano conservati e con chi siano condivisi sono aspetti rilevanti ai fini dell’individuazione della responsabilità giuridica.
Il trattamento dei dati vocali in questo modo, senza consenso, costituisce un’ingerenza nella sfera privata dell’individuo ed è incompatibile con i principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali. Sotto questo profilo, la generazione della voce mediante intelligenza artificiale si presenta come un problema giuridico che deve essere valutato non soltanto in base al contenuto che ne risulta, ma tenendo conto dell’intero processo di trattamento dei dati che precede la produzione di tale contenuto.
Conclusioni e valutazione
Pur mettendo alla prova i confini dei concetti giuridici esistenti, la generazione della voce mediante intelligenza artificiale non può dirsi del tutto priva di tutela giuridica. L’assenza nel diritto turco di una disciplina specifica in materia non impedisce l’applicazione delle disposizioni generali vigenti; al contrario, consente una valutazione giuridica efficace sulla base di principi fondamentali quali i diritti della personalità, la regola della buona fede e la protezione dei dati personali.
Considerata la velocità dell’evoluzione tecnologica, è evidente che questi nuovi ambiti problematici derivanti dall’intelligenza artificiale assumeranno contorni più netti nel prossimo periodo, sia attraverso la normativa sia attraverso le decisioni giudiziarie. In questo processo non si deve dimenticare che lo scopo fondamentale del diritto non è limitare la tecnologia, ma costruire un quadro equilibrato che tuteli la dignità, l’identità e la volontà dell’individuo.



